Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

mercoledì 26 settembre 2012

info su dichiarazione di conformità

domanda ricevuta:

Vi chiedo cortesemente informazioni riguardo alla marchiatura CE di attrezzature per bar e ristorazione.

E' sufficiente che un prodotto rechi la corretta marchiatura CE perchè possa essere utilizzato in un'attività di ristorazione/bar, oppure la singola apparecchiatura deve anche essere corredata dalla dichiarazione di conformità, per essere in regola con le normative attuali?

in pratica mi servirebbe sapere se si possono tranquillamente acquistare delle attrezzature di tipo professionale,usate, marchio CE (ovviamente NON China Export...) sprovviste della dichiarazione di conformità, e se è possibile ottenere dei duplicati o delle certificazioni valide legalmente, chiaramente per oggetti nello stato originale e non manomenssi.

risposta data:
le dichiarazioni sono necessarie, e può richiederle al fabbricante (se europeo).
Altrimenti bisogna ricostruire il fascicolo tecnico e redigere la dichiarazione di conformità, che firma chi mette in servizio l’apparecchiatura qui in Europa.

martedì 25 settembre 2012

ANCORAGGI per lavoro in quota: la Certificazione CE è necessaria?


ANCORAGGI per lavoro in quota: la Certificazione CE  è necessaria?

Di quale ancoraggio si sta parlando: bisogna distinguere l’ancoraggio in base alla sua applicazione:
  1. ·      Se è mobile (trasportabile, installabile e rimovibile)) o se rimane ad uso della persona è un DPI – allora va marcato come DPI;
  2. ·         o se è fisso (permanente – magari  serve da supporto di altre strutture, come le scale).

Se è l’ancoraggio è fisso dovrebbe ricadere nella DPC, ma la marcatura è possibile solo se esiste la norma tecnica armonizzata o il Benestare tecnico.

Per gli ancoraggi fissi cosa si trova come norma armonizzata:
  1. ·         Dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795)
  2. ·         Accessori per coperture (UNI EN 516-517)

La UNI EN 795 specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con i DPI anticaduta, e li classifica in cinque classi. Di queste tre riguardano dispositivi fissi, e due provvisori portatili.

Le UNI EN 516-517 riguardano accessori per coperture e comprendono le installazioni per l’accesso al tetto ed i ganci di sicurezza da tetto.

Queste ultime due sono Norme armonizzate e quindi consentono la marcatura CE secondo la direttiva prodotti da costruzione.

Quindi per gli ancoraggi fissi ricoperti dalla EN 795Q non si può certificare CE, ma si risponderà alla Direttiva sulla Sicurezza generale dei prodotti in modo generale, ma soprattutto alla 2009/104 CE sui requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di Lavoro.

lunedì 24 settembre 2012

Importare DPI - Regole Categorie Marcatura CE Informazioni minime Etichetta


Nota informativa del fabbricante - Etichetta

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

Campo di applicazione Direttiva Dispositivi di Protezione individuale (decreto di recepimento)

1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la
persona che indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono considerati DPI:
a) l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona
da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi e lo porti con sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio.

Categorie di DPI

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C,
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre tensioni elettriche.

giovedì 20 settembre 2012

Certificazione CE Elettrodomestico En 60335-1


La marcatura CE  di un elettrodomestico cosa comporta in pratica?

Un tostapane, una lavatrice, un microonde, una cappa di aspirazione e così via, quali requisiti devono rispettare?
Innanzitutto bisogna consultare la Norma armonizzata UNI EN 60335-1, che definisce le norme generali per la sicurezza di queste apparecchiature e la cui rispondenza assicura anche la conformità a quanto prescrive la direttiva bassa tensione.

·         Alla base di tutti i ragionamenti bisogna considerare che questi apparecchi devono essere progettati e realizzati in modo che siano sicuri specialmente in caso di uso anomalo e negligente, rispetto all’utilizzatore e alle persone che si trovano vicine.

·         Questo tipo di sicurezza deve essere assicurata eseguendo veri e propri test, che vanno desunti dalle norme armonizzate specifiche. I test vanno eseguiti su un numero di esemplari sufficiente e definito nella norma. Questi test vanno eseguiti nelle condizioni più sfavorevoli che possano presentarsi.
·         Deve essere assicurato un corretto grado di protezione, in funzione del modo d’uso e della classe dell’apparecchio. Questo poi consente di eseguire una corretta definizione dei contenuti da mettere nella targa CE di marcatura.

·         Devono essere assicurate tutte le informazioni e le indicazioni necessarie desumibili dalla norma
I rischi da cui proteggere l’utilizzatore riguardano in particolare le protezioni contro l’accesso a parti in tensione (attenzione alle lampade interne!) – i provvedimenti per evitare che si raggiungano temperature eccessive (attenzione agli incassi) – le misure per resistere all’umidità in accordo con la classificazione dell’apparecchio – di protezione contro la ruggine e così via.

Poi bisogna provvedere a proteggere l’utente dai pericoli meccanici, da guasti del software, da rumore vibrazioni e così via.

Aspiratore ciclonico con o senza filtro - bidone Marcatura Certificazione CE


Per marcare CE un aspirapolvere (aspiratore ciclonico – con o senza filtro – bidone - quali norme bisogna rispettare?

