Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

giovedì 29 dicembre 2011

private label - etichetta personalizzata

sempre più spesso ci vengono poste domande come questa:

"Avrei bisogno di capire una cosa in merito all'etichetta che deve essere apposta sulla macchina nel caso in cui un cliente faccia un ordine a marchio personalizzato (scatola con suo logo e logo --- affiancati) e con l'indicazione sulla scatola "Distribuito da: dati cliente" se bisogna indicare Importato da: ----.. oppure Distribuito da: Cliente...
Allego bozza dell'etichetta della macchina per maggior chiarezza.
Grazie in anticipo."

ogni prodotto risponde alle proprie norme specifiche e spesso ci sono dentro definiti i contenuti da apporre sull'etichetta. Possiamo però generalizzare rispondendo con i contenuti che sono sempre presenti.
Ogni prodotto deve avere un etichetta con indicato in modo ben visibile il responsabile del prodotto.
Di fatto va sempre inserito:
ragione sociale e indirizzo. Per completezza e per evitare confusioni si usa inserire il ruolo come importatore, distributore o produttore. Di fatto per i prodotti marcati CE esistono due indicazioni:
sulla marcatura devono essere presenti ragione sociale e indirizzo di chi marca, può essere presente sul packaging e non sulla marcatura gli stessi dati di chi distribuisce.

spesso è utile mettere entrambe le informazioni per diminuire la confusione data da troppi loghi sullo stesso prodotto.

mercoledì 28 dicembre 2011

RoHS 2002/95/CE - Documentazione

la grande distribuzione sempre più spesso chiede ai nostri clienti informazioni e documentazioni come questa:

"Per una nostra completa valutazione, necessitiamo dei test report di conformità alla Direttiva RoHS effettuati da un ente terzo e la dichiarazione di conformità firmata dal produttore."

ma non sempre le richieste che fa sono corrette. Per difendersi da domande improprie postiamo un sunto della direttiva RoHS 2002/95/CE.

Campo di applicazione:

La Direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in 8 delle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
Le categorie sono:

  • · Grandi elettrodomestici
  • · Piccoli elettrodomestici
  • · Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • · Apparecchiature di consumo
  • · Apparecchiature di illuminazione
  • · Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  • · Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
  • · Distributori automatici mentre vengono escluse le catergorie
  • · Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) e
  • · Strumenti di monitoraggio e di controllo

·g

Definizione di produttore:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

«produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,

ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); o

iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attivitàprofessionale.

Allegato

Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

— alofosfato 10 mg

— trifosfato con tempo di vita normale 5 mg

— trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente

fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.

7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più

dell'85 % di piombo),

— Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),

— Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,

trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).

8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della

direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati

pericolosi.

9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

— decaBDE,

— mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,

— piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete

destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e

— lampadine elettriche,

in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza

venerdì 23 dicembre 2011

Marcatura CE prodotti alimentari - etichetta

La normativa vigente sui prodotti che hanno contatto con gli alimenti è composta da:
  • a. D.M. 21 marzo 1973.
  • b. Decreto 6 aprile 2004, n. 174
  • c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
so  sono disposizioni legislative per evitare che il prodotto possa rilasciare sostanze agli alimenti intossicandoli.
Ci 
so  Ci sono due tipologie di limiti esaminati nei test eseguiti dai laboratori, come prescritto in queste normative. 

Il valore di migrazione globale che indica la quantità totale di materiali che possono rovinare la qualità dell’acqua. Poi c’è il valore di migrazione specifico per ogni tipologia di materiale usato nei vostri prodotti.

Etichetta
I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato sono corredati da:
a) la dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o una indicazione sul loro impiego specifico (es. macchina da caffè, bottiglia di vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto qui sotto;


b) se necessario speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
c) il nome e la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
d) un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto;
e) (in caso di materiali ed oggetti attivi): le informazioni sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti (es:nome,quantità sostanze rilasciate dalla componente attiva).
Queste informazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile, indelebile. Devono essere scritte in italiano.
La dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o l’indicazione dell’impiego specifico non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Al momento della vendita al dettaglio le informazioni dovranno essere visibili:
  • sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
  • o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
  • o su cartellini ben visibili posti sulle vicinanze dei materiali e degli oggetti (ad eccezione che per l’indicazione delle informazioni relative al fabbricante, al trasformatore o al venditore previste al punto c) del presente articolo, in quanto, in tali casi l’indicazione in cartellino sarà possibile solo laddove l’indicazione su materiali, oggetti o etichette non sia attuabile per motivi tecnici).
dichiarazione di conformità
I materiali devono essere corredati da una dichiarazione scrittala quale attesti la loro conformità alle norme vigenti (comunitarie o nazionali).
Oltre a tale previsione, in ambito nazionale permane quanto statuito dall’art. 6 del d.m. 21.03.1973 che prevede che “le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed agli accertamenti necessari ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti”