Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

giovedì 27 maggio 2010

Limite TLV colla in polvere

copio qui sotto una domanda che mi è arrivata

Ciao, ho un dubbio: per i prodotti polverosi (es una colla in polvere) esiste un limite di esposizione generico (TLV), cioè non riferito alla sostanza specifica ma alla polvere che si può creare utilizzandola?
Grazie

Risposta:
non esiste un limite generico TLV, ma esiste un limite specifico per alcune sostanze (dove rilevato).

persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail

Ho ricevuto la comunicazione della nuova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, cosa significa quando si parla di “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”?
Chi lo stabilisce?
Grazie e saluti

Buongiorno,
le copio qui sotto il riferimento legislativo di quanto richiesto evidenziandolo. È riportato nell’allegato II della direttiva macchine 2006/42/CE.
La persona autorizzata viene scelta in modo autonomo dall’impresa e può essere sia interna alla struttura che esterna e inoltre può essere anche una società.
La persona può coincidere con il datore di lavoro e serve a garantire la custodia del fascicolo tecnico e a fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo richiede.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti
della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle
altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.

Le variazioni della direttiva macchine dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail...

Buongiorno.
Con la presente segnaliamo di aver ricevuto al Vostra informativa in merito alle variazioni introdotte dalla nuova direttiva macchine.
Una questione: tali variazioni così come la normativa, dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

Cordiali saluti.

Sì, è corretto.
L’utilizzatore è tenuto a controllare la regolarità e la conformità alla nuova Direttiva in sede di acquisto di una nuova macchina.
Per le altre dovrà attenersi a quanto previsto nel TUS 81/08 nello specifico allegato, sia se sono marcate CE sia (e soprattutto) se non lo sono perché antecedenti.

giovedì 13 maggio 2010

sollevatori con portata superiore a 200 kg - verifica periodica

Buongiorno a tutti.

In quest’ultimo periodo ci stanno capitando sempre più spesso controlli sugli elevatori dei nostri clienti.

Cosa è cambiato?
Abbiamo quindi approfondito la questione dalla parte utilizzatore della macchina.

Cosa sta succedendo?

Succede che nel Testo unico sulla sicurezza (il famoso 81/08 – integrato con poi con D. Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106) è stato messo in evidenza particolare e richiesto obbligatoriamente che tutti gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg siano sottoposti a verifica periodica.
Già questo era scritto all’art. 71 del TU 81/08, ma poi recentemente le piattaforme ed i sollevatori sono stati inseriti nell’ALL VII da agosto 2009.

Chi fa di solito tale verifica?
La verifica periodica può essere fatta da ARPA-ASL o da ente privato notificato: vedi art. 71.
Tale novità sta esplodendo negli ultimi mesi e sempre più utilizzatori chiedono di visionare meglio "le carte". Dichiarazione di conformità e tutto il resto.
Quindi la novità così evidente è emersa solo da agosto scorso e già sono emersi “problemi” con vari clienti.
Quindi bisogna aumentare l'attenzione a quello che si consegna al cliente: sarà sempre più frequente che gli utilizzatori, magari con l’RSPP, facciano effettuare queste verifiche periodiche.
Quindi che fare?
Attenzione alla dichiarazione di conformità, alle norme citate che siano aggiornate, e soprattutto che siano applicate realmente. Oltre ad avere il fascicolo tecnico con i RES e la valutazione del rischio.

Spero di essere stato chiaro, nella fretta.

giovedì 6 maggio 2010

Cosa devo fare per marcare CE?

Cosa devo fare per marcare CE? Per prima cosa devo sapere se il pordotto va marcato o meno. Non tutto va marcato.

Il mio prodotto rientra nell’ambito d’applicazione della marcatura CE?

1. Occorre, prima di tutto, che si tratti di un prodotto destinato ad essere immesso sul mercato (oppure immesso in servizio) nel territorio della Comunità ovvero:
* un nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri dell’Ue, immesso sul mercato comunitario (od immesso in servizio) per la prima volta;
* oppure un prodotto fabbricato al di fuori dell’Ue, sia esso nuovo od usato, immesso sul mercato comunitario (oppure immesso in servizio) per la prima volta.
2. Occorre inoltre verificare che il prodotto in questione rientri nell’ambito di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura CE. Se non vi rientra è infatti assolutamente vietato al fabbricante apporre la marcatura CE (anche se il prodotto è perfetto dal punto di vista della sicurezza). Il titolo della direttiva fornisce ovviamente un’indicazione importante per individuare il campo d’applicazione della direttiva (ovvero della gamma di prodotti che regolamenta). Tuttavia il titolo può a volte trarre in inganno. Il fabbricante deve quindi fare riferimento agli articoli della direttiva per individuare con maggiore precisione il campo di applicazione.

