Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

mercoledì 29 settembre 2010

Schede dei Dati di Sicurezza - Nuove modifiche


A partire dal 1° dicembre 2010 fabbricanti/importatori ed utilizzatori a valle di Sostanze e Miscele Pericolose si troveranno ad operare in uno scenario completamente diverso rispetto al passato
Il 1° dicembre, infatti, è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n.1272/08 (CLP) che va a modificare i criteri di Classificazione Etichettatura ed Imballaggio (il cui riferimento per gli ultimi 40 anni è stata la Direttiva 67/548), ma anche (non a caso) è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n. 453/2010 i cui allegati andranno a sostituire l’allegato II del REACH che riporta le prescrizioni relative alla Scheda Dati di Sicurezza – SDS.

Le tappe più significative del passaggio ai nuovi criteri di redazione delle SDS sono:
  • Fino al 30 novembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti indicati dall’attuale Allegato II del Regolamento REACH, pur potendo applicare l’Allegato I del Regolamento N. 453/2010.
  • A partire dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento N. 453/2010 con specifiche deroghe (art. 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP)
  • Dal 1°giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, sempre con specifiche deroghe. 
Infine, ancora una volta ricorre il 1° dicembre 2010, poichè da questa data fino al 3 gennaio 2011 fabbricanti/importatori di sostanze chimiche soggette a processo di Registrazione REACH e di sostanze pericolose fabbricate e/o importate in quantitativi inferiori ad 1 ton anno (esenti da Registrazione) dovranno procedere alla “NOTIFICA” della loro classificazione ed etichettatura ai sensi dell’art. 40 del Reg (CE) n.1272/08 (CLP).

giovedì 2 settembre 2010

COSA DARE AL CLIENTE con il prodotto????

Domanda frequente che ci capita: assieme alla macchina/attrezzatura cosa devo dare al cliente per non avere problemi?
In pratica bisogna marcare il prodotto con la targa CE opportuna, preparare il manuale di istruzioni (uso e manutenzione) nella lingua dell'utilizzatore, contenente la dichiarazione di conformità, con indicato il legale rappresentante e l'incaricato per il fascicolo tecnico.
Attenzione: il manuale ha dei contenuti minimi obbligatori, che sono elencati nella Direttiva o anche -meglio - nelle Norme Armonizzate concernenti il prodotto venduto.

Per importare attrezzi manuali - utensili elettrici e così via da paesi extraeuropei (esempio Cina), non accontentandosi di fare i distributori, ma volendo marcare i prodotti col proprio logo come produttori, o meglio come responsabili dell'immissione sul mercato: cosa bisogna fare? E' una questione che ci capita spesso di trattare. Cosa facciamo?

Si tratta di analizzare il prodotto-utensile mediante prove pratiche di utilizzo, per fare una consapevole valutazione dei rischi, trovare le Norme Armonizzate specifiche se ne esistono, far chiedere dal nostro cliente importatore i test necessari al fabbricante cinese e le istruzioni da completare (e tradurre).
Una cosa iinteressante che aggiungiamo, se il volume di merce lo giusitifica, è il controllo prima dell'imbarco, in CIna, mediante una nostra consociata.
L'esperienza che ne ricaviamo è quanto di più variabile si possa immaginare, perchè si risocntrano situazioni strane sia con i nostri clienti sia con il fabbricante. Provare per credere.

Serve la certificazione ISO 9000 ? in genere i nostri clienti si lamentano che è solo carta. Un inutile aggravio di lavoro e di costi.

Invece si rivela inaspetttamente una cosa importante, uno strumento fondamentale, quando l'imprenditore si rende conto che deve rivedere la propria struttura organizzativa, a seguito di cambiamenti avvenuti importanti.
A volte per ammodernare la linea dei prodotti, a volte perchè sono avvenuti cambiamenti societari,a volte per un bel ritmo di crescita: sempre per ottenere un supporto al management aziendale, o per costruirlo ex novo.
Come procediamo allora: si stende un percorso analitico condiviso, con cui si individuano i processi ed i punti critici e di controllo, si fissano le responsabilità ( o si individuano buchi e carenze) e poi si cercano i parametri utili a misurare la situazione ed il miglioramento. Per questa strada poi le ricadute sono molteplici e interessanti, perché il sistema qualità tocca tutti i punti nevralgici. Quindi per noi è interessante e motivante.
Proprio quando pensiamo che le consulenze per ISO 9001 siano un fenomeno ormai passato, non più di moda si direbbe, succede che ne arrivino un certo numero. E tutte interessanti.

La gestione del cosiddetto rischio residuo si fa in tanti modi tra i nostri clienti: generalmente si utilizza buona cartellonistica (pittogrammi magari) e informazione (istruzioni operative scritte e consegnate).

