Controllo Documentale

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lunedì 31 gennaio 2011

Valutazione rischio macchina - Consegna documenti a cliente estero Comunitario


Domanda:
Io ho fornito ad un nostro cliente (con sede in Polonia) la documentazione relativa alla macchina che abbiamo consegnato loro ormai da diversi mesi. La documentazione comprendeva il Manuale d'Uso e Manutenzione, il Manuale d'Uso per il pannello operativo (in pratica il manuale d'uso aggiuntivo per il display con il quale si comanda l'intera macchina), gli schemi elettrico e pneumatico, il programma della macchina e altri manuali aggiuntivi in formato pdf per gli altri accessori montati sulla macchina. Il tutto sia in formato cartaceo che elettronico.

Ora questi clienti ci hanno chiesto recentemente anche l'invio di documentazione ulteriore tradotta in polacco (non altre lingue, altrimenti non comprendono), che consiste nei documenti "Analisi dei rischi" e "Valutazione dei rischi".

La domanda è, dato anche che ci sono di mezzo dei pagamenti... : noi, come azienda, soprattutto sulla base della direttiva vigente 2006/42/CE, siamo tenuti ad inviare a loro questi due documenti???

E se no, loro possono, in base alle disposizioni vigenti della normativa che ho appena menzionato, bloccare parti (anche piccole) di pagamento a causa della mancanza di uno o entrambi questi documenti??

Quale punto della direttiva 2006/42/CE (della quale ho copia in forma cartacea ed elettronica in pdf) posso indicare con precisione per sottolineare a questi signori che loro non hanno il diritto di chiederci quella documentazione??

Come stanno le cose in base alla normativa?

Risposta:
Allego la guida alla direttiva macchine, dove può trovare sicuramente risposte più esaurienti (in inglese).

L’art. 5 della direttiva 2006/42/CE elenca gli obblighi del fabbricante prima dell’immissione sul mercato.
Si intuisce chiaramente che i punti c (istruzioni), e (dichiarazione CE), f (marcatura CE) sono da fornire al cliente, mentre i rimanenti punti rimangono procedure interne.
Meglio specificato ancora nell’art. 12 che rimanda all’Allegato VIII, e quindi allegato VII parte A (se li legga tutti questi riferimenti, le serviranno a capire se state seguendo l’iter di certificazione corretto per la vostra tipologia di prodotto).
L’ultimo riferimento (allegato VII parte A appunto) è quello più significativo per rispondere alla sua domanda (lo riporto di seguito con i miei commenti):
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico
deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura
in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il
fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina
costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste
dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

A differenza delle istruzioni, il fascicolo tecnico deve essere redatta NON nella lingua del cliente, ma in una qualunque delle lingue Comunitarie (ad esempio quella del fabbricante)

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita

Quindi la valutazione dei rischi fa parte del fascicolo tecnico

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri
per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di
fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente
disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili
con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche
per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale
per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità
nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in
questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Questa ultima parte fuga ogni dubbio: Il fascicolo tecnico (e quindi la valutazione dei rischi, che né parte integrante) può essere richiesto solo da una autorità giudiziaria stabilità nella Comunità.
Si può concludere quindi che il vostro cliente nulla può pretendere in merito a tale documento.

lunedì 24 gennaio 2011

UNI En ISO 12100: Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio


Salve
Mi sembra utile informarvi che a Novembre 2010 è uscita la nuova norma UNI EN ISO 12100: Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
Tale norma supera e assorbe sia la 14121-1 sia le 12100-1 e 12100-2 aggiornate al 2009.

Riporto qui sotto il testo originale in inglese dove viene definito  come comportarsi di conseguenza:
This document supersedes EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007.
This second edition cancels and replaces ISO 12100-1:2003, ISO 12100-1:2003/Amd. 1: 2009, ISO 12100-2:2003, ISO 12100-2:2003/Amd. 1: 2009 and ISO 14121-1:2007 of which it constitutes a consolidation without technical changes. Documentation (e.g. risk assessment, type-C standards) based on these replaced documents need not be updated or revised.

Di conseguenza non serve aggiornare i documenti elaborati con le norme UNI sopracitate, ma è preferibile  citare nella Dichiarazione di Conformità l’ultima versione.