Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

lunedì 30 gennaio 2012

Batterie - Dichiarazione di Conformità

La dichiarazione di Conformità delle batterie a seconda di come vengono vendute devono rispettare dei criteri
chiari.

1.       Il prodotto deve essere identificato (un  numero di serie, di prodotto…) 
2.       La EN 62133 non è una direttiva … ma una norma
3.       Le direttive da dichiarare sono ad esempio:
1.       Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori  (- Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE")
2.       Direttiva Europea 2005/32/CE e relativi regolamenti sul Risparmio Energetico e Rendimento (“prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili)”
3.    Decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE.
5.       Allegare la Scheda dei dati di Sicurezza (MSDS).

e e cosi via. vediamo sempre più spesso confusione tra le norme uni o cei e le direttive europee.

giovedì 26 gennaio 2012

Prodotti a contatto alimenti - Dichiarazione conformita etichetta buone pratiche fabbricazione



Dichiarazione di Conformità dei prodotti a contatto con alimenti
  • Identità e indirizzo dell’operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze che lo compongono 
  • Identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione 
  • La data della dichiarazione 
  • La conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento 1935/2004 
  • Informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni 
  • Per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari devono essere fornite informazioni adeguate ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e se del caso, criteri di purezza a norma dei decreti Ministero della sanità 27 febbraio 1996 n.209, D.M. 27 Novembre 1996 n.684 e D.M. 4 agosto 1997 n.356 onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari 
  • Le specifiche relative all’impiego del materiale o dell’oggetto come: 
    • Il tipo o i tipi di alimenti cui sono destinati a venire a contatto 
    • I tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare 
    • Il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto 
  • Nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l’oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 9 bis,c ommi 6 e 7 ed articolo 9 bis comma 6 del decreto del 21 marzo 1973. 
La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata, deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:
  • la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II; 
  • se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; 
  • il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità; 
  • un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all’articolo 17; 
  • nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari. 

Tali informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Tali informazioni sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se queste informazioni non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

Visibilità informazioni

Se venduti al dettaglio:
a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, quest’ultima modalità è ammessa soltanto se l’apposizione, su detti materiali e oggetti, dell’informazione o di un’etichetta recante l’informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione.

Se non venduti al dettaglio:
d) sui documenti di accompagnamento
e) sulle etichette o sugli imballaggi
f) sui materiali e sugli oggetti stessi

Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione

Processi che prevedono l’applicazione di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un oggetto non a contatto con il prodotto alimentare:

a) Gli inchiostri da stampa applicati sul lato dei materiali o degli oggetti non a contatto con il prodotto alimentare devono essere formulati e/o applicati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:
  1. attraverso il substrato oppure 
  2. a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine, 
in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

b) I materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:

1. attraverso il substrato oppure
2. a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine,

in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

c) Le superfici stampate non devono trovarsi direttamente a contatto con il prodotto alimentare.



lunedì 23 gennaio 2012

Importare Utensili da Cucina dalla Cina - Test Report Dichiarazioni di Conformità


A marzo 2011 è uscito il nuovo regolamento europeo 284/2011 che regola l’importazione dalla Cina degli utensili da cucina in poliammide e in melammina.


Condizioni di importazione:
Gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong sono importati negli Stati membri soltanto se l’importatore presenta all’autorità competente, per ogni partita, una dichiarazione, debitamente compilata, attestante la sua conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide indicati rispettivamente nell’allegato V, parte A e nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.

a)per quanto riguarda gli utensili per cucina in poliammide, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari. Il limite di rilevazione è riferito alla somma delle amine aromatiche primarie. Ai fini dell’analisi, il limite di rilevazione per le amine aromatiche primarie è fissato a 0,01 mg/kg di prodotti
alimentari o simulanti di prodotti alimentari;
b) per quanto riguarda gli utensili per cucina in melammina, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano formaldeide in quantità superiore a 15 mg/kg di prodotti alimentari.

Notifica preliminare delle partite
Gli importatori o i loro rappresentanti notificano all’autorità competente del punto di ingresso, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data e l’ora previste dell’arrivo delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong.

Ricordiamo che secondo la direttiva europea 2002/72:
I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm²) di superficie del materiale o dell’oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite è pari a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non è possibile determinare l’area della superficie di contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili.