Ma la miglior gestione a nostro parere la fa chi utilizza vere e proprie procedure predisposte appositamente: con molte immagini e poco testo. Con manuali sintetici, molto illustrati, protetti con buste trasparenti e appese alle macchine o vicino ai fogli di lavorazione o di commessa.
Ci capita di prepararli assieme ai manuali relativi alla marcatura del macchinario.
E sono importanti comodi strumenti per la formazione (con verifica dell'apprendimento). Talvolta diventano utili anche per migliorare l'attenzione degli operatori (far tutto bene alla prima volta)  e quindi la produttività

Spesso non basta, per i produttori di macchine, esibire la marcatura CE quando consegnano l'apparecchiatura (ed emettono la fattura).

Quando il cliente è una grande impresa, ben strutturata, capita che il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esamini accuratamente la macchina e vi riscontri cose che a suo parere sono delle irregolarità, delle non conformità. E bloccano la messa in servizio, o peggio, respingono e restituiscono il prodotto.
E' capitato ad esempio con Henkel, Nestlè, Kraft, Luxottica, ENI, Textron e così via: segnalano e bloccano o restituiscono le macchine.
A quel punto interveniamo noi: non è particolarmente esaltante, perchè è un pò tardi. Era meglio fare un controllo accurato prima di chiudere la commessa.
Comunque sempre abbiamo esaminato le osservazioni e le abbiamo confutate con ottimi argomenti quando possibile. Altrimenti non ci è rimasto altro che assistere il fabbricante nella messa a norma completa, cercando le modalità più semplici ed economiche.

Cosa fare quando il nostro cliente ha bisogno di supporto per costruire il fascicolo tecnico, ma lo deve fare per un numero elevato di prodotti differenti? Mica si può pensare che si possa spendere una cifra importante per questo.

Da tempo proviamo a risolverlo in questo modo:
parte della procedura di valutazione del rischio la facciamo insieme, col loro ufficio tecnico, con un intervento presso il cliente di due-tre giorni consecutivi.
In questo modo l'ufficio tecnico si impadronisce del metodo e delle conoscenze, e può utilizzare noi solo per questioni complesse o casi dubbi, o contatti con l'ente notificato.
funziona.

per sdoganare, per importare che si deve fare? chi vuole distribuire in Italia dei prodotti importati, che deve fare?

ci chiedono: ...  "siamo in cerca di una azienda che esegua la marcatura CE su questi prodotti di importazione. (segue succinta descrizione)  Ci vogliamo affidare ad una azienda seria e competente, ... Le mie domande sono queste:
-    e’ possibile eseguire la marcatura CE su  questi prodotti?;
-    c’e’ bisogno di qualche documentazione particolare da fornirvi?;
-    e’ possibile avere un preventivo per la certificazione? "
la cosa migliore in questi casi è di parlare, telefonare, capire meglio.
dare informazioni e consigli fa parte del nostro lavoro.
Pare meritevole chi si preoccupa di fare le cose ma meglio, e merita sostegno. perchè spesso incontriamo chi importa senza scrupoli, magari apponendo marcature improvvisate. salvo poi trovarli su RAPEX, CON IL RITIRO DAL MERCATO. http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/  )

non solo la marcatura CE della macchina, talvolta è sufficiente.

Abbiamo visto che talvolta il cliente, specialmente se si tratta di una multinazionale, pretende di più. Pretende documentazioni relative  ad esempio alla rispondenza a normative nazionali, che magari sono differenti da quelle italiane e non sono soggette ad armonizzazioni: ad esempio la normativa antincendio.
Ci stiamo facendo una certa esperienza, di flessibilità e di rapidità esecutiva (è sempre per  ... ieri).

un incarico divenuto ultimamente "di moda" è la revisione e l'aggiornamento della documentazione relativa alla 626.

le precedenti esigenze erano più blande.
ora è importante rivedere bene luoghi di lavoro e mansioni e valutare rischio per rischio, analizzando  dove si possono trovare interferenze e fissando bene tutto su apposite schede di rischio.
non basta. una volta definito cosa fare e come prevenire o proteggere, è necessario dire chi lo fa e quando e chi controlla: altrimenti tutto ricade sul legale rappresentante.  mettere in piedi in pratica un sistema di gestione della sicurezza.
facendo tutto ciò con cura capita di trovare lacune e inesattezze.
ma il risultato che si ottiene, come documentazione e come organizzazione, senz'altro oggi cautela meglio le responsabilità del legale rappresentante.

