Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

giovedì 26 settembre 2013

Abbiamo aperto un nuovo sito specializzato sul tecnico legale

Abbiamo aperto un nuovo sito web specializzato.
Tecnico Legale è il nostro nuovo sito web che parla delle perizie tecniche in processi civili e penali riguardanti la sicurezza dei prodotti e dei macchinari.

Oramai è un mercato importante per noi e abbiamo deciso di creare uno spazio dove diffondere tutti i nostri contenuti che riguardano le perizie tecniche. 
Potete vederlo al seguente indirizzo web:
www.tecnicolegale.com

venerdì 30 agosto 2013

Marcatura e istruzioni dello scomparto delle batterie ricaricabili

Marcatura e istruzioni dello scomparto delle batterie ricaricabili 

Lo scomparto delle batterie negli apparecchi che incorporano batterie che sono destinate ad essere sostituite dall'utilizzatore, devono riportare l'indicazione della tensione delle batterie e la portata dei terminali.
Se vengono utilizzati dei colori, il terminale positivo deve essere indicato in rosso e il terminale negativo in blu. Il coloro non deve essere l'unico indicatore della polarità.
Le istruzioni per l'uso devono fornire indicazioni riguardo l'operazione di carica. 
Le istruzioni per l'uso degli apparecchi che incorporano batterie destinate ad essere sostituite dall'utilizzatore devono includere le seguenti indicazioni:
il riferimento del tipo di batteria
l'orientamento della batteria con riferimento alla polarità
il metodo di sostituzione delle batterie
dettagli riguardo l'eliminazione in sicurezza delle batterie scariche
avvertenza contro l'uso di batterie non ricaricabili
come comportarsi in caso di perdite dalle batterie

Le istruzioni per l'uso devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento
l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando si rimuovono le batterie
le batterie devono essere eliminate in modo sicuro


Le marcature, diverse da quelle associate alle batterie, devono essere poste sulla parte dell'apparecchio che viene collegata alla rete di alimentazione

giovedì 29 agosto 2013

Controlli della Guardia di Finanza in azienda: come comportarsi ed evitare anche frodi e truffatori


Controlli della Guardia di Finanza in azienda: come comportarsi ed evitare anche frodi e truffatori
Ecco una breve guida su cosa fare quando la Guardia di Finanza viene a controllare i prodotti presso di voi. Sempre nel rispetto dei ruoli, gli agenti devono verificare lo stato delle cose e registrarlo su un verbale, noi che riceviamo la visita siamo cittadini onesti e non abbiamo nulla da temere e nascondere. Ci dobbiamo però difendere da possibili errori e dimenticanze o superficialità dovute alla persona e non al ruolo. 

1 Prima di farli entrare nelle aree aziendali è meglio fermarsi all'ingresso e chiedere i documenti per identificare gli agenti e registrare i dati su un foglio. Tesserino di riconoscimento e carta d'identità. Come si fa con i visitatori normalmente in azienda anche per motivi di sicurezza. 
2 Gli UPG non si possono rifiutare, in caso contrario chiamate il 112 o 113, segnalando che ci sono delle persone che vogliono entrare come UPG e si rifiutano di farsi identificare. Potrebbero anche essere truffatori o ladri.
3 Richiedete sempre la “Carta o Foglio di Servizio” e Fotocopiatela. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio. Lo hanno sempre.
4 Sul “Foglio di servizio” sono elencati i nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione, il foglio potrebbe essere stato rubato.
5 Chiamate subito almeno due testimoni. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6 Procuratevi sempre una macchina fotografica o una videocamera. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7 Se avete da fare, non interrompetevi. Esiste anche la “Turbativa di Lavoro”. Esempio del ristoratore che viene visitato durante l’ora di pranzo. Sembra brutto, ma potete ragionevolmente dire che  siete indaffarati e che non avete tempo in quel momento.
8 Non firmate mai alcun verbale. Firmare vuol dire accettare tutto quello che hanno scritto.
9 Ricordate: possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10 L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
11 Se avete il coraggio potete riprendere con la videocamera o con lo smartphone le operazioni che fanno presso di voi, in modo tale da poter contestare un verbale impreciso o scritto male.

martedì 27 agosto 2013

Acquistare un cosmetico, cosa controllare sulla confezione?