Dichiarazione da fornire per ogni partita di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originaria della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse proveniente





venerdì 13 gennaio 2012

Sequestro di prodotto nel proprio magazzino - Distruzione prodotto Sanzione Guardia di Finanza


Storia di un sequestro di un prodotto
A maggio la guardia di finanza visita un rivenditore e fa un sopralluogo visivo sui prodotti. Ciò significa che guarda le marcature apposte sul prodotto stesso,  la documentazione che accompagna i prodotti, le relative etichette sul packaging..
A questo punto i finanzieri pongono sotto sequestro tutti i prodotti presenti nel magazzino che non presentano i requisiti minimi di conformità documentale.

Quali sono questi requisiti:
a.       Manuale di uso e manutenzione o etichettatura sul packaging con tutte le avvertenze e modi di uso corretto
b.      Marcatura CE sul prodotto completa di tutte le informazioni obbligatorie previste dalla direttiva specifica

Vista la totale mancanza di queste informazioni la guardia di finanza pone sotto sequestro i prodotti e procede all’approfondimento. Quindi ne preleva 5 a campione per inviarli a un laboratorio accreditato per eseguire test. In questo caso i test eseguiti sono basati sulla 60335 e sulla 60695 in quanto sono prodotti elettrici ad uso domestico.
Il prodotto in questione non passa alcuni test scelti dal laboratorio, in particolare accerta che la plastica dell’involucro non è autoestinguente.. Siamo quindi nella situazione di due relazioni negative, una della guardia di finanza sull’aspetto documentale e un test report negativo del laboratorio.

Il magistrato dispone la distruzione della merce e una sanzione di 90 mila euro.
Per difendersi dalla multa e dalla distruzione del prodotto veniamo incaricati come CTP. Procediamo quindi alla stesura della nostra relazione in cui evidenziamo tutte le scelte fatte senza contraddittorio e spesso non corrette per assenza totale di informazioni  e alla richiesta contemporanea di dissequestro di 5 campioni da far analizzare di grande fretta a nostra volta da un laboratorio accreditato. 
Forse Il prodotto verrà comunque distrutto. Ma con la nostra difesa formale aiutiamo comunque  il nostro cliente a evitare almeno la sanzione pecuniaria. 

mercoledì 11 gennaio 2012

Marcare CE un Dispositivo medico di misura


Marcare CE un Dispositivo medico di misura

Un dispositivo medico di misura è un dispositivo di classe I, ma che richiede l’intervento dell’Ente Notificato per gli aspetti metrologici.
Un dispositivo medico di misura – per essere classificato come tale - deve misurare una grandezza fisica riconosciuta dal Sistema Internazionale delle unità di misura.
Per questo motivo i prodotti che misurano fenomeni fisiologici,  come il battito cardiaco, non possono essere associati a questa definizione, e devono essere classificati come dispositivi medici di classe superiore alla I.
Se invece del battito lo stesso prodotto misura la variazione di pressione (arteriosa) e di conseguenza conta anche i battiti -  fornendo come informazione il numero di battiti per minuto, le caratteristiche se ritmico ecc ecc… lo stesso prodotto può essere li ricondotto.

Per poter marcare CE questa tipologia di prodotti è necessario l’intervento di un ente notificato ad esso preposto. 
Il fabbricante presenta all'organismo notificato oltre al fascicolo tecnico, una domanda con la scelta dell’allegato (II, V o VI), quindi di valutazione del sistema di qualità con particolare riferimento ai problemi metrologici, il progetto di etichettatura ed eventualmente di istruzioni per l'uso.
L’ente approva e appone il suo numero identificativo sulla marcatura CE del prodotto.

Dispositivo Medico Marcatura CE 93/42/CEE


Quando si affronta il problema della marcatura CE di un prodotto bisogna sempre partire dalla sua destinazione di uso. Per fare ciò bisogna considerare l'ambiente in cui il prodotto verrà utilizzato, le persone e la loro preparazione specifica. Fatto questo si può procedere a comprendere se rientra o meno nel campo dei dispositivi medici.
Bisogna capire se il prodotto è o meno un dispositivo medico.
La direttiva europea lo definisce cosi:

dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di:
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
- intervento sul concepimento,
la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano no sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi;

Se il prodotto rientra in questa definizione il passo successivo è classificarlo per capire tutti gli adempimenti per poterlo marcare.
Le classi dei dispositivi medici sono: Classe I, II, IIa, IIb, III
Ogni tipologia di prodotto deve essere sempre ricondotto a una di queste tre classsi.

I criteri di classificazione includono:
1. la durata che puo essere:
temporanea - breve termine - lungo termine
2. se il dispositivo è invasivo o meno
3. se il dispositivo è uno strumento chirurgico riutilizzabile
4. alimentazione elettrica, a batteria o altra alimentazione
5. ha una funzione terapeutica?
6. può servire o aiutare a formulare una diagnosi?
7. interagisce con il sistema circolatorio centrale?
8. interagisce con il sistema nervoso centrale?
9. serve alla destinati alla canalizzazione o alla conservazione di sangue, liquidi o tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo?

Sulla base delle risposte che si danno ai punti precendenti si procede alla classificazione del prodotto.

Ricordiamo che tutti i dispositivi medici devono:
essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione del dispositivo);
- se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi difetto delle misure di protezione adottate.

Tutto ciò deve essere dimostrato all'interno del fascicolo tecnico attraverso la valutazione del rischio e allegando tutte le prove necessarie come ad esempio la valutazione clinica.
La valutazione clinica deve essere fatta con metodi conformi a quanto prescritto.
Le indagini cliniche debbono svolgersi secondo un opportuno piano di prova corrispondente allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo tale da confermare o respingere le affermazioni del fabbricante riguardanti il dispositivo; dette indagini comprendono un numero di osservazioni sufficienti per garantire la validità scientifica delle conclusioni.

Le procedure utilizzate per realizzare le indagini sono adeguate al dispositivo all'esame.
Le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle condizioni normali di utilizzazione del dispositivo.
Devono essere esaminate tutte le caratteristiche pertinenti comprese quelle riguardanti la sicurezza, le prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente.
Devono essere registrate integralmente e comunicate all'autorità competente tutte le circostanze sfavorevoli specificate all'articolo 10.
Le indagini sono svolte sotto la responsabilità di un medico specialista o di un'altra persona in possesso delle necessarie qualifiche e debitamente autorizzata in un ambiente adeguato.
Il medico specialista o la persona debitamente autorizzata ha accesso ai dati tecnici e clinici riguardanti il dispositivo.
La relazione scritta, firmata dal medico specialista o dalla persona debitamente autorizzata, presenta una valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso delle indagini cliniche.

martedì 10 gennaio 2012

classificazione motori elettrici


Entrata in vigore – Scadenze

·         a partire dal 16 giugno 2011 i motori devono avere come minimo un livello di efficienza IE2
·         a partire dal 1 gennaio 2015: i motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3,e devono essere muniti di variatore di velocità;
·         a partire dal 1 gennaio 2017: tutti i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3 oppure il livello di efficienza IE2 e devono essere muniti di variatore di velocità.

Etichetta da apporre sul motore o informazioni da allegare al motore elettrico:
REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO PER I MOTORI ELETTRICI

A partire dal 16 giugno 2011 le informazioni sui motori qui descritte devono comparire, in maniera visibile:
a) nella documentazione tecnica dei motori;
b) nella documentazione tecnica dei prodotti in cui vengono incorporati i motori;
c) nei siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti dei motori;
d) nei siti web accessibili al pubblico dei fabbricanti dei prodotti in cui è integrato il motore.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, devono essere fornite le seguenti informazioni che possono essere forniti anche sotto forma di grafici, figure o simboli:
1) efficienza nominale (η) a carico e tensione nominali massimi, al 75 % e al 50 % del carico e della tensione nominali (UN);
2) livello di efficienza: «IE2» o «IE3»;
3) anno di fabbricazione;
4) ragione sociale del fabbricante o marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e sede del fabbricante;
5) numero di modello del prodotto;
6) numero di poli del motore;
7) potenza(e) nominale(i) o intervallo di potenza nominale (kW);
8) frequenza(e) d’ingresso nominale(i) del motore (Hz);
9) tensione(i) nominale(i) o intervallo di tensione nominale (V);
10) velocità nominale(i) o intervallo di velocità nominale (rpm);
11) informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita;
12) informazioni sulla serie di condizioni di esercizio per le quali è stato appositamente progettato il motore:
i) altitudine sul livello del mare;
ii) temperature dell’aria ambiente, anche per i motori con raffreddamento dell’aria;
iii) temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto;
iv) temperatura massima di esercizio;
v) atmosfere potenzialmente esplosive

Le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere indicate in modo indelebile sulla targhetta del motore o in prossimità di essa.

Per i motori con una progettazione meccanica ed elettrica particolari, fabbricati appositamente su richiesta dei clienti, le informazioni elencate nei punti da 1 a 12 non devono essere necessariamente pubblicate nel sito web liberamente accessibile al pubblico del fabbricante dei motori. L’informazione riguardante l’installazione obbligatoria di un variatore di velocità nei motori non conformi al livello di efficienza IE3 deve comparire in maniera visibile sulla targhetta, nella documentazione tecnica e sul motore:
a) a partire dal 1 gennaio 2015 per i motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e 375 kW;
b) a partire dal 1 gennaio 2017 per i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW.

Nella documentazione tecnica i fabbricanti forniscono informazioni su tutte le eventuali precauzioni particolari da prendere durante il montaggio, l’installazione, la manutenzione o l’uso dei motori con i variatori di velocità, comprese le informazioni su come ridurre al minimo i campi elettrici e magnetici creati dai variatori di velocità.

lunedì 9 gennaio 2012

Asciugacapelli Phon Elettrico - Marcatura CE etichetta avvertenze uso

La dichiarazione di conformità di questo prodotto spesso manca nelle confezioni e nei libretti di istruzioni. La marcatura CE è spesso stampata a rilievo sul prodotto e di fatto illeggibile.
Ciò rende tali prodotti irregolari dal punto di vista documentale.
In ogni libretto di istruzioni ci deve essere la dichiarazione di conformità CE del produttore che dichiara sotto la sua responsabilità che il prodotto immesso nel mercato rispetta le direttiva europee e i requisiti essenziali di sicurezza.

Nello specifico il phon o asciugacapelli deve rispettare le direttive europee:
LVD - Bassa tensione 2006/95/CE
EMC - Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

applicando le norme tecniche specifiche come queste che permettono il rispetto della LVD:

  • CEI EN 60335-2-23 - Class. CEI 61-165 dal titolo: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli
  • CEI EN 60335-2-23/A1 - Class. CEI 61-165;V1 dal titolo:  Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli
  • CEI EN 60335-2-23/A11 - Class. CEI 61-165;V2 - CT 59/61 dal titolo:  Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli

Inoltre dal 2012 i motori elettrici utilizzati da questi apparecchi devono essere classificati. Tale classificazione va scritta ed il consumatore dovrebbe essere messo in grado di comprare il prodotto migliore. 

mercoledì 4 gennaio 2012

Stufa a colonna radiante da esterno Marcatura CE

Le norme tecniche per poter marcare CE questo tipologia di prodotti sono:

CEI EN 55014-1
Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Emissione
CEI EN 55014-2
Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Immunità — Norma di famiglia di prodotti
CEI EN 61000-3-2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-2: Limiti — Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase)
CEI EN 61000-3-3
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione
CEI EN 60335-1
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza Parte 1: Norme generali
CEI EN 60335-2-30
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali
CEI EN 50366
Apparecchi per uso domestico e similare - Campi elettromagnetici - Metodi per la valutazione e le misure


Le direttive europee applicabili a questi prodotti sono:
  • Direttiva Europea 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
  • Direttiva Europea 2006/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

lunedì 2 gennaio 2012

sega a gattuccio - marcatura CE fascicolo tecnico Sicurezza Istruzioni

Come nel post precedente elenchiamo le norme tecniche per la marcatura CE del seghetto a gattuccio.
Non sempre i buyer che comprano e rivendono i prodotti sono pienamente consapevoli di tutto ciò che dovrebbero controllare. Noi nel nostro piccolo vogliamo fornire loro uno strumento in più che gli permetta di richiedere la giusta documentazione... e non "carte" a caso come spesso succede. 

Il seghetto a gattuccio deve essere conforme alle seguenti direttive europee:
Direttiva Europea 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
Direttiva Europea 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
Direttiva Europea 2006/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Per poter rispettare queste norme il produttore dovrebbe rispettare le seguenti norme tecniche:
  • CEI EN 55014-1 Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Emissione
  • CEI EN 55014-2 Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Immunità — Norma di famiglia di prodotti
  • CEI EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-2: Limiti — Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase)
  • CEI EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione
  • CEI EN 60745-1 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
  • - Parte 1: Prescrizioni generali
  • CEI EN 60745-2-11 Sicurezza degli utensili
  • elettrici a motore portatili - Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe alternative (seghetti e seghe)
 Siamo parecchio sensibili a questo argomento poichè spesso questi strumenti vanno in mano a persone non qualificate e non preparate che magari usano questi strumenti raramente.

scaccia talpe a ultrasuoni - marcatura CE e norme tecniche

Sempre più spesso ci capita di controllare prodotti importati e poi rivenduti dalla grande distribuzione GDO ai consumatori. Non tutti però sono consapevoli di ciò che comprano e si corrono dei rischi senza consapevolezza.
Speriamo che postando queste informazioni la GDO controlli meglio quello che compra.

Le norme tecniche che uno scaccia talpe deve rispettare sono:

CEI EN 55022
Apparecchi per la tecnologia dell'informazione – Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura
CEI EN 61000-4-2
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità statica
 CEI EN 61000-6-3
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3: Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
CEI EN 61000-6-1
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1: Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera


che permettono di rispettare la
  • Direttiva Europea 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE