Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

martedì 19 febbraio 2013

Importare PED Certificata Extra UE Cina - Marcatura CE


la contatto per una semplice informazione:
-       Importiamo da un produttore cinese degli scambiatori di calore che in alcuni casi ricadono nella PED
-       Il nostro produttore cinese è in possesso di certificato TUV Rheinland per cui sono autorizzati ad apporre marchio CE secondo 97/23/CE

Quando rivendo questo materiale ad un cliente italiano quindi sarà sufficiente che:
-       Lo scambiatore sia marchiato e corredato dalla documentazione originale del produttore
-       Che noi apponiamo a parte la nostra etichetta commerciale?

Non dovrebbero esserci oneri tecnici a nostro carico vero?


e noi cosa abbiamo risposto? Qui copiamo la risposta:

il fabbricante cinese non può marcare CE se non ha una “presenza autorizzata” in Europa.
Molto probabilmente sarete voi che dovete marcare CE il prodotto importato, e quindi utilizzare la documentazione tecnica del fabbricante opportunamente valutata ed elaborata in fascicolo tecnico.
Attenzione poi che la regolarità della procedura seguita viene verificata al momento dell’applicazione del DM 329/2004 da parte dell’utilizzatore (verifiche periodiche).
Vi riporto un nostro breve sunto dei contenuti generali relativi alle importazioni:

Obblighi dell’importatore

Estratto Guida Blu CE
Le direttive "Nuovo approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) deve poter fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.
Secondo le direttive nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo sul mercato comunitario per proprio conto.
Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. 
Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia immesso nel mercato a suo nome.
In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
La responsabilità civile per prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti.


venerdì 15 febbraio 2013

Importare Comprare Sigaretta Elettronica Cina Europa Documenti CE Responsabilità


La sigaretta elettronica per essere venduta in Italia deve essere Marcata CE, avere un libretto di istruzioni con le giuste avvertenze, una dichiarazione di conformità e un etichetta corretta sulla scatola.
Altro capitolo importantissimo e non meno complicato è l’aroma che vendo assieme o separatamente alla sigaretta.

Quindi lo importo dalla Cina o lo compro da un Europeo?  Cosa cambia?

A livello di responsabilità se lo compro da un Europeo devo ricevere:
dichiarazione conformità a suo nome e firmata da lui – in italiano
libretto di istruzioni in italiano
etichetta in italiano con avvertenze in italiano

se non ricevo questa documentazione non posso vendere nulla. Ci sono sanzioni penali e multe in questo caso molto pesanti.
In caso ricevo tutta la documentazione citata, posso vendere e risponde lui penalmente (….) e civilmente (sanzioni - multe).

Se lo importo direttamente dalla Cina come faccio?
Oltre al prezzo, tempi di consegna e aspetti economici che interessano all’importatore, ci sono obblighi di legge da rispettare.
Chiedo quindi,  ai vari fornitori che posso trovare su alibaba, made-in-china.com eccetera  le carte che testimoniano il rispetto degli standard di sicurezza europei.
Queste carte si chiamano TEST REPORT.  Non tutti i laboratori vanno bene, ma a questo ci pensiamo noi a darvi un parere.

Quali test dovete chiedere? Ecco le direttive europee di cui vi devono mandare la documentazione.
EMC 2004/108/CE
ROHS 2011/65/UE
LVD 2006/05/CE

Se esplode chi ne risponde??? Ne risponde l’importatore che ha comprato in modo incauto e senza controllare il rispetto degli standard europei. Ne risponde il rivenditore nel caso in cui non abbia ricevuto la documentazione di cui sopra.

Bigiotteria Acciaio 316L - Nickel Free - Etichetta - Certificazione

La guardia di finanza sta controllando diversi rivenditori di bigiotteria e sta verificando le dichiarazioni sui materiali usati nei prodotti.
Cerca quindi una dichiarazione sul rispetto del codice del consumo.
Il codice del consumo - Dlgs206 del 6 settembre 2005 - recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE ed è quindi valida in tutta Europa.

