Controllo Documentale

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lunedì 31 ottobre 2011

errori tipici in dogana: che causano il ritiro

Errori tipici che portano al ritiro del prodotto in dogana…

Marcature CE irregolare
a.       Dichiarazione di conformità assente
b.      Dichiarazione di conformità incompleta
c.       Apposizione indebita o errata apposizione del marchio

Solo una società con sede legale nell’unione europea può emettere una dichiarazione di conformità, i cinesi non possono emettere tale documento a meno che non abbiano un rappresentante europeo.

Analisi dei rischi e dei requisiti essenziali
a.       Analisi insufficiente
b.      Mancante

L’analisi dei rischi deve considerare ogni rischio essenziale di sicurezza previsto dalla direttiva specifica e valutarne l’applicabilità e come evitare e/o proteggere il pericolo.

Labellign – Etichettatura
a.       Etichettatura non in lingua italiana
b.      Assenza o erronea apposizione del marchio  CE sul confezionamento del prodotto
c.       Simbologia errata
d.      Mancanza dell’indirizzo completo del fabbricante
e.      Confusione dei ruoli tra fabbricante – importatore - distributore

Spesso le confezioni importate per praticità trascurano di mantenere una rintracciabilità chiara tra i test, i modelli e le società che importano producono e distribuiscono il prodotto. Ciò genera confusione…

Dossier tecnico
a.       Non completo
Spesso è proprio assente, ci sono solo delle attestazioni o delle compliance senza test report e tutto il resto…

Classificazione del prodotto
a.       Sovra classificazione
b.      Sottoclassificazione
c.       Classificazione assente
Spesso e volentieri le direttive prevedono una classificazione del prodotto con relativi obblighi a secondo della destinazione di uso e del rischio relativo

Assunzione di responsabilità illegittime
a.       Modifiche sulla confezione o sul prodotto da parte di un distributore

Altre
a.       Assenza e/o non consapevolezza dell’esistenza delle direttive cogenti
b.      Scambio tra norme tecniche UNI – CEI e le direttive europee
c.       Mancanza di regole scritte tra distributore – importatore e fabbricante per la corretta definizione dei ruoli
d.      Mancate registrazioni presso i ministeri competenti

Perchè usare le norme UNI o CEI?

Perchè usare le norme tecniche?
Con l’avvento delle direttive europee “nuovo approccio” le norme tecniche sono diventate il riferimento legislativo specifico del prodotto a tramite cui valutare la conformità del prodotto stesso alla normativa europea.
Di fatto le direttive europee enunciano i requisiti minimi di sicurezza che ogni prodotto deve rispettare, ma non indicano come… lasciano questa informazione alle norme tecniche molto più dettagliate e specifiche. Ogni fabbricante e importatore deve quindi scegliere le norme tecniche specifiche per ogni direttiva applicabile ricordando che tali norme sono volontarie e non obbligatorie.
In Italia gli organi che emettono tali norme sono UNI e CEI.
Tali norme non sono obbligatorie ma consentono:
a.       di avere metodi e procedure per verificare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti dalla direttiva cogente
b.      sono documenti tecnici, univoci e in grado di garantire la significatività, l’affidabilità e l’uniformità nell’iterpretazione dei dati ottenuti per la sicurezza del prodotto
c.       permettono di rispondere positivamente ai requisiti essenziali di sicurezza
d.      di fornire la presunzione di conformità

Di fatto provare la conformità del prodotto senza usare le norme tecniche diventa molto più difficile, costoso e opinabile.

Importare rubinetti dalla cina - problemi tipici

PRIMO PUNTO
Alcune osservazioni: Qualsiasi oggetto mettiate in commercio – che sia marcato con il vostro nome o meno – ne siete responsabili.
Infatti:
Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.  
Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però sostituita dal cosiddettoCodice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005), il Testo unico che ha riordinato varie disposizioni emanate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.
In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l’altro:
·         impongono a produttori e distributori l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa
·         definiscono come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), con l’esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della marcatura CE) e dei prodotti alimentari
·         fanno riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva 2001/95/CE
·         prevedono un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo (RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi
·         stabiliscono le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul mercato prodotti pericolosi.. 




SECONDO PUNTO
Gli articoli in oggetto sembrano essere in acciaio dalle foto.
L’acciaio contiene solitamente Cromo, Molibdeno eccet.
Se tale oggetto va a contatto con il corpo con la bocca, deve essere controllato e rispettare normative.
Ci sono norme sempre più stringenti sulla cosa. Per questo allego vario materiale.
La documentazione allegata dal fornitore cinese è idonea e valida, probabilmente. Ma riguarda aspetti attinenti ad alcune direttive europee (EMC e ROHS).

Ma per - mettere in commercio qualcosa TUTTE  le direttive - devono essere rispettate. Se si entra in campo alimentare, anche lateralmente, la faccenda si complica.

martedì 18 ottobre 2011

Vendere Macchine Usate - Marcatura CE

Sempre più spesso ci capita di aiutare fabbriche che chiudono a vendere i loro macchinari usati, spesso non marcati CE. Il quadro è quasi sempre il punto più debole che non può essere modificato prima della vendita, in quanto il venditore sta chiudendo. Qui sotto descriviamo una soluzione proposta in una di queste occasioni.


Il problema principale della macchina che abbiamo riscontrato è costituito dal quadro di comando e dall’equipaggiamento elettrico (Direttiva LVD e EN 60204).
Per ovviare a questo problema tutelando comunque ambo le parti, abbiamo individuato come soluzione la marcatura dell’insieme come QUASI MACCHINA, come si legge nella MD 2006/42/CE art. 2 comma g) e art. 13.
Sarà responsabilità unicamente di chi assembla la quasi macchina (con il sistema di comando, quadro elettrico ed equipaggiamento) di completare  la marcatura CE come macchina

zeppa cuneo di rialzo - I componenti vanno marcati?

Un informazione veloce: vi risulta che esistano norme di riferimento per la realizzazione di zeppe/cunei di rialzo come da foto allegata? Io non trovo nulla, ma un cliente mi chiede cosa regolamenta questi accessori?



Giusto.
Allora: Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.  
Ma si tratta di prodotti destinati ai consumatori, che non hanno formazione e nessuna difesa, e non mi pare certo sia il vs caso.
A questo punto rimane solo da vedere se esiste eventualmente una norma tecnica specifica, che però si inquadra comunque all’interno del TU 81/08 – a carico di chi sceglie quella soluzione e ordina il prodotto. È lui che valuta il rischio per i suoi lavoratori nello svolgere quella mansione e sceglie un elemento mobile invece che una installazione fissa. Quindi è lui che deve prescrivere cosa desidera in funzione del suo problema (deve valutare il rischio = gravità – probabilità – frequenza ecc: è lui che lo sa).