giovedì 29 dicembre 2011
private label - etichetta personalizzata
mercoledì 28 dicembre 2011
RoHS 2002/95/CE - Documentazione
Campo di applicazione:
La Direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in 8 delle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
Le categorie sono:
- · Grandi elettrodomestici
- · Piccoli elettrodomestici
- · Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- · Apparecchiature di consumo
- · Apparecchiature di illuminazione
- · Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- · Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- · Distributori automatici mentre vengono escluse le catergorie
- · Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) e
- · Strumenti di monitoraggio e di controllo
·g
Definizione di produttore:
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,
ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); o
iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attivitàprofessionale.
Allegato
Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
— alofosfato 10 mg
— trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
— trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente
fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.
7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più
dell'85 % di piombo),
— Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
— Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,
trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della
direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:
— decaBDE,
— mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
— piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete
destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
— lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza
venerdì 23 dicembre 2011
Marcatura CE prodotti alimentari - etichetta
- a. D.M. 21 marzo 1973.
- b. Decreto 6 aprile 2004, n. 174
- c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
- sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
- o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- o su cartellini ben visibili posti sulle vicinanze dei materiali e degli oggetti (ad eccezione che per l’indicazione delle informazioni relative al fabbricante, al trasformatore o al venditore previste al punto c) del presente articolo, in quanto, in tali casi l’indicazione in cartellino sarà possibile solo laddove l’indicazione su materiali, oggetti o etichette non sia attuabile per motivi tecnici).