Due sono le direttive attinenti: la EMC (2004/108 CE) e la LVD (2006/95 CE) detta anche “bassa tensione”.
In particolare bisogna seguire le prescrizioni della Norma armonizzata UNI EN 60335-2-2 (sicurezza degli apparecchi elettrici di uso domestico – parte 2 norme particolari per aspirapolvere …) per avere la presunzione di conformità.
Quindi bisogna aver rispettato nella progettazione quanto in essa  definito e soprattutto poter disporre, nel proprio fascicolo tecnico, dei corrispondenti test report eseguiti da un laboratorio accreditato.
Il testo poi della norma e dei test report ci aiuterà nella stesura di un accurato manuale di uso e manutenzione, per premettere tutte le necessarie avvertenze per la sicurezza dell’utente.
Sempre nel fascicolo tecnico faremo in modo che vi siano sufficienti disegni costruttivi e schemi elettrici, atti a dimostrare che la norma è stata rispettata.
La targa di marcatura e la dichiarazione di conformità conterranno tutte le informazioni necessarie, così come descritto nella Guida alla LVD, scaricabile dal sito dell’unione europea.

Calorifero Elettrico Condizionatore Importati Marcatura CE


Come marcare CE il calorifero elettrico o il condizionatore importato da extra UE?

Leggendo la guida  sull’applicazione della direttiva “bassa tensione”, (LVD 2006/95 CE) si vede quali passi è meglio fare, nell’ordine.
·         L’importatore deve assicurarsi che il prodotto-calorifero individuato sia stato progettato e realizzato dal fabbricante extra-europeo in modo corretto e sicuro per l’utilizzatore.
·         Inizialmente – per scegliere il fabbricante – non deve valutare solo il prezzo, ma anche la disponibilità di materiale documentale che assicuri la conformità del prodotto;
·         Ad esempio dovrebbe poter disporre non solo di immagini del prodotto, ma anche di qualche disegno, magari di un esploso completo;
·         Quindi deve farsi mandare ed analizzare i test report eseguiti dal fabbricante su un esemplare rappresentativo, per vedere se tutte le direttive applicabili sono state soddisfatte;
·         Deve ancora assicurarsi che il fabbricante sia affidabile nella ripetibilità e standardizzazione della produzione, in modo che tutti gli esemplari prodotti siano conformi all’esemplare testato, eseguendo un processo di qualificazione del fornitore;
·         A questo punto analizza il manuale di uso e manutenzione allegato, per vedere se contiene anche le necessarie avvertenze relative all’uso sicuro del calorifero;
·         Infine può redarre la dichiarazione di conformità, marcare il calorifero e metterlo in commercio.

mercoledì 19 settembre 2012

Lampade abbronzanti solari UV - Marcatura CE etichetta Regole impiego


Leggi e norme che regolano l'impiego della radiazione UV da sorgenti artificiali nei trattamenti estetici
Le apparecchiature utilizzate nei trattamenti abbronzanti devono corrispondere alle disposizioni contenute nelle norme tecniche armonizzate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) di pertinenza. In particolare, trattandosi di apparecchiature alimentate dall'energia elettrica, che, oltre ad emettere radiazione UV, presentano anche problemi di resistenza meccanica, stabilitá e pericoli meccanici, è necessario che soddisfino i requisiti definiti dalle seguenti norme italiane:
  1. CEI EN 60335-1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali";
  2. CEI EN 60335-2-27 "Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare";
  3. CEI EN 60335-2-27-A11 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi per uso domestico e similare".
Le norme tecniche in questione (in vendita presso il CEI), predisposte dall'International Electrotechnical Commission (IEC), sono state recepite dal Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica (CENELEC) come norme europee. Di conseguenza, sono divenute norme nazionali cogenti in tutti i Paesi europei che, attraverso l'affiliazione dei rispettivi comitati nazionali, sono membri del CENELEC.

La norma armonizzata CEI EN 60335-2-27, nell'insieme delle norme CEI, si distingue per alcune singolaritá . Non si limita, infatti, a definire i requisiti tecnici della apparecchiature ma, e qui si evidenzia la singolaritá, stabilisce anche delle linee guida per un loro corretto uso.
La norma in questione suddivide le apparecchiature abbronzanti in quattro classi, a seconda dell'intensitá efficace della radiazione UV emessa nelle bande spettrali 250 ÷ 320 nm e 320 ÷ 400 nm rispettivamente.
Le caratteristiche e i limiti di emissione delle quattro classi di sorgenti sono indicate nella tabella 1 della norma.

Marcatura elettrodomestico – conformità CE Etichetta packaging


Marcatura elettrodomestico – conformità CE

I requisiti necessari per poter marcare correttamente CE un elettrodomestico sono contenuti in due direttive: la direttiva LVD 2006/95 CE (detta “bassa tensione”) e la direttiva 2004/108 CE (detta “compatibilità elettromagnetica”).
Ma se pensiamo sia ad un piccolo elettrodomestico come l’asciugacapelli sia ad un elettrodomestico come la lavastoviglie,  ci viene in mente anche della direttiva 2006/42 CE, la direttiva macchine. Effettivamente un prodotto come l’elettrodomestico genera pericoli previsti dalla direttiva macchine, come ad esempio: taglio, urto, abrasione, scottature, rumore e vibrazioni.
In realtà sia la LVD sia la MD coprono tutti i rischi derivanti dall’uso dell’apparecchiatura.
In particolare anche la LVD, come la MD, copre i rischi meccanici, chimici (anche l’emissione di sostanze aggressive) e tutto il resto. La LVD copre anche aspetti relativi alla salute come vibrazioni e rumore e tutti gli aspetti ergonomici.
Così nella “nuova” MD 2006/42 CE sono stati esclusi dall’applicazione tutta una serie di prodotti elettrici ed elettronici, perché coperti dalla LVD, come tra gli altri:
Elettrodomestici destinati ad uso domestico (non commerciale) e Apparecchiature audio e video.
Si tratta insomma, per la LVD come per la EMC, di rintracciare la norma armonizzata specifica – se esiste – ed applicarla per marcare CE. Per gli elettrodomestici in generale si va sul sicuro consultando la serie EN 60335.
Qualche esempio:
EN 60335-2.7  lavatrici
EN 60335-2.9  tostapane
EN 60335-2.5  lavastoviglie
EN 60335-2.3  ferro da stiro
EN 60335-2.4  centrifuga
EN 60335-2.21 scaldabagno
EN 60335-2.10  lavapavimenti

Spina Presa Ciabatta a Muro Socket e Plugs Marcatura CE

Le prese a muro e le spine 230 Volt non sono soggette alla direttiva bassa tensione. Bensì devono rispondere alla direttiva GPSD e alle leggi nazionali sui luoghi.
La direttiva GPSD non da la marcatura CE a questi prodotti, ma prescrive che siano sicuri e le informazioni minime da dare in etichetta.

Però la prolunga cord extension set, cioè plug + cable+ socket outlet sono da marcare CE rispettando la LVD.

Quindi la ciabatta completa di spina e di prolunga è soggetta alla direttiva bassa tensione e quindi va Marcata CE. Inoltre se la presa a muro è corredata di interruttore va marcata CE.

Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.


Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 27 Luglio 2012 il Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’esportazione e importazione delle sostanze chimiche pericolose.

Il nuovo Regolamento che sostituirà il Regolamento 689/2008, ha l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche, definendo una procedura armonizzata in ambito comunitario sull’importazione/esportazione delle sostanze, basata sulla comunicazione tra le Parti interessate (Autorità Nazionali Designate). Il Regolamento inoltre introduce alcune definizioni e armonizza la terminologia con quella utilizzata nel Regolamento REACH  n. 1907/2006 e nel Regolamento CLP n. 1272/2008.
La novità del nuovo Regolamento consiste nel fatto che la gestione della banca dati europea sull’importazione e sull’esportazione delle sostanze chimiche pericolose e alcune funzioni precedentemente a carico della Commissione Europea vengono affidate all’ECHA. Inoltre è stata introdotta una nuova procedura che permette di gestire i casi di mancata risposta da parte del paese importatore permettendo, temporaneamente, le esportazioni di talune sostanze chimiche secondo determinate condizioni.
Il Regolamento verrà applicato a partire dal 1 marzo 2014.

Nell'allegato I di questo regolamento trovate l'elenco delle sostanze classificate.
Qui potete leggere il testo del regolamento:

Il presente regolamento si applica a:
a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla pro­cedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;
c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la clas­sificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.



Marcatura CE Dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio


Dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio



La problematica di come progettare, fabbricare, identificare e usare questi sistemi non viene affrontata in maniera organica dalla normativa vigente. Le aree di sovrapposizione e possibile confusione sono molte.
Le direttive in ballo sono essenzialmente due: quella sui DPI (Dispositivi Di Protezione Individuale - DLgs 475/92) e quella sui Prodotti da costruzione (Regolamento DPR 246/93 di attuazione della 89/106 CE).
Le Norme tecniche sono anch’esse sostanzialmente ripartibili in due gruppi : la UNI EN 795 e le UNI EN 516 e 517.
Il problema sta nel fatto che bisogna distinguere l’ancoraggio in base alla sua applicazione:
Se è mobile (trasportabile, installabile e rimovibile) o se è fisso (permanente)
Se rimane ad uso della persona
Se serve a supporto di altre strutture, come le scale
Se l’ancoraggio è mobile e trasportabile a cura dell’operatore, ricade nei DPI.
Se è l’ancoraggio è fisso dovrebbe ricadere nella DPC, ma la marcatura è possibile solo se esiste la norma tecnica armonizzata o il Benestare tecnico
Rimane in ultima istanza – da non tralasciare – la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti

Marcatura CE Linea Vita Ganci e Funi - Attrezzature per lavorare in quota

Linea Vita Ganci e Funi - Attrezzature per lavorare in quota


Per intervenire su attrezzature e strutture poste in quota è necessario che l’operatore possa assicurare l’imbracatura (Dispositivo di protezione individuale) su un accessorio sicuro, un dispositivo anticaduta la cui progettazione e realizzazione sia corretta.
In pratica un sistema anticaduta si compone dei seguenti elementi:
L’imbracatura, del tipo bretelle e cosciali, rispondente ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) della Direttiva 89/686 CE relativa ai DPI (dispositivi di protezione individuale)ed alle Norme attinenti, opportunamente certificata;
Il collegamento, i punti di ancoraggio e i relativi connettori.
I dispositivi di ancoraggio e i punti di ancoraggio sono fondamentali e sono suddivisi in classi e categorie. I punti di ancoraggio possono essere isolati (per consentire il camminamento sulla copertura tramite doppio cordino o tramite dispositivo retrattile) o “linee vita”( tramite doppio binario o tramite singola fune).
Per quanto riguarda i punti di ancoraggio bisogna constatare che la problematica di come progettare, fabbricare, identificare e usare questi sistemi non viene affrontata in maniera organica dalla normativa vigente. Le aree di sovrapposizione e possibile confusione sono molte.
Le direttive in ballo sono essenzialmente due: quella sui DPI (Dispositivi Di Protezione Individuale – 89/686 CE e  DLgs 475/92) e quella sui Prodotti da costruzione (Regolamento DPR 246/93 di attuazione della 89/106 CE).
Le Norme tecniche sono anch’esse sostanzialmente ripartibili in due gruppi : la UNI EN 795 e le UNI EN 516 e 517.
Il problema sta nel fatto che bisogna distinguere l’ancoraggio in base alla sua applicazione:
Se è mobile (trasportabile, installabile e rimovibile) o se è fisso (permanente)
Se rimane ad uso della persona
Se serve a supporto di altre strutture, come le scale
Se l’ancoraggio è mobile e trasportabile a cura dell’operatore, ricade nei DPI.
Se è l’ancoraggio è fisso dovrebbe ricadere nella DPC, ma la marcatura è possibile solo se esiste la norma tecnica armonizzata o il Benestare tecnico. E non sempre la Norma armonizzata l’ETAG esistono. Allora rimane in ultima istanza – da non tralasciare – la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
Quindi i passaggi per collocare la propria produzione/importazione riguardano:
a) Dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795)
b) Accessori per coperture (UNI EN 516-517)
c) Marcatura
La UNI EN 795 specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con i DPI anticaduta, e li classifica in cinque classi. Di queste tre riguardano dispsositivi fissi, e due provvisori portatili.
Le UNI EN 516-517 riguardano accessori per coperture e comprendono le installazioni per l’accesso al tetto ed i ganci di sicurezza da tetto.
Queste ultime due sono Norme armonizzate e quindi consentono la marcatura CE secondo la direttiva prodotti da costruzione.
Invece la UNI EN 795 è una norma condivisa, armonizzata in parte e non gode di benestare tecnico. Nella GUCE C 176/1 relativa alle norme armonizzate per la Direttiva prodotti da costruzione, questa norma non compare. Mentre compare nella GUCE C 45/1 (16 febbraio 2012) per le classi B ed E. Quindi quelli di classe A, C; D non possono essere marcati CE.

Quindi si risponderà alla Sicurezza generale dei prodotti in modo generale, ma soprattutto alla 2009/104 CE sui requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di Lavoro.
Nelle premesse infatti cita espressamente: “ I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.”


Recipiente o insieme a pressione: relazione tecnica per la verifica di riqualificazione periodica dm 329/2004 – art. 10 ss

Recipiente o insieme a pressione: relazione tecnica per la verifica di  riqualificazione periodica  (dm  329/2004 – art. 10 ss)


Per facilitare l’ente di controllo nelle fasi della verifica e soprattutto per predisporre tutto in modo che la verifica abbia esito positivo, è opportuno preparare una relazione che segua punto per punto quanto deve essere verificato, mettendo in evidenza quanto da fare – prima della verifica - o che è stato fatto.
Ad esempio si può predisporre un documento così articolato:
Indice
Premessa  (dal Dm 329)
Il Processo
Descrizione Dell’insieme
Dati Generali - Classificazione (Schede Allegate)
Precedenti Verifiche - Documentazione
Allarmi – Blocchi Accessori Di Sicurezza
Se opportuno: Verifica Dei Ress Applicabili (allegato)
Se opportuno: Valutazione Dei Rischi (allegato)


Le operazioni di verifica da svolgere sull’apparecchiatura in pressione corrispondono a quanto definito nel DM 329/2004 secondo la periodicità definite sulla base dell’All. II della PED.
Per verifiche di riqualificazione s'intendono sia le  verifiche d'integrita' sia le verifiche di funzionamento.
Nota: Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

Art.12. Verifiche di integrita' in occasione delle verifiche periodiche 
1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno. 
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari (ad esempio calcolo per la verifica di stabilità) atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilità con la permanenza dei difetti riscontrati. 

Art.13. Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche 
1. La verifica di funzionamento consiste: 
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e nell'attestazione nella dichiarazione di messa in servizio; 
b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche di riqualificazione

Esempio di Premessa 
L’insieme denominato P343, identificato come: Matr. Fabbricante ---- - Matr. Costr. ------- - Matr. INAIL ------- –non soggetto a marcatura CE perché di messa in funzione antecedente - , è stato verificato secondo quanto previsto dal TU 81/08, art. 71 All VI e classificato quanto previsto dal DM 329/04.

È stata quindi verificata la conformità dell’apparecchiatura ed è stata eseguita la Valutazione del rischio (secondo UNI EN ISO 12100:2010), che viene poi riportata in allegato.
Dal punto di vista del TU 81/08 sono stati valutati i rischi di origine meccanica, termica, elettrica e fisica.

Dal punto di vista del DM 329/04 sono state effettuate le seguenti operazioni:
- Classificazione dell’insieme, tenendo conto delle categorie definite dall’All. II del D Lgs 93/2000 (in allegato);
- Determinazione degli intervalli di verifica periodica;
- Richiesta di verifica per la riqualificazione periodica dell’insieme.

Esempio di Descrizione: 
A seguito della verifica di integrità da parte della ASL è stata eseguita l’ispezione visiva interna e, ai sensi dell’art. 12 del DM citato, sono stati eseguiti i controlli spessimetrici. Tali controlli (allegati) hanno evidenziato in alcuni punti uno spessore del mantello inferiore ai dati di progetto. Pur valutando tali difformità probabilmente dovute a fatti costruttivi e di fabbricazione, e non dovuti ad usura o corrosione, si è proceduto ad una verifica di stabilità del mantello stesso. 
Altri rischi dovuti a temperature o pressioni sono stati valutati attentamente e ritenuti accettabili. In particolare si è valutato il problema della temperatura minima raggiungibile dall’interno della camera e della correttezza dell’installazione relativamente alla pressione nel circuito di raffreddamento (schede di rischio allegate).

Per quanto riguarda la verifica di funzionamento (art. 13) vengono fornite le seguenti informazioni:
la rispondenza delle condizioni di utilizzo viene riscontrata nella rispondenza delle condizioni di uso con il manuale fornito dal costruttore e dallo schema di principio allegato;
la VDS è stata sostituita in giugno 2012;
la funzionalità dei blocchi e delle sicurezze viene verificata ad ogni intervallo di manutenzione preventiva, di scadenza massima annuale.



Atex polveri e gas: differenze - Marcatura CE 94/9 e 99/92


Presenza di polveri e ATEX: 
Se si hanno depositi di polvere e la temperatura dei depositi di polvere aumenta, può verificarsi l'autoaccensione della sostanza infiammabile allo stato di polvere.
Se le polveri depositate vengono sollevate in modo vorticoso, sussiste il pericolo d'esplosione. Questo cresce con il diminuire della granulometria, poiché la superficie di contatto con l’ossigeno dell’aria diventa più estesa.
Capita che esplosioni di polveri si verifichino in conseguenza della turbolenza di strati di polveri in lenta combustione, che possono quindi innescarsi da sole.
Anche esplosioni di miscele di aria-gas o di aria-vapore possono causare il sollevamento vorticoso di polvere, per cui spesso l'esplosione di gas comporta l'esplosione di polvere.

Il pericolo di un'esplosione si riduce con l'impiego di apparecchi adeguati secondo la loro idoneità di protezione. La designazione della categoria di apparecchi riflette l'efficacia della protezione antideflagrante e dà quindi un'indicazione sull'impiego in corrispondenti aree a rischio d'esplosione.
La pericolosità di atmosfere di polveri potenzialmente esplosive e la scelta delle corrispondenti misure protettive viene valutata in base a grandezze caratteristiche delle sostanze coinvolte.

Le polveri sono classificate secondo due loro proprietà riferite alla sostanza che le compone:
Conduttività :  Sono definite come conduttive le polveri con una resistenza elettrica specifica fino a 103 Ohm per metro.
Infiammabilità:  Le polveri infiammabili si distinguono per il fatto che possono bruciare in aria e che formano insieme all'aria miscele esplosive alla pressione atmosferica e con temperature da -20° Celsius a +60° Celsius.

La grandezze caratteristiche con le polveri sollevate vorticosamente sono ad esempio la energia minima d'innesco e la temperatura d'innesco, mentre per le polveri depositate è la temperatura di lenta combustione.

Quali fattori possono provocare un innesco?
Superfici calde
Compressione adiabatica
Ultrasuoni
Radiazioni ionizzate
Fiamme aperte
Reazione chimica
Radiazioni ottiche
Radiazioni elettromagnetiche
Scariche elettrostatiche
Scintille originate da sfregamento o urto
Scintille elettriche e archi voltaici

ATEX dovute a gas/vapori, nebbie o polveri manifestano proprietà di accensione e combustione analoghe quali:
• Limiti di esplodibilità (LEL, UEL)
• Velocità di combustione laminare
• Relazione tra la velocità di combustione laminare e grado di turbolenza
• Fenomeno della detonazione
• Pressione di combustione adiabatica a volume costante
• Minima energia di ignizione
• Temperatura di accensione per date condizioni sperimentali

Tali analogie hanno fatto sì che i pericoli generati da gas/vapori, nebbie o polveri siano spesso  trattati in modo analogo: ma tali valutazioni risultano tuttavia non completamente corrette
Ad esempio:
Il convogliamento di gas all’interno di impianti si può realizzare in assenza di comburente mentre il convogliamento delle polveri prevede sempre la presenza di aria

È impossibile tenere sotto controllo la concentrazione delle polveri all’esterno dei limiti LEL, UEL a causa della possibilità di formazione locale di strati che, se sollevati, possono possedere una concentrazione completamente interna al campo di esplodibilità

Kit Ricostruzione Unghie Marcatura CE Etichetta


Facciamo un esempio di lampada per la ricostruzione delle unghie.
Una  lampada professionale da 36w è composta da 4 led x 9w. E' dotata di 4 lampade UV ed un timer da 90 fino a 120 secondi.
Per essere correttamente marcata, la lampada deve essere analizzata in funzione delle direttive europee eventualmente applicabili.

Sicuramente non è soggetta alla direttiva 93/42 CE, relativa ai dispositivi medici, in quanto non ha l’obbiettivo di curare, fare diagnosi o altro, connesso alla funzione di un dispositivo medico. Non si può mettere in campo una valutazione clinica come richiesto dall’All. X della Direttiva stessa, ovviamente.
Invece l’apparecchio è soggetto alla direttiva bassa tensione (LVD 2006/95 CE) e alla Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC 2004/108 CE).

Per poter procedere quindi alla marcatura CE bisogna sottoporre la lampada ai test specifici, previsti tra le norme armonizzate delle due direttive. Bisogna raccogliere i test report relativi ed estrarre i dati necessari per la dichiarazione di conformità e la targa di marcatura CE.
Tra l’latro non bisogna dimenticare altre direttive attinenti, anche se non comportanio la marcatura: la ROHS e la RAEE.

Nella etichetta poi bisogna prevedere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui il responsabile della messa in commercio e il paese di origine.
La lampada poi deve essere accompagnata dalle istruzioni e dalle avvertenze per la sicurezza, nella lingua dell’utilizzatore.
Nota bene: l’utilizzo dell’apparecchio è sicuro soprattutto se il prodotto usato sulle unghie è sicuro e se riporta sull’etichetta le informazioni relative al cosmetico

lunedì 17 settembre 2012

Importare e rivendere piccoli elettrodomestici Marcatura CE


Importare e rivendere piccoli elettrodomestici in Italia
Questa tipologia di prodotti è sottoposta a Marcatura CE ed è l’importatore che si assume la responsabilità di certificare il prodotto conforme.
L’unione Europea prescrive dei requisiti essenziali di sicurezza da rispettare e l’importatore marcando CE il prodotto dichiara di farlo.
Questi prodotti sono soggetti a diverse direttive europee e/o regolamenti che cambiano a seconda della destinazione d’uso.
Quelle più comuni sono:
2006/42 Direttiva Macchine (può essere esclusa se a uso domestico)
2004/108 Compatibilità Elettromagnetica
2006/95 Direttiva Bassa Tensione
2011/65 RohS

Ognuna delle tre direttive prescrive dei requisiti essenziali di sicurezza da rispettare e non spiega come. Per trovare un modo universalmente riconosciuto e non avere problemi in dogana è meglio appoggiarsi a delle norme tecniche che ne provino la conformità. Vi consigliamo quindi di chiedere i test report ai vostri fornitori cinesi, americani ecc che ne attestino la validità della certificazione.
In dogana in caso di controllo documentale vogliono vedere i test e se non ci sono mandano il prodotto in laboratorio a controllare.
Per fare un esempio:
adempiere alla norma tecnica CEI EN 60335-1 garantisce la “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare”, ma è una norma generica. Per molti prodotti oramai esiste la norma tecnica specifica. Più si è specifici, meglio è.
I forni a microonde hanno la norma tecnica specifica CEI EN 60705  con il titolo “Forni a microonde per uso domestico Metodi per la misura delle prestazioni”.

Nel caso in cui tali prodotti entrano in contatto con alimenti, come i piccoli elettrodomestici bianchi: frullatori, mixer, spremiagrumi e cosi via, sono soggetti anche al regolamento europeo 1935/2004.
Questo regolamento prescrive che il cibo non venga inquinato in nessun modo mentre è a contatto con il vostro elettrodomestico.

Ogni apparecchiatura elettrica ed elettronica non deve avere determinati metalli all’interno e deve essere quindi conforme alla direttiva europea ROHS 2011/65 appena aggiornata.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche come gli elettrodomestici da cucina, bisogna rispettare la direttiva europea RAEE 2012/19  appena aggiornata.

 Il libretto di istruzioni e la dichiarazione di conformità devono accompagnare il prodotto e devono essere in Italiano se venduti in Italia. Devono spiegare come installare, utilizzare e smaltire il prodotto. Per quanto riguarda la manutenzione devono specificare chi può aggiustarlo. Se l’elettrodomestico è da cucina è necessario spiegare anche come si pulisce a fondo il prodotto.

Il marchio di riciclo non può essere messo cosi a caso. Si può mettere solo se si rispetta il significato del marchio. L’imballaggio deve riportare il simbolo che indica il materiale come prescritto dalla direttiva europea  97/129/CE

venerdì 14 settembre 2012

Sigaretta Elettronica Inalatore di Nicotina - Marcatura CE come Dispositivo Medico?


In questi giorni mi hanno domandato se una sigaretta elettronica è un dispositivo medico.
Qui sotto spieghiamo che l’inalatore non è un dispositivo medico, ma va comunque marcato CE e deve essere conforme al regolamento europeo 1935/2004.

Il campo di applicazione della direttiva MDD 2007/47 che modifica la 93/42/CE definisce:
dispositivo medico”: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di:
— diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie,
— diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap,
— studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico,
— controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, immunologici o
mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;»

Inoltre definisce:
Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE è soggetto alla presente direttiva, fatte salve le disposizioni di detta direttiva relative al medicinale.  Se tuttavia un dispositivo di questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere utilizzato, tale prodotto viene disciplinato dalla direttiva 65/65/CEE. I pertinenti requisiti essenziali dell'allegato I della presente direttiva si applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo. 
4. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE e possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati ed autorizzati in conformità della presente direttiva. 

L’inalatore di nicotina entra a contatto con il corpo umano e permette di inalare una sostanza via bocca. Tale sostanza non è riconosciuta come medicinale. Non vi è nessun riconoscimento sul fatto che la sigaretta elettronica aiuti realmente a smettere di fumare.

Funzionamento della sigaretta elettronica:
Le sigarette elettroniche, conosciute anche con il termine anglosassone e-cigarette, sono dispositivi che simulano l’atto di fumare il tabacco. Questa simulazione viene realizzata producendo una fonte di calore (o, talvolta, di ultrasuoni) per vaporizzare una particolare soluzione liquida; l’aerosol ottenuto, aspirato, trasmette la sensazione di fumare. Spesso tale artificio è reso ancor più verosimile dalla presenza di reale nicotina o del tipico sapore del fumo prodotto dalla combustione del tabacco.