In soldoni cosa cercano? Su ogni prodotto deve essere scritto che il metallo usato non procura allergie!
Quindi se il prodotto in questione va a contatto con la pelle ed è di acciaio, è meglio che sia fatto con il 316L.

giovedì 14 febbraio 2013

Ente Notificato Occhiali da Sole Marchio CE Documenti Importazione


ecco il riferimento esatto che esenta gli occhiali da sole dall’ente notificato e quindi dal numerino affianco al CE.
Mi scuso per l’imperfezione nella precedente email
Direttiva 89/686/CE
CAPITOLO II
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Articolo 8
….
3. Sono esonerati dall'attestato di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa contro:
- aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, ecc.);
- prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti diluite, ecc.);
- rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 gC, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, ecc.);
- agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività non ad uso privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);
- piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
- raggi solari (occhiali da sole).

mercoledì 13 febbraio 2013

Documenti Importazione Bigiotteria - Nickel Free Etichetta Certificazioni


Il produttore e/o l'importatore deve dimostrare di rispettare le direttive europee 94/27/CE e 2004/96/CE scritte qui sotto tramite la norma  EN 1811:2011 in vigore dal 21 aprile 2011
Titolo:
“Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle”

Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1811 (edizione marzo 2011) e tiene conto dell'errata corrige di maggio 2012(AC:2012). 
La norma specifica un metodo per simulare il rilascio di nichel da tutte le parti in piercing nelle orecchie o in altre parti del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle, al fine di determinare se tali articoli sono conformi all'allegato XVII, N° 27 del regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).

Le montature per occhiali e gli occhiali da sole sono esclusi dallo scopo e campo di applicazione della presente norma.



Copio qui l’allegato della direttiva 94/27/CE valida in tutta l’unione europea:
ALLEGATO
«28. Nickel N. CAS 7440-02-0 N. EINECS 2311114 e suoi composti
Non può essere utilizzato:
1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione
della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la
concentrazione di nickel - espressa come massa di nickel rispetto alla massa totale - sia inferiore a 0,05 %;
2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5
ìg/cm²/settimana;
3) in prodotti come quelli elencati al paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente
a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi
0,5 ìg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale del prodotto.
Inoltre i prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle
prescrizioni di detti paragrafi.»

poi modificato dall’allegato della direttiva 2004/96/CE:
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28, “Nickel”, seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo
seguente:
«1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a
meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2
per settimana (limite di
migrazione);».

Documenti Importazione Occhiali da sole - Marchio CE China Export Certificazioni


Ecco un altra domanda interessante. Sempre con lo scopo di diffondere le notizie e le informazioni riguardanti il CE e la sicurezza di prodotto diffondiamo le risposte.

"Come anticipatamente detto telefonicamente, Le chiedo informazioni sul supporto che potreste fornirci nell'introduzione dei nostri articoli, occhiali da sole, sul territorio italiano.
Siamo una ditta con sedi in Serbia, Bosnia e Croazia ed operiamo da anni nel territorio balcano e, mirando ad introdurci anche in quello italiano, vorremmo capire che tipo di documentazione dobbiamo produrre per non incorrere in spiacevoli sanzioni."

"Buongiorno,
Il nostro servizio  è di consulenza specializzata, che serve di appoggio all’importatore.
Noi consigliamo il cliente di farsi inviare dal fabbricante cinese la documentazione necessaria (che loro già devono avere) per l’importazione e la marcatura CE.
Nel caso degli occhiali da sole questo tipo di prodotti vengono considerati Dispositivi di protezione individuali e vanno scomposti in due argomenti:
a.       Montatura: deve essere fatta con materiali anallergici e bisogna avere una dichiarazione a riguardo
b.      Lenti da sole:  le proprietà devono essere certificate da un laboratorio

Noi possiamo controllare senza problemi tutta la documentazione dei vostri fornitori e verificarne l’esattezza. In caso il vostro fornitore non abbia il mandatario qui in EU dovreste certificarli voi e i costi volano alle stelle.

In ogni caso gli occhiali da solo devono avere:
ü  manuale di istruzioni
ü  dichiarazione di conformità
ü  marchio CE 
ü  fascicolo tecnico da tenere in sede e da non distribuire

Per qualsiasi domanda trovate i miei riferimenti in firma."

CE Macchine Messa in servizio Prototipo 2006/42 - Documenti adempimenti Marcatura Direttiva

ieri mi è arrivata questa domanda interessante. 

"come discusso brevemente al telefono, la nostra società ha sviluppato una vending machine in grado di erogare prodotti alimentari e non comunque protetti da apposito packaging.

Intendiamo testare il prototipo in partnership con un supermarket, ma prima di fare ciò desideriamo capire se sia necessario procedere con la marcatura CE della macchina o con altre certificazioni particolari. Consideri che, quasi tutte le componenti della macchina, sono già CE.

Considerando invece, non una fase di test sperimentale, ma di produzione in serie della macchina, quali adempimenti si rendono necessari?"


La risposta è immensa e non so se sono riuscito a essere chiaro abbastanza. Ma ci ho provato.


"Buonasera,
per poter vendere o mettere in prova in un super mercato una “vending machine” bisogna marcare CE il macchinario.
Comprare componenti già marcati è obbligatorio (dove prevista la marcatura), assemblare componenti marcati non assegna automaticamente il CE.
Da gennaio 2013 è entrato in vigore il ROHS 2, chiedete quindi la nuova dichiarazione di conformità ai vostri fornitori secondo la 2011/65/UE.

Per marcare CE la vostra macchina bisogna quindi elaborare:
a.       Dichiarazione di conformità – è un autocertificazione
b.      Manuale di uso e manutenzione
c.       Targhetta metallica da apporre sulla macchina
d.      Fascicolo tecnico con valutazione del rischio

Secondo la direttiva macchine 2006/42/CE il solo fatto di “mettere in servizio” il macchinario vi obbliga a marcarlo.
Bisogna quindi identificare le norme tecniche da seguire per acquisire una conferma della conformità della macchina.

Ad esempio se le vending machine sono refrigerate:
UNI EN ISO 23953-1:2012
La norma stabilisce un vocabolario di termini e definizioni relativi ai mobili refrigerati per esposizione e vendita di prodotti alimentari. La norma non si applica a mobili o distributori automatici refrigerati destinati ad essere utilizzati nella ristorazione collettiva o in applicazioni simili non di vendita al dettaglio.
UNI EN ISO 23953-2:2012
 La norma specifica i requisiti per la costruzione, le caratteristiche e le prestazioni dei mobili refrigerati per esposizione e vendita di prodotti alimentari. Inoltre specifica le condizioni e i metodi di prova per verificare che i requisiti siano soddisfatti, come anche la classificazione dei mobili refrigerati, la loro marcatura e la lista delle caratteristiche che devono essere dichiarate dal fabbricante.

Per verificare la sicurezza elettrica della macchina:
CEI EN 60204-1
Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine.
CEI EN 60204-1/A1
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine

La valutazione del rischio va fatta secondo la:
UNI EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio"


lunedì 11 febbraio 2013

Documenti Import Giocattoli - Marchio CE Etichetta Scatola Dogane

Possono essere Giocattoli "tutti i prodotti che possono essere usati dai minori di 14 anni come giochi".  Ciò rende il campo di applicazione enorme e molto ampio.
Capita spesso che prodotti non pensati come “giocattoli” vengano fermati per questo motivo. 
Se si pone la dicitura “il prodotto non è un giocattolo” bisogna poterlo dimostrare. Se le dogane pensano che sia prevedibile l’uso come gioco, vincono loro e iniziano i problemi.
Quali sono i parametri con cui posso difendermi dalla definizione “giocattolo”?
  1. Luogo di vendita
  2. Prezzo di vendita
  3. Livello di dettaglio
  4. Etichettatura
  5. Dimensioni, forme, colori, immagini
  6. Scopo: ludico o meno


Un prodotto che può entrare a contatto con i bambini, anche se non è un giocattolo deve essere “sicuro” anche per loro. La direttiva giocattoli 2009/48/CE definisce i requisiti essenziali di sicurezza per i giocattoli.

Quando compro i prodotti in Cina per importarli qui in Italia devo quindi chiedere i test report che dimostrino la conformