Controllo Documentale

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venerdì 4 giugno 2010

importare - Responsabilità distributore

La decisione di importare macchine nella CEE può essere presa da un importatore, da un distributore o da utilizzatore. In certi casi la macchina può essere ordinata tramite un intermediario come una società di import export. Oppure può ordinare la macchina anche via internet.
La persona che piazza questa macchina sul mercato in europa deve poter assicurare che il fabbricante ha adempiuto tutti gli obblighi in accordo alla Direttiva. Altrimenti deve provvedere lui direttamente. questo comporta che la persona che immette sul mercato la macchina deve avere il modo per soddisfare questi obblighi, assicurando che il fascicolo tecnico è effettivamente disponibile con il manuale uso e manutenzione, con marcatura e dichiarazione di conformità.
La Regulation EC 765/2008 spiega che il distributore non ha obblighi concernenti l’applicazione della direttiva, ma deve accertare che
Sia marcata CE
Ci sia la dichiarazione di conformità firmata e tradotta nella lingua dell’uitilizzatore finale
Ci sia il manuale uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore ( o lo traduce lui).

Il distributore non può verificare da solo se la macchina è conforme alla direttiva, non è obbligato.

Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?

Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?

Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:

1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse

2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa

3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.

martedì 1 giugno 2010

Differenza tra fabbricante e mandatario: 2006 42 ce

differenza tra fabbricante e mandatario:

La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.

la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.

Rappresentante Autorizzato Marcatura CE

Poniamo il caso di un produttore extra UE che vende i suoi prodotti in Italia.

Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.

La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.