Acquistare un cosmetico, cosa controllare sulla confezione?
Durata minima di un cosmetico
Indica il termine entro il quale il prodotto cosmetico mantiene le sue caratteristiche di salubrità e la funzione per cui si vende, se correttamente conservato.
Le modalità di indicazione della data di durata minima (ddm) variano a seconda che essa sia inferiore o superiore a 30 mesi (2 anni e mezzo), ed è calcolata sulla base di analisi effettuate dal responsabile commerciale sulla “shelf life” (durabilità) del prodotto.
Se la ddm è inferiore a 30 mesi deve essere indicato il mese e l’anno (oppure il giorno, il mese e l’anno) preceduto dalla dicitura “Da usare preferibilmente entro ...” o utilizzando il pittogramma riportato in Figura A (allegato VII del nuovo Reg. Ce 1223/09).
Superato il termine il prodotto cosmetico perde la funzionalità e le caratteristiche di salubrità, e non può essere più commercializzato.


Figura A - Pittogramma della data di durata minima
Se invece la ddm è superiore a 30 mesi deve essere utilizzato il PaO che deriva dall’inglese “Period after Opening”. Significa il periodo fino a quando il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore e si indica utilizzando il pittogramma riportato in Figura B (all. VI bis della Legge 713/1986) che rappresenta un barattolo di crema aperto.
L’indicazione “12 M”, posta all’interno o al fianco del vasetto, indica che il cosmetico mantiene le sue caratteristiche di salubrità entro 12 mesi dalla data di apertura..


12M



Figura B- Pittogramma del PaO
Se necessario, l’indicazione della ddm deve essere integrata dalle modalità che il consumatore deve adottare per garantire la corretta conservabilità del prodotto (es. “tenere lontano da fonti di calore”, “non esporre alla luce”, ecc.).
Il simbolo PaO può non comparire su quei cosmetici che per loro natura non presentano un rischio di alterazioni significativo quali, ad esempio:
-prodotti confezionati in contenitori che ne impediscono la contaminazione (es. aerosol e in generale tutte le confezioni che evitano un contatto diretto del prodotto con l’esterno);

-i prodotti ostili alla crescita di microrganismi (ad esempio cosmetici ad alto contenuto di alcool, con pH molto alto o molto basso, con bassa presenza di acqua libera, ecc.).

lunedì 26 agosto 2013

GIOCATTOLI – PICCOLI ELETTRODOMESTICI – ELETTROTUTENSILI: PER ACQUISTARE PRODOTTI SICURI ATTENZIONE ALLA MARCATURA CE

GIOCATTOLI – PICCOLI ELETTRODOMESTICI – ELETTROTUTENSILI:
PER ACQUISTARE PRODOTTI SICURI ATTENZIONE ALLA MARCATURA CE

Quando si va in negozio, ma specialmente se si compra on line, è necessario stare molto attenti alla MARCATURA CE.
La maggior parte dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori europei si attiene alla legislazione, tuttavia è bene che anche i consumatori facciano la loro parte.

Cos’è la MARCATURA CE?
Tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri (Codice del consumo). Ma non basta:  l’Unione europea (UE) ha emesso una specifica legislazione sulla sicurezza di determinate categorie di prodotti: i fabbricanti devono redigere una dichiarazione esplicita rintracciabile nelle informazioni sul prodotto, con cui attestano che i loro prodotti sono sicuri ,ed apporre la marcatura CE. Gli importatori devono assicurare che il fabbricante abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti ai fini del rilascio della dichiarazione e della apposizione della marcatura CE, mentre i distributori-centri commerciali-negozianti  devono agire con la dovuta diligenza per verificare che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ed essere in grado di garantire che gli eventuali prodotti non sicuri siano ritirati dal mercato.
È importante sapere che la marcatura CE non indica che i prodotti sono stati riconosciuti come sicuri dall’Unione europea o da un’altra autorità!
Sono i fabbricanti che sono tenuti a garantire che i loro prodotti siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione applicabile. A tal fine essi valutano i possibili rischi anche ricorrendo, ad esempio, a test su campioni di prodotto. Una volta completata la verifica di conformità del prodotto, devono apporre la marcatura CE.
La responsabilità dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri e conformi ricade interamente su fabbricanti, importatori e distributori.
Infine attenzione:
Per certi prodotti che presentano un rischio intrinseco più elevato come i dispositivi medici, giocattoli, gli occhiali, le caldaie a gas o le motoseghe, il fabbricante non può verificare la sicurezza da solo. In tali casi è un’ente indipendente riconosciuto, che deve verificare la sicurezza. Solamente al termine di tali controlli il fabbricante potrà apporre la marcatura CE, con il marchio CE affiancato da 4 cifre che indicano l’ente indipendente.

Chi compra giocattoli – per salvaguardare i bambini e comportarsi con intelligenza – può anche leggere:

Attrezzature sportive Montagna - Marcatura CE

Le attrezzature sportive per la montagna sono spesso dispositivi di protezione individuale in quanto assicurano la vita della persona.
Ogni attività sportiva in montagna comporta dei rischi specifici che cambiano a seconda dell'attività sportiva. 
Nel caso di scalate le attrezzature più comuni riguardano la protezione dai rischi di:
caduta dall'alto
rischio termico
scivolamento
e cosi via...

e quindi assolutamente obbligatorio per chi vende prodotti in questo campo o li mette a disposizione di altri utilizzare strumenti che rispettino le norme qui sotto elencate. 
La prima verifica da fare è che ci sia la marcatura CE con 4 cifre accanto che identificano l'ente di controllo. 

Ad esempio queste norme tecniche garantiscono una corretta fabbricazione del prodotto.
UNI EN 958:2011
Attrezzature per alpinismo - Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata -  Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 565:2007
Attrezzature per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 
UNI EN 566:2007
Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12276:2000
Attrezzature per alpinismo - Ancoraggi regolabili - requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12346:1999
Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale in latrice e strutture per scalate  - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13089:2011
Attrezzatura per alpinismo - Utensili da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 893:2011
Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12572-2:2009
Strutture artificiali per scalate - Parte 3: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per le prese per scalata
UNI EN 568:2008
Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 569:2007
Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 564:2007
Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Qui mettiamo i link per approfondire meglio l'argomento.
Testo della direttiva europea sui DPI:
Guida sull'applicazione della direttiva europea 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale:
Elenco norme armonizzate relative alla direttiva europea sui DPI:

Qui copio il campo di applicazione della direttiva sui DPI:
Direttiva 89/686/CEE
AMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati «DPI».
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

 - indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

mercoledì 14 agosto 2013

Firma Dichiarazione Conformita Responsabilità


Quando il fabbricante firma la Dichiarazione di conformità CE cosa succede?

Firmando la dichiarazione di conformita si dichiara esplicitamente:

a) Che è stata consegnata una macchina completa, definita esattamente come tale, e di cui sono definiti i limiti;
b) Che per tale macchina è stata eseguita una completa valutazione dei rischi e che in conseguenza sono state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a ridurre i rischi a livello accettabile;
c) Che tale macchina risponde quindi a tutti i requisiti di sicurezza (RES) previsti dalle direttive attinenti
d) Che è stato predisposto un fascicolo tecnico completo;
e) Che è stato redatto manuale di istruzioni per il montaggio, il funzionamento, la

manutenzione e la disinstallazione, contenente tutte le avvertenze necessarie così
come sono emerse dalla valutazione dei rischi.