Cosa fare quando si hanno in officina, in fabbrica, macchine ancora ben funzionanti ma precedenti alla Direttiva Macchine e quindi non marcate CE:

Le richieste di adeguamento in questo senso le abbiamo ultimamente svolte applicando quanto previsto nella Nuova Direttiva, con la procedura di valutazione del rischio (ISO 14121) applicata ai requisiti previsti dall'ALL V e dall'ALL VI del TU 81/08, per individuare i punti critici da risolvere e le protezioni da installare.
 Si tratta di un lavoro spesso ingrato, mancando schemi e disegni, ma potendo generalmente fare affidamento sull'esperienza e sulla professionalità dei tecnici presenti e abituati ad intervenire sulle macchine in esame.
Il punto fondamentale è la redazione del Manuale di istruzioni, che serve in particolare come base di partenza per la formazione alla sicurezza degli operatori, perchè conoscano i rischi residui, e non eludano le nuove protezioni installate e segnalino possibili miglioramenti.
Lo spirito della legge, e lo scopo del nostro inetrvento, infatti non è quello di ostacolare il buon uso produttivo della macchina, ma il suo utilizzo sicuro.
Ad esempio certi meccanismi di caricamento e disimpegno della macchina vengono automatizzati di più e resi più ergonomici, con notevole guadagno produttivo; quando addirittura non venga introdotto qualche PLC che alleggerisce l'utilizzo di manodopera e introduce anche risparmio in termini di costi fissi.

martedì 24 agosto 2010

MACCHINE VECCHIE IN OFFICINA

Cosa fare quando si hanno in officina, in fabbrica, macchine ancora ben funzionanti ma precedenti alla Direttiva Macchine e quindi non marcate CE:
le richieste di adeguamento in questo senso le abbiamo ultimamente svolte applicando quanto previsto nella Nuova Direttiva, con la procedura di valutazione del rischio (ISO 14121) applicata ai

requisiti previsti dall'ALL V e dall'ALL VI del TU 81/08, per individuare i punti critici da risolvere e le protezioni da installare.
 Si tratta di un lavoro spesso ingrato, mancando schemi e disegni, ma potendo generalmente fare affidamento sull'esperienza e sulla professionalità dei tecnici presenti e abituati ad intervenire

sulle macchine in esame.
Il punto fondamentale è la redazione del Manuale di istruzioni, che serve in particolare come base di partenza per la formazione alla sicurezza degli operatori, perchè conoscano i rischi residui, e

non eludano le nuove protezioni installate e segnalino possibili miglioramenti.
Lo spirito della legge, e lo scopo del nostro inetrvento, infatti non è quello di ostacolare il buon uso produttivo della macchina, ma il suo utilizzo sicuro.
Ad esempio certi meccanismi di caricamento e disimpegno della macchina vengono automatizzati di più e resi più ergonomici, con notevole guadagno produttivo; quando addirittura non venga

introdotto qualche PLC che alleggerisce l'utilizzo di manodopera e introduce anche risparmio in termini di costi fissi.

nuovo sito produttivo

Alcuni interventi di quest'ultimo periodo riguardano clienti che, dopo molte esitazioni, hanno deciso di spostare il sito di produzione.
Talvolta questo capita per mancanza di spazio, quando la crescita dei magazzini e l'incremento delle macchine o delle linee è diventato eccessivo e impedisce di muoversi con efficienza.
Talvolta capita per problemi col ... vicinato: proteste per il rumore, per gli odori, e così via.
Comunque è sempre un problema: non tanto e non solo per l'investimento da affrontare, quanto per la burocrazia.
Regolamenti, Leggi e Decreti, Direttive... tutto congiura per far sì che il legale rappresentante non possa mai sentirsi a posto. E' arduo spesso compilare semplicemente l'elenco completo degli adempimenti.
Ci è capitato anche che le disposizioni di un ente di controllo (Comune) contrastino con quelle di un altro (ASL). E che subentri sul più bello l'ARPA con problemi di bonifiche, confliggendo con la provincia. A quel punto non basta più la competenza tecnica: ci vuole buon senso e tanta pazienza, facendo da scudo al cliente, prima che si arrabbi!
I buoni rapporti che col tempo si instaurano coi funzionari vengono buoni, nel tempo. Mai cercare di forzare: tutti hanno le loro ragioni.
E alla fine si arriva a compromessi accettabili anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Qualità totale

Capita che per certi nostri clienti sia stato più semplice certificare il proprio sistema di produzione con la garanzia di Qualità, invece di certificare ogni tipo di prodotto.
In questo caso è necessario che vi siano evidenziati degli audit, compiuti da terzi, per verificare periodicamente – nell’intervallo tra le visite di sorveglianza dell’ente notificato – che tutti i requisiti siano rispettati.
Ciò è valido per molte direttive, ed è particolarmente frequente per la ATEX, ed è prevista anche nella nuova direttiva macchine.
Quindi ci troviamo talvolta ad assistere i clienti nell’effettuazione di audit che riguardano sia la ISO 9001 sia la Direttiva Nuovo approccio.
In questo modo il nostro cliente non deve dedicare risorse alla questione Sistema di Qualità: e generalmente ci chiede di coprire anche la figura del rappresentante della Direzione.
Anche questo è un sostegno alle PMI capofila, che esportano e che hanno bisogno che i fornitori di componenti li seguano rapidamente e con competenza.

lunedì 23 agosto 2010

Capofila esigente per esportare - richieste di adeguamento del prodotto

Le regole diventano sempre più costose e burocratiche da rispettare... c'è sempre più carta....
Dopo il recente abbassamento dell'euro abbiamo vissuto un'impennata delle richieste per commesse all'estero. In questi casi l'azienda capofila si preoccupa di controllare accuratamente i componenti che vengono poi assemblati nel prodotto finale. Ciò determina un processo di verifica a cascata di tutta la documentazione con difficoltà di comunicazione tra le parti data dalla lingua e dalla scarsita del tempo a disposizione. La richiesta è sempre per ieri l'altro...
Ci siamo dovuti quindi attrezzare per capire le osservazioni e le modifiche richieste dalla capofila per aiutare il fornitore di componenti (ad esempio un astucciatrice, un avvolgitore, una rettificatrice, ecc...) a soddisfare nel più breve ed economico possibile la richiesta ricevuta.

Ad esempio avviene con una nostra presenza in officina o nell'ufficio tecnico per uno o più giorni consecutivi fino alla conclusione del lavoro.

Check Dichiarazione di Conformità

un altro modo per sostenere le aziende che esportano (nostra mission) consiste nella verifica accurata della documentazione che accompagna la fornitura. Si tratta di vedere la correttezza della marcatura CE (targa), della dichiarazione di conformità, del manuale di uso e manutenzione (manuale di istruzioni). Dopo aver trovato gli eventuali errori per disattenzione o più frequentemente incompletezza, aiutiamo i vari fornitori più piccoli a mettersi in regola. Di solito i piccolini non hanno le dimensioni sufficienti per avere un vero e proprio ufficio tecnico. 

Analisi documentazione in vostro possesso

Spesso veniamo chiamati da aziende specializzate in direttiva macchine per verificare se la fornitura in oggetto è soggetta ad altre direttive (PED - ATEX) per le quali l'ufficio tecnico non si sente sufficientemente esperto e qualificato.
In questi casi il problema è la effettiva disponibilità di tutte le informazioni necessarie e l'eventuale esistenza di norme armonizzate di tipo C  (ad. esempio UNI) che ci permettano di diminuire la discrezionalità della scelta da compiere. La relazione tecnica che conclude questo tipo di intervento ci viene di solito richiesta come guida per ottimizzare e scegliere il percorso più opportuno per arrivare alla dichiarazione di conformità. Di solito il nostro ruolo si definisce meglio come interfaccia tra il nostro cliente e colui che ha posto il problema (ad esempio: ente notificato, cliente, asl, banca o istituto di credito)

Infortunio vicinanze macchina - controllo documentazione

Quando avviene un infortunio (magari grave) per cui interviene la ASL succede che vengano esaminate le situazioni e tutte le apparecchiature e macchine nella zona interessata. Quindi avvengono dei controlli non per colpa del prodotto o della singola macchina, ma solo perchè si trovano nelle vicinanze dell'incidente. Ovviamente i controlli in questo caso sono più attenti del solito: è preferibile allora che tutte le carte siano in regola. Sia per chi ha comprato ed installato le macchine, sia per chi le ha costruite e vendute.

ad esempio:
un nostro cliente ha dovuto chiamarci d'urgenza, su richiesta dell'azienda cui ha venduto la macchina,  per controllare accuratamente il fascicolo tecnico ed il manuale perchè li doveva presentare alla ASL entro pochi giorni. Ed abbiamo riscontrato e corretto varie cose, soprattutto riguardo alla valutazione del rischio. In particolare si è trattato di aggiornamenti normativi, di adeguamenti per modifiche introdotte nel tempo, di colmare alcune lacune di informazione nel manuale (uso scorretto o vietato della macchina).

venerdì 20 agosto 2010

Non pago se non è marcata CE

Sempre più spesso ci sta capitando di trovare situazioni di litigio tra cliente e fornitore per la marcatura CE. Di fatto la mancanza delle sicurezze necessarie alla marcatura CE sta diventando sempre di più un'ottimo motivo per non pagare la il macchinario.

Facciamo 2 esempi diversi:
primo caso:
il cliente riceve la macchina e si accorge che non va bene. Nei controlli periodici che riceve gli viene segnalata la pericolosità della macchina e chiede al costruttore di sistemare. Il costruttore si accorge che costa troppo sistemare o che la macchina cosi fatta non è sistemabile secondo le richieste e si rifiuta. Di fatto si crea una situazione di stallo e gli unici a guadagnarci sono gli avvocati.

secondo caso:
il costruttore della macchina consegna la macchina al cliente. Il cliente a causa della crisi non riesce a pagare la macchina secondo quanto pattuito nell'ordine e cerca di rimandarla indietro. Ovviamente il costruttore si rifiuta e pretenda il suo. Di fatto iniziano a discutere.... messo nell'angolo il cliente scopre (con qualche consulente) che la macchina non ha tutte le sicurezze necessarie e si rifiuta di pagare.
Anche in questo caso gli unici a guadagnare sono gli avvocati....

Forse non sarebbe il caso di pensare alla marcatura durante la progettazione della macchina???
in questo modo i costi da sostenere sarebbero più chiari ed il rapporto cliente fornitore più trasparente.

lunedì 2 agosto 2010

la valutazione dei rischi della macchina assemblata in fabbrica e la certificazione CE - Continua

commento alla nostra risposta:
Una cosa però: l'impianto è composto da un forno che brucia rifiuti e genera vapore per mezzo di un'altra "macchina" che poi viene mandato ad una turbina che genera energia elettrica. I fumi mandati ad un sistema di filtri e poi ad abbattimento (questo in soldoni)... le parti hanno ognuna un loro scopo ben definito: non dovrei avere in questo caso diversi insiemi di macchine? Ognuna in realtà potrebbe funzionare singolarmente (il forno brucia rifiuti e potrebbe farlo senza recuperare calore, la turbina usa il vapore generato dall'impianto di recupero calore, ma potrebbe benissimo prenderlo altrove, l'impianto id abbattimento - al di là del fatto che sarebbe illegale - potrei anche non averlo e la macchina funzionerebbe comunque ecc).
Certificare tutto l'impianto, per fare un parallelo con le chimiche, sarebbe come dire che tutto l'impianto chimico (dai serbatoi di stoccaggio dei solventi fino al post combustore) è un'unica macchina. Che francamente mi sembra eccessivo.

nostra risposta:
Per cautelare le persone devi garantire un funzionamento sicuro dell’insieme. E la UNI EN 13849 vale proprio per il quadro di comando e tutte le sicurezze interconnesse (quale SIL necessario?).
Puoi certificare ogni singola macchina, ma per venderla da sola, isolatamente. Ma per l’insieme funzionante devi verificare la conformità ai RESS dell’insieme. Attenzione anche a PED e Atex (area già classificata?), dopo la precisazione che fai qui sotto.
Per escluderle lo devi dimostrare. E comunque valutare i rischi esplosione ecc per escluderli.

Se ti serve ti allego uno schemino standard che usiamo noi internamente, per la 2006/42, su come procedere in modo ordinato, ma che vale anche per le altre, di principio. È chiaro che per te vale soprattutto la “combinazione di pericoli”.
E poi guarda il materiale dal ns sito sulla applicazione di più direttive simultaneamente: direttive_simultanee

la valutazione dei rischi della macchina assemblata in fabbrica e la certificazione CE

Domanda:
Avrei bisigno di una dritta sulla direttiva macchine. Lavoro in un inceneritore che brucia rifiuti per produrre energia elettrica. Un impianto simile è in fase di revamping e abbiamo acquistato delle nuove macchine che abbiamo assemblato a costituire l'impianto. Ora dovremmo fare la valutazione dei rischi della nuova macchina (la valutazione richiesta per i RES ovviamente) e si pone il problema di come "delimitarla" e di come gestire la certificazione CE. Quello che vorremmo capire (e che vorrei mi aiutaste a capire) è se DEVO certificare obbligatoriamente CE la nuova macchina o basta redigere un fascicolo tecnico e con che criterio devo decidere dove comincia e dove finisce la macchina all'interno dell'impianto.

Risposta
Ciao.
Sei pienamente dentro almeno la 2006/42. Ma forse non solo: EMC? LVD? Di sicuro.
Devi fare la dichiarazione di conformità per tutte le direttive concernenti!
E quindi rispettare tute le condizioni (RESS) degli All I delle Direttive Nuovo Approccio.
Da come scrivi devi “marcare CE” l’insieme (l’impianto), non solo le macchine o parti …
Lo deve fare chi mette l’insieme in funzione. Obbligatorio già da art 3 D Lgs 17/2010.
Quindi valutazione dei rischi come da ISO 14121, con pericoli + rischi da ISO 12100 1 e 2 + Norme tipo C esistenti.
Probabilmente validare il sistema di comando dell’impianto con la ISO 13489 (allegata per comodità).
Quindi tutto materiale Fasc. Tecn. come ad es. da All VII Dir M. da mettere insieme.
Quindi Manuale uso e manutenzione (che è parte del fasc. tecnico e fatto come da par. 1.7.4 All I, per cominciare).
Tutto necessario e obbligatorio.
Con nomina persona autorizzata a costituire il fasc tecnico.