Per approfondire meglio: marcatura CE

cosa devo fare per la direttiva macchine?

Spesso i clienti ci pongono la stessa domanda:
"cosa devo fare per la direttiva macchine?"

Ogni impresa che immette un prodotto nel mercato è responsabile di quello che vende e deve mettere in condizione l'utilizzatore di usarlo in sicurezza.
Partendo da questo principio l'Unione Europea prescrive la redazione di un fascicolo tecnico, di un manuale di uso e manutenzione e della dichiarazione di conformità.
Il primo è segreto industriale, gli altri 2 vanno consegnati al cliente.
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal datore di lavore e dichiara che il prodotto è sicuro e rispetta tutte le regole prescritte per quel prodotto.

Se vuoi approfondire visita i nostri siti dedicati direttiva macchine e nuova direttiva macchine dove trovi spiegata bene la vecchia e la nuova direttiva.

Accessori di sollevamento - Marcatura CE

Con l'entrata in vigore della nuova direttiva macchine gli accessori di sollevamento sono entrati nel suo campo di applicazione.

Ciò implica tutta una serie di adempimenti e di problemi nuovi da risolvere...
dalla redazione del fascicolo tecnico a dove e come apporre la marcatura CE su prodotti con spazio eccessivamente ridotto. Ovviamente c'è una soluzione tecnica ottimale per tutto, ma trovarla non è sempre cosi semplice.

Ricordiamo le definizioni di:
macchina:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per
essere installato e che può funzionare solo dopo essere
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al
terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g),
che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta;

accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono
la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico
oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente.
Anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento;

catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e
costruite a fini di sollevamento come parte integrante di
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

lunedì 3 maggio 2010

UNI 14121 e UNI13849 - Differenze

In Europa ed in Italia è in vigore la nuova direttiva macchine 2006/42 che prescrive la valutazione del rischio della macchina. La norma appositamente emessa per questa valutazione del rischio è la EN ISO 14121 come specificato nell’allegato ZB della norma stessa.
La 14121 dice come valutare il rischio della macchina in generale, la 13849 dice come valutare un rischio specifico relativo ai sistemi di comando nei casi in cui ci sia necessità.
La UNI EN ISO13849 è la nuova versione della norma UNI EN ISO 954 che utilizza infatti lettere per classificare la gravita del rischio specifico dei sistemi di comando. La vecchia versione era molto più generica e qualitativa.
Questa norma serve a valutare se le prestazioni dei dispositivi di sicurezza dei sistemi di comando sono adeguate al rischio individuato.
Per esempio:
Supponiamo di avere applicato sulla macchina alcuni dispositivi di sicurezza e di avere progettato alcuni circuiti elettrici legati alle funzioni di sicurezza. Sicuramente riteniamo di avere soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla direttiva macchine. Ma, a fronte di un rischio abbiamo provveduto applicando un dispositivo di sicurezza adeguato (ad esempio un sistema di interblocco di un riparo mobile)? Oppure: le prestazioni del dispositivo di sicurezza e del circuito di controllo collegato sono adeguate alla gravità del rischio presente? Cosa succede se si guasta questo dispositivo? Che pericolo corre lì operatore?

Per misurare questo ci risponde la Norma armonizzata Uni En 13849-1 “Sicurezza del macchinario. Parti del sistema di comando legate alla sicurezza. Parte 1: principi generali per la progettazione”, pubblicata in Italia nel febbraio 2007. Si tratta di una norma di tipo B (norme generiche sulla sicurezza) e in particolare B-1 (norme su aspetti particolari di sicurezza), molto complessa.

Per ogni singolo rischio generato da un guasto ad una sicurezza corrisponde un danno più o meno grave alla persona (si sceglie S1 o S2), una probabilità più o meno alta che succeda (F1, F2) e la possibilità che il pericolo possa essere evitato. In questo modo il rischio viene catalogato con una lettera (a,b,c,d,e).

A fronte di ogni lettera la sicurezza installata deve essere più o meno complessa: da un semplice interblocco ad un sistema doppio in parallelo (ridondanza).

Copio qui sotto quanto prescritto dalla direttiva macchine riguardo ai sistemi di comando.


Allegato I
SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose.
In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
— resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
— un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
— errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
— errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
9.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/37
Particolare attenzione richiede quanto segue:
— la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
— i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
— non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
— nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
— l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
— i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
— le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di
un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di
comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.