Cosi visto sembra che l’inalatore sia escluso dalla definizione di dispositivo medico. Ma se andiamo sul sito del governo italiano troviamo citato l’inalatore di nicotina con relative circolari nelle pagine dei dispositivi medici.
Il ministero della salute italiano lo cita nelle circolari relative ai dispositivi medici che potete vedere al seguente link:

Quando si immette un commercio un apparecchio se lo si vuole definire come dispositivo medico bisogna fare una valutazione clinica in cui se ne dimostrano gli effetti come prescritto dall’allegato X e in questo caso non è possibile.

Quindi se non lo si classifica come dispositivo medico, lo si può marcare CE rispettando la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.
Bisogna inoltre accertarsi che non vi sia alcun tipo di rilascio dal prodotto alla bocca come prescritto dal regolamento europeo 1935/2004.
E come classifichiamo la sostanza vaporizzata? Come ci accertiamo che non faccia del male a nessuno?

Il prodotto inalato non può essere classificato come farmaco o cosmetico.
Definizione di integratore alimentare secondo la direttiva europea 2002/46:
«integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di
commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
Definizione di alimento secondo il regolamento europeo 178/2002:
Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Leggendo bene le due definizioni propenderei per classificarlo come alimento.

Ciò comporta che l’inalatore di nicotina o sigaretta elettronica deve essere conforme anche al regolamento europeo 1935/2004.

giovedì 13 settembre 2012

Dischi Abrasivi Rigidi Flessibili e superabrasivi Regole e informazioni obbligatoria Certificazioni


I prodotti abrasivi sono definiti articoli secondo il regolamento Reach 1907/06 ed è quindi consuetudine fornire le schede di sicurezza, ma non è obbligatorio farlo. Questo documento si chiama Scheda volontaria Informativa di prodotto (SVIP) basata sul formato di una Scheda di Sicurezza per prodotti chimici.

In etichetta devono comparire le seguenti informazioni:
1. le dimensioni
2. la frequenza massima e la velocità massima di rotazione
3. tipo di materiali lavorabili
4. descrivere bene le restrizioni d'uso
5. ruolo del responsabile del prodotto con relativo ruolo: importatore, distributore o fabbricante e/o il codice confidenziale OSA del fabbricante
6. rintracciabilità del lotto di produzione
7. senso di rotazione
8. Elenco o immagine dei Dispositivi di protezione individuale obbligatori quali:
                                               guanti
                                               otoprotettori
                                               occhiali
                                               maschere anti polvere

La sicurezza dei prodotti abrasivi rotanti come i dischi abrasivi devono:
Essere conformi alla normativa tecnica specifica:
1. UNI EN 13236:2011
2. UNI EN 12413:2011
3. UNI EN 13743:2009
che descriviamo brevemente qui sotto.
Il fabbricante deve far certificare il rispetto di queste norme da un ente notificato con la certificazione di tipo e ottiene un codice identificativo OSA valido nel mercato europeo.

Ecco le norme tecniche da rispettare:
UNI EN 13236:2011
La norma specifica i requisiti e/ o le misure per la rimozione o la riduzione dei pericoli derivanti dalla progettazione e dall applicazione dei prodotti superabrasivi.Essa contiene, inoltre, le procedure e le prove per la verifica della conformità ai requisiti, così come le informazioni di sicurezza per l uso che devono essere messe a disposizione dell utente da parte del fabbricante.
UNI EN 12413:2011
La norma si applica agli abrasivi rigidi da impiegare su utensili rotanti. Essa specifica i requisiti e/o le misure per eliminare o ridurre i pericoli risultanti dalla progettazione e dall'impiego dei prodotti abrasivi. La norma contiene, inoltre, procedure e prove per la verifica di conformità ai requisiti, così come le informazioni di sicurezza per l'uso, che il produttore deve mettere a disposizione dell'utilizzatore. La norma non si applica a superabrasivi e abrasivi flessibili.
UNI EN 13743:2009
La norma si applica ai seguenti abrasivi flessibili: ruote lamellari, dischi lamellari, dischi in fibra vulcanizzata e ruote lamellari con gambo. Essa si applica, inoltre, ai platorelli di supporto per i dischi in fibra vulcanizzata.Specifica i requisiti e/o le misure per l eliminazione o la riduzione dei pericoli connessi con la progettazione e l applicazione degli abrasivi flessibili e i dispositivi di bloccaggio.La norma prevede anche metodi e prove per la determinazione della conformità con i requisiti, così come le istruzioni per l uso che il produttore deve fornire all utilizzatore.

Certificare prodotto - Marchio CE come fare?


Nei momenti di crisi è normale tentare nuove strade e per questo  introdurre nuovi prodotti e nuove macchine. Magari qualcosa di innovativo, più semplice e produttivo.

Conviene cercare tra produttori extraUE, e importare? O è meglio progettare e produrre in proprio? Si tratta di un problema complesso da risolvere e ottimizzare, da tanti punti di vista: tecnico -economico – gestionale - finanziario.

Ma quello che a noi interessa in questo contesto riguarda la direttiva macchine.
La Nuova Direttiva macchine.
Produrre in proprio una nuova macchina significa affrontare normative con cui non si ha dimestichezza e di cui non si è certi di saper cogliere tutti gli aspetti, perché non ci si è abituati.
Importare lo stesso pone problemi analoghi, con la difficoltà di doverne discutere con il fabbricante e di dover chiedere la corretta e completa documentazione necessaria.

In breve – senza dilungarsi in complessi schemi di valutazione – bisogna considerare principalmente gli aspetti che comportano:
Indagare per trovare se esiste una norma armonizzata (europea), o più di una, che riguardi più o meno da vicino la macchina cui stiamo pensando
Indagare per vedere se vi sono altre direttive europee, oltre alla direttiva macchine,  eventualmente attinenti
Valutare se vi sono test che necessariamente bisogna fare o far fare, per sapere se la macchina cui si pensa è conforme
Valutare se i componenti che si devono acquistare sono disponibili corredati della necessaria documentazione di conformità.
Le fasi di lavoro possono ad esempio essere le seguenti:
Prima Fase:
Un’indagine preliminare per individuare per ogni prodotto le seguenti variabili:
Caratteristiche dell’utilizzatore
Caratteristiche ambientali di dove viene installato
Destinazione d’uso
Funzionamento
Fabbricato/Assemblato in EU o importato da extra UE
Sulla base delle informazioni possiamo quindi determinare quali direttive europee cogenti applicare a ciascun prodotto.

Le più probabili sono:
LVD – Bassa Tensione
EMC – Compatibilità Elettromagnetica
RTTE – Radio e Telecomunicazioni
Rohs – Materiali utilizzati
MDD – Dispositivi Medici
Atex – Prodotti per Atmosfere Esplosive
Metrologia - 2004/22/CE
MD – Direttiva Macchine 2006/42
Quindi possiamo individuare le norme tecniche armonizzate (HS) specifiche per ogni prodotto e per ogni direttiva.
Sulla base di tutte le informazioni raccolte si può sapere quale sia l’iter di certificazione ottimale per ogni prodotto e se serve o meno un ente terzo (Notified Body).
Seconda Fase
Solo dopo aver conosciuto e determinato tutto questo percorso specifico per ogni vostro prodotto possiamo costruire il Fascicolo Tecnico per la marcatura CE.
Tutto il lavoro fatto preliminarmente è ovviamente propedeutico per la seconda fase.
In questa fase saranno costruiti:
Fascicolo Tecnico
Manuale Uso e Manutenzione
Dichiarazione di Conformità
Marcatura CE
Nel caso in cui invece si preferisca importare bisogna:
Esaminare bene il prodotto da tutti i punti di vista (materiale, forma, funzionalità, utilizzatori ecc) specialmente nei modi di uso inaspettato ed anomalo, oltre che quello normale previsto, per valutare i rischi eventualmente esistenti;
Esaminare quali sono le  Direttive applicabili e/o Regolamenti cogenti;
Trovare normative attinenti cui riferirsi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali richiesti
Analizzare di conseguenza la documentazione fornita dal produttore extra-europeo per verificare la rispondenza e la completezza;
Controllare di conseguenza l’etichettatura e le info allegate al prodotto che consegnate al cliente
In particolare tra la documentazione da richiedere al produttore vi sono i test report, ad esempio rumore – vibrazioni – campi elettromagnetici e così via. Non bastano dei semplici attestati do conformità, perché l’importatore risponde in prima persona della sicurezza del prodotto e gli enti di controllo (ad esempio la dogana) cercano tutte le evidenze oggettive necessarie.

Nel caso poi in cui si preferisca importare bisogna porre attenzione alla scelta del fabbricante: la conformità della macchina esaminata dall’ente o dal laboratorio non comprova la conformità di tutta la produzione. Bisogna essere ragionevolmente certi che la costanza qualitativa della produzione sia assicurata da una buona organizzazione e gestione.

In pratica la direttiva macchine, se applicata con metodo e seguendo le HS che la accompagnano, può essere anche un mezzo per migliorare il proprio sistema qualità. Se da esempio si seguono le norme “12100” e “14121”, per valutare situazioni – attività – rischi e misure di sicurezza applicate, sicuramente si mettono in discussione modi di lavorare superati o inefficienti e si è costretti a riesaminare un po’ tutto.

Questo vale a nostro parere sia per chi importa sia per chi produce.
Nel caso della macchina per caffè ci si trova davanti a molteplici problemi:
garantire la sicurezza dell’utilizzatore, che può essere anche uno sprovveduto o distratto, che non deve scottarsi o entrare in contatto con la corrente elettrica.
Garantire la igienicità dei materiali utilizzati nell’assemblare la macchina: né i metalli né la plastica devono rilasciare sostanze proibite come cromo o ammine.
Inoltre i componenti elettrici acquistati e quelli di sicurezza devono essere certificati correttamente, altrimenti non si ha la certezza che la macchina assemblata è sicura.
L’esperienza insegna che in tutti e due i casi, sia che si importi sia che si produca in proprio, è molto complicato avere tutte le carte in regola. La maggioranza dei produttori extraUE si basano sul prezzo di quello che vendono, piuttosto che sulla conformità, e sono riluttanti a fornire subito tutta la documentazione – che pure già hanno – ma che richiede lavoro impiegatizio aggiuntivo.
I produttori di componenti – anche italiani – badano molto in generale alla concretezza del prodotto e non si curano, molto spesso, delle regole e delle normative. È arduo spesso mettere insieme tutto quello che serve.

Si tratta di un percorso che tutti stiamo facendo e di cui si intravedono esiti positivi sulla base del meccanismo “a cascata”: per non rischiare – rischiare il meno possibile – chi compra una macchina chiede tutta la documentazione necessaria e dipsone magari di un RSPP esigente e scrupoloso. Quindi il fornitore della macchina è costretto a sua volta a chiedere tutta la documentazione a chi gli fornisce la macchina, i materiali, i componenti. E così via. Gradualmente la filiera si adegua e migliora.