Telefonami se ti servono chiarimenti.

venerdì 4 giugno 2010

importare - Responsabilità distributore

La decisione di importare macchine nella CEE può essere presa da un importatore, da un distributore o da utilizzatore. In certi casi la macchina può essere ordinata tramite un intermediario come una società di import export. Oppure può ordinare la macchina anche via internet.
La persona che piazza questa macchina sul mercato in europa deve poter assicurare che il fabbricante ha adempiuto tutti gli obblighi in accordo alla Direttiva. Altrimenti deve provvedere lui direttamente. questo comporta che la persona che immette sul mercato la macchina deve avere il modo per soddisfare questi obblighi, assicurando che il fascicolo tecnico è effettivamente disponibile con il manuale uso e manutenzione, con marcatura e dichiarazione di conformità.
La Regulation EC 765/2008 spiega che il distributore non ha obblighi concernenti l’applicazione della direttiva, ma deve accertare che
Sia marcata CE
Ci sia la dichiarazione di conformità firmata e tradotta nella lingua dell’uitilizzatore finale
Ci sia il manuale uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore ( o lo traduce lui).

Il distributore non può verificare da solo se la macchina è conforme alla direttiva, non è obbligato.

Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?

Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?

Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:

1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse

2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa

3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.

martedì 1 giugno 2010

Differenza tra fabbricante e mandatario: 2006 42 ce

differenza tra fabbricante e mandatario:

La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.

la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.

Rappresentante Autorizzato Marcatura CE

Poniamo il caso di un produttore extra UE che vende i suoi prodotti in Italia.

Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.

La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.

giovedì 27 maggio 2010

Limite TLV colla in polvere

copio qui sotto una domanda che mi è arrivata

Ciao, ho un dubbio: per i prodotti polverosi (es una colla in polvere) esiste un limite di esposizione generico (TLV), cioè non riferito alla sostanza specifica ma alla polvere che si può creare utilizzandola?
Grazie

Risposta:
non esiste un limite generico TLV, ma esiste un limite specifico per alcune sostanze (dove rilevato).

persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail

Ho ricevuto la comunicazione della nuova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, cosa significa quando si parla di “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”?
Chi lo stabilisce?
Grazie e saluti

Buongiorno,
le copio qui sotto il riferimento legislativo di quanto richiesto evidenziandolo. È riportato nell’allegato II della direttiva macchine 2006/42/CE.
La persona autorizzata viene scelta in modo autonomo dall’impresa e può essere sia interna alla struttura che esterna e inoltre può essere anche una società.
La persona può coincidere con il datore di lavoro e serve a garantire la custodia del fascicolo tecnico e a fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo richiede.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti
della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle
altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.

Le variazioni della direttiva macchine dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail...

Buongiorno.
Con la presente segnaliamo di aver ricevuto al Vostra informativa in merito alle variazioni introdotte dalla nuova direttiva macchine.
Una questione: tali variazioni così come la normativa, dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

Cordiali saluti.

Sì, è corretto.
L’utilizzatore è tenuto a controllare la regolarità e la conformità alla nuova Direttiva in sede di acquisto di una nuova macchina.
Per le altre dovrà attenersi a quanto previsto nel TUS 81/08 nello specifico allegato, sia se sono marcate CE sia (e soprattutto) se non lo sono perché antecedenti.

giovedì 13 maggio 2010

sollevatori con portata superiore a 200 kg - verifica periodica

Buongiorno a tutti.

In quest’ultimo periodo ci stanno capitando sempre più spesso controlli sugli elevatori dei nostri clienti.

Cosa è cambiato?
Abbiamo quindi approfondito la questione dalla parte utilizzatore della macchina.

Cosa sta succedendo?

Succede che nel Testo unico sulla sicurezza (il famoso 81/08 – integrato con poi con D. Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106) è stato messo in evidenza particolare e richiesto obbligatoriamente che tutti gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg siano sottoposti a verifica periodica.
Già questo era scritto all’art. 71 del TU 81/08, ma poi recentemente le piattaforme ed i sollevatori sono stati inseriti nell’ALL VII da agosto 2009.

Chi fa di solito tale verifica?
La verifica periodica può essere fatta da ARPA-ASL o da ente privato notificato: vedi art. 71.
Tale novità sta esplodendo negli ultimi mesi e sempre più utilizzatori chiedono di visionare meglio "le carte". Dichiarazione di conformità e tutto il resto.
Quindi la novità così evidente è emersa solo da agosto scorso e già sono emersi “problemi” con vari clienti.
Quindi bisogna aumentare l'attenzione a quello che si consegna al cliente: sarà sempre più frequente che gli utilizzatori, magari con l’RSPP, facciano effettuare queste verifiche periodiche.
Quindi che fare?
Attenzione alla dichiarazione di conformità, alle norme citate che siano aggiornate, e soprattutto che siano applicate realmente. Oltre ad avere il fascicolo tecnico con i RES e la valutazione del rischio.

Spero di essere stato chiaro, nella fretta.

giovedì 6 maggio 2010

Cosa devo fare per marcare CE?

Cosa devo fare per marcare CE? Per prima cosa devo sapere se il pordotto va marcato o meno. Non tutto va marcato.

Il mio prodotto rientra nell’ambito d’applicazione della marcatura CE?

1. Occorre, prima di tutto, che si tratti di un prodotto destinato ad essere immesso sul mercato (oppure immesso in servizio) nel territorio della Comunità ovvero:
* un nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri dell’Ue, immesso sul mercato comunitario (od immesso in servizio) per la prima volta;
* oppure un prodotto fabbricato al di fuori dell’Ue, sia esso nuovo od usato, immesso sul mercato comunitario (oppure immesso in servizio) per la prima volta.
2. Occorre inoltre verificare che il prodotto in questione rientri nell’ambito di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura CE. Se non vi rientra è infatti assolutamente vietato al fabbricante apporre la marcatura CE (anche se il prodotto è perfetto dal punto di vista della sicurezza). Il titolo della direttiva fornisce ovviamente un’indicazione importante per individuare il campo d’applicazione della direttiva (ovvero della gamma di prodotti che regolamenta). Tuttavia il titolo può a volte trarre in inganno. Il fabbricante deve quindi fare riferimento agli articoli della direttiva per individuare con maggiore precisione il campo di applicazione.

Per approfondire meglio: marcatura CE

cosa devo fare per la direttiva macchine?

Spesso i clienti ci pongono la stessa domanda:
"cosa devo fare per la direttiva macchine?"

Ogni impresa che immette un prodotto nel mercato è responsabile di quello che vende e deve mettere in condizione l'utilizzatore di usarlo in sicurezza.
Partendo da questo principio l'Unione Europea prescrive la redazione di un fascicolo tecnico, di un manuale di uso e manutenzione e della dichiarazione di conformità.
Il primo è segreto industriale, gli altri 2 vanno consegnati al cliente.
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal datore di lavore e dichiara che il prodotto è sicuro e rispetta tutte le regole prescritte per quel prodotto.

Se vuoi approfondire visita i nostri siti dedicati direttiva macchine e nuova direttiva macchine dove trovi spiegata bene la vecchia e la nuova direttiva.

Accessori di sollevamento - Marcatura CE

Con l'entrata in vigore della nuova direttiva macchine gli accessori di sollevamento sono entrati nel suo campo di applicazione.

Ciò implica tutta una serie di adempimenti e di problemi nuovi da risolvere...
dalla redazione del fascicolo tecnico a dove e come apporre la marcatura CE su prodotti con spazio eccessivamente ridotto. Ovviamente c'è una soluzione tecnica ottimale per tutto, ma trovarla non è sempre cosi semplice.

Ricordiamo le definizioni di:
macchina:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per
essere installato e che può funzionare solo dopo essere
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al
terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g),
che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta;

accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono
la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico
oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente.
Anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento;

catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e
costruite a fini di sollevamento come parte integrante di
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

lunedì 3 maggio 2010

UNI 14121 e UNI13849 - Differenze

In Europa ed in Italia è in vigore la nuova direttiva macchine 2006/42 che prescrive la valutazione del rischio della macchina. La norma appositamente emessa per questa valutazione del rischio è la EN ISO 14121 come specificato nell’allegato ZB della norma stessa.
La 14121 dice come valutare il rischio della macchina in generale, la 13849 dice come valutare un rischio specifico relativo ai sistemi di comando nei casi in cui ci sia necessità.
La UNI EN ISO13849 è la nuova versione della norma UNI EN ISO 954 che utilizza infatti lettere per classificare la gravita del rischio specifico dei sistemi di comando. La vecchia versione era molto più generica e qualitativa.
Questa norma serve a valutare se le prestazioni dei dispositivi di sicurezza dei sistemi di comando sono adeguate al rischio individuato.
Per esempio:
Supponiamo di avere applicato sulla macchina alcuni dispositivi di sicurezza e di avere progettato alcuni circuiti elettrici legati alle funzioni di sicurezza. Sicuramente riteniamo di avere soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla direttiva macchine. Ma, a fronte di un rischio abbiamo provveduto applicando un dispositivo di sicurezza adeguato (ad esempio un sistema di interblocco di un riparo mobile)? Oppure: le prestazioni del dispositivo di sicurezza e del circuito di controllo collegato sono adeguate alla gravità del rischio presente? Cosa succede se si guasta questo dispositivo? Che pericolo corre lì operatore?

Per misurare questo ci risponde la Norma armonizzata Uni En 13849-1 “Sicurezza del macchinario. Parti del sistema di comando legate alla sicurezza. Parte 1: principi generali per la progettazione”, pubblicata in Italia nel febbraio 2007. Si tratta di una norma di tipo B (norme generiche sulla sicurezza) e in particolare B-1 (norme su aspetti particolari di sicurezza), molto complessa.

Per ogni singolo rischio generato da un guasto ad una sicurezza corrisponde un danno più o meno grave alla persona (si sceglie S1 o S2), una probabilità più o meno alta che succeda (F1, F2) e la possibilità che il pericolo possa essere evitato. In questo modo il rischio viene catalogato con una lettera (a,b,c,d,e).

A fronte di ogni lettera la sicurezza installata deve essere più o meno complessa: da un semplice interblocco ad un sistema doppio in parallelo (ridondanza).

Copio qui sotto quanto prescritto dalla direttiva macchine riguardo ai sistemi di comando.


Allegato I
SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose.
In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
— resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
— un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
— errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
— errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
9.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/37
Particolare attenzione richiede quanto segue:
— la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
— i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
— non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
— nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
— l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
— i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
— le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di
un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di
comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.

mercoledì 31 marzo 2010

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E ALLEGATO IV

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E ALLEGATO IV

Dopo aver marcato CE una macchina contemplata nell’allegato IV, con l’intervento a suo tempo di un organismo notificato, ci si trova OGGI nella situazione che:
OVVIAMENTE LE MACCHINE GIA’ CONSEGNATE SONO TUTT’ORA A POSTO, A NORMA.
MA PER LE NUOVE CONSEGNE, DA FARE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DIRETTIVA:
I CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO SONO MUTATI, COSì COME LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE.
DOMANDA:

BISOGNA RIFARE TUTTO IL PERCORSO Già FATTO, CON NUOVO FASCICOLO TECNICO E CON LE NUOVE PROCEDURE?

giovedì 18 marzo 2010

lingua etichettatura prodotti

ci è arrivata questa domanda negli ultimi giorni...

Vorrei sapere se esiste una normativa per cui siamo obbligati a fornire ai ns. clienti le schede tecniche dei nostri prodotti per il mercato alimentare in Italiano e se esiste di quale normativa si tratta.


L'utilizzazione delle lingue è oggetto di diverse disposizioni della legislazione comunitaria, particolarmente severe quando si tratta, ad esempio, di un prodotto potenzialmente pericoloso. La legislazione riguardante l'utilizzazione delle lingue mira ad informare in maniera adeguata il consumatore ed a favorire l'informazione multilingue, garantendo al tempo stesso la libertà degli Stati membri in materia linguistica.

ad esempio:
La Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e della loro pubblicità.

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

* indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;
* attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

giovedì 25 febbraio 2010

Quali sedie sono a norma per la sicurezza?

ci è arrivata questa domanda negli ultimi giorni...

Mi spiego: sembra che ci permettano di prendere delle sedie a norma di legge ma dobbiamo essere noi della segreteria a proporre quali...
Nè il consulente per la sicurezza, nè il medico del lavoro ci hanno saputo consigliare qualche produttore di sedia a norma cui richiedere un preventivo...
Per caso ce l'hai qualche nomino da consigliarmi? Altrimenti mi tocca andare a caso con il rischio che la dirigenza mi bocci scelta e preventivo e si vada alle calende greche!!!


A cui abbiamo risposto:
Devi chiedere la dichiarazione che siano costruite secondo le norme UNI 1335 del 2009.Qualsiasi fornitore grosso dovrebbe averle.

mercoledì 17 febbraio 2010

Elenco sostanze patentino gas tossici. CO è compreso?

Ci è capitata questa domanda negli ultimi giorni. Una risposta certa è difficile da dare in quanto il monossido di carbonio è sicuramente una sostanza pericolosa classificata come tossica ma non è citata nell'allegato del Regio Decreto 147/27 che regolamenta i gas tossici.
Il nostro consiglio è stato quello di classificarlo come prescritto dall'ADR, ma di non seguire il 147/27 in quanto non citato nell'elenco delle sostanze.

Dove sta la difficoltà?

L'area grigia nasce dal conflitto tra il Regio Decreto ed il regolamento Reach. Nel primo la responsabilità di determinare le sostanze ed il loro uso era ed è dello stato, nel secondo è stato trasferito ai produttori delle sostanze stesse. Sono passati 90 anni tra le due normative ed è cambiata la filosofia di fondo di come si scrivono le regole del gioco.