Controllo Documentale

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mercoledì 17 agosto 2011

ATTREZZI PER LA MANOVRA DI VITI E DADI - GIRAVITE A SQUADRA PER VITI A TESTA CON INTAGLIO: UNI 7079:2011

ATTREZZI PER LA MANOVRA DI VITI E DADI - GIRAVITE A SQUADRA PER VITI A TESTA CON INTAGLIO: UNI 7079:2011 
Assembly tools for screws and nuts - Double offset screwdrivers for slotted head screws
La norma specifica le dimensioni, i requisiti tecnici e le condizioni di prova dei giravite a squadra per viti a testa con intaglio.


e' appena entrata in vigore la nuova norma tecnica che regola gli attrezzi per la manovra di viti e dadi come i giravite a squadra.
Tale norma è entrata in vigore il 21 luglio 2011.

Etichetta Integratore Alimentare


Copiamo qui sotto i requisiti di legge per il contenuto dell'etichetta di un integratore alimentare.
Etichettatura
1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche ne' capacità di prevenzione o cura delle malattie umane ne' fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.
4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:
a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera;
c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera;
d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.
5. La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e' espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.
6. Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
7. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui al comma 6 può essere fornita sotto forma di grafico.