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mercoledì 14 novembre 2012

Garanzia dei prodotti - 2 anni e quali diritti doveri?


Spesso mi chiedono informazioni riguardo alla garanzia dei prodotti e su cosa scrivere sui libretti di istruzioni. Sull'argomento c'è molta confusione e molta trascuratezza da parte di tutti. Possiamo però dire con certezza che in Italia la garanzia è regolata dal codice del consumo. In Europa invece la direttiva che regola la garanzia dei prodotti è la direttiva europea 1999/44.
Copio qui sotto gli articoli che ci interessano:
In Italia:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo

Articolo 132
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

In Europa:
Direttiva europea 1999/44
Articolo 3
Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- dell'entità del difetto di conformità, e
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
- se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o
- se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
- se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 5
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna.
2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.
Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Articolo 6
Garanzie
1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve:
- indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.
4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.


lunedì 12 novembre 2012

Criteri per i Bandi di gara ecosostenibili - Acquisti PA verdi


Esistono due direttive, che sono state adottate in Europa, per spiegare, chiarire e semplificare la legislazione dei singoli stati europei in materia di acquisti per la Pubblica amministrazione:

  • Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
  • Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali 


In particolare si possono consultare le schede per i prodotti-servizi già regolamentati sul sito  http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm

CRITERI PER I GPP
Scheda di prodotto per gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP)
(traduzione italiana del titolo della scheda ove presente nel sito UE)

  1. Copying and graphic paper
  2. Cleaning products and services: Prodotti e servizi di pulizia
  3. Office IT equipment: apparecchiature informatiche per ufficio
  4. Construction: Edilizia
  5. Transport: trasporti
  6. Furniture: Mobili
  7. Electricity: Elettricità
  8. Food and Catering services: Alimenti e servizi di ristorazione
  9. Textiles: prodotti tessili
  10. Gardening products and services: per prodotti e servizi per giardini
  11. Windows, Glazed Doors and Skylights: Finestre - Finestre, porte a vetri e lucernari
  12. Thermal insulation: Isolamento termico
  13. Hard floor-coverings: 
  14. Wall Panels: Isolamento termico
  15. Combine Heat and Power (CHP): Produzione combinata di calore ed elettricità (cogenerazione) – 
  16. Road construction and traffic signs
  17. Street lighting and traffic signals: Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi a illuminazione stradale e semafori
  18. Mobile phones
  19. Indoor lighting: Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi all'illuminazione per interni


mercoledì 7 novembre 2012

Prodotti Ecosostenibili - Etichette Verdi per i propri prodotti?


Per qualificare come “verdi” i propri prodotti e possibilmente utilizzare un marchio che li contraddistingua nel modo più appropriato è opportuno:
·         Riuscire ad acquistare prodotti “verdi” per alimentare il proprio processo
·         Utilizzare processi qualificabili come “verdi” e poterli documentare.

che cosa si intende per prodotto verde?
Si intendono prodotti e servizi “a ridotto impatto ambientale”, ossia quei prodotti che durante l’intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull’ambiente e sulla salute umana rispetto agli altri prodotti destinati allo stesso scopo ed equivalenti nell’uso.

Cosa sono gli acquisti “verdi”?
Sono sistemi di acquisti che considerano e valorizzano durante la fase di acquisto di un bene o servizio anche i suoi aspetti ambientali.
L’analisi comparativa per definire se un prodotto è verde deve essere compiuta analizzando l’intero ciclo di vita del prodotto, valutando complessivamente le sue qualità ambientali.

Analogamente si può definire un processo “verde” se – utilizzando prodotti “verdi” per quanto possibile – presenta il minor impatto ambientale possibile, in termini di rese – scarti e rifiuti, emissioni, ambiente di lavoro e così via.

Come si può allora contraddistinguere e marcare “verde” il proprio prodotto?
Questa analisi come può essere compiuta?
·         Utilizzando gli standard della serie 14040 (LCA)
·         Utilizzando marchi ecologici di settore (come EPD e FSC)
·         Utilizzando criteri Ecolabel (certificazione europea) e GPP (per la pubblica amministrazione)

etichettando quindi il prodotto secondo le norme della serie 14020 (etichettatura, di tipo I, II e III).

martedì 6 novembre 2012

14021 Etichetta verde ambientale volontaria


Per poter fare una dichiarazione ambientale sui propri prodotti bisogna seguire un percorso.
Su questo link può trovare i criteri minimi ambientali che l’Unione Europea sostiene per uno sviluppo sostenibile.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm


Le diverse forme di “asserzioni ambientali” e le relative forme di certificazione sono distinte in tre categorie, ciascuna regolamentata attraverso una specifica norma di riferimento:
ISO 14024 - TIPO I: marchi ecologici volontari basati su un sistema che considera tutti gli impatti ambientali di un prodotto (“a 360°”) e il suo intero ciclo di vita, dalla “culla”, ovvero la sua progettazione,
alla “tomba”, ovvero il momento in cui cessa di esercitare la propria funzione e deve essere smaltito o recuperato (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel);
ISO 14021 - TIPO II: auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, relative ad una caratteristica ambientale del prodotto (definite anche autodichiarazioni, tra le quali: FSC, PEFC, ”Riciclabile”, “Biodegradabile”, etc.);
ISO 14025 - TIPO III: Eco-profiles o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, che riportano dichiarazioni basate su parametri ambientali prestabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti associati al ciclo di vita del prodotto. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile come, ad esempio, le etichettature EPD

Ecco alcuni metodi che si possono usare:
Il Carbon Footprint rappresenta la quantità totale di gas serra (GHG – GreenHouse Gas) emessi direttamente e indirettamente dalle attività antropiche lungo tutto il ciclo di vita, è espresso PAS 2050:2008 in termini di tonnellate di CO2 equivalenti.
Il Water Footprint misura il consumo di acqua in termini di volumi utilizzati (evaporati) e/o inquinati per unità di tempo sempre lungo tutto il ciclo di vita.
L’Ecological Footprint è una misura di quanti appezzamenti di terreno o marini biologicamente produttivi sono necessari per rigenerare le risorse consumate e per assorbire i rifiuti prodotti da una popolazione umana o da una singola attività antropica, utilizzando pratiche di gestione delle risorse e tecnologie dominanti.

Alcuni nostri clienti stabiliscono dei criteri minimi ambientali con cui qualificano i fornitori e garantiscono l’ecosostenibilità dei propri prodotti. Ogni azienda e ogni prodotto ha le sue esigenze specifiche e bisogna personalizzare al massimo la strada prescelta

lunedì 5 novembre 2012

Criteri ambientali minimi Prodotti per la Pubblica amministrazione Italiana

Pan GPP definisce i criteri verdi con cui la pubblica amministrazione può acquistare i prodotti.

In Italia sono quindi stati pubblicati i criteri ambientali minimi per i vari prodotti comprati dalla pubblica amministrazione.
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Ecco un breve sommario per di alcuni prodotti
1. Prodotti tessili
Il Decreto fissa i criteri per i prodotti tessili ecologici che possono essere oggetto di acquisti pubblici: abbigliamento ed accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati e tessuti destinati alla produzione di abbigliamento e accessori o di prodotti tessili per interni.
2. Arredi
Il Decreto definisce i criteri che possono essere applicati a tutte le tipologie di arredi per interni a basso impatto ambientale che sono oggetto di appalti pubblici: mobilio per ufficio, arredi scolastici, arredi per le sale di lettura e le sale di archiviazione ecc.
3. Illuminazione pubblica
Il Decreto indica i criteri per le lampade (lampade HID -  “high intensity discharge lamps” così come sistemi a LED - Light Emitting Diode), per i corpi illuminanti e gli impianti di illuminazione pubblica "verde".
4. Apparecchiature informatiche
Il Decreto stabilisce i criteri ambientali minimi per l'acquisto di computer portatili, computer da tavolo, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici.

PANGPP packaging verde nella pubblica amminsitrazione



In Italia sono quindi stati pubblicati i criteri ambientali minimi per i vari prodotti comprati dalla pubblica amministrazione.

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Approfondiamo l’argomento packaging e scopriamo che lL’Unione Europea ha scritto nelle linee guide i seguenti contenuti:

Criteri di Base sull’Imballaggio
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per almeno il 50% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 50% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432.
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE.
Criteri generali sull’Imballaggio
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per almeno l'80% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 75% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432.
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE.

Ogni impresa che vuole partecipare a questi bandi di gara deve utilizzare dei marchi di qualità ecologica come ad esempio:

Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024:
i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:
• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche;
• i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori, distributori e organizzazioni ambientali;
• sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.
Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda.

I criteri GPP sono criteri validi nell’Unione Europea. Al momento gli stati dell’Unione impegnati sono:
1.       Austria,
2.       Belgium,
3.       Cyprus,
4.       Czech Republic,
5.       Denmark,
6.       Finland,
7.       France,
8.       Germany,
9.       Italy,
10.   Latvia,
11.   Lithuania,
12.   Luxembourg,
13.   Malta,
14.   Netherlands,
15.   Poland,
16.   Portugal,
17.   Slovakia,
18.   Slovenia
19.   Spain,
20.   Sweden,
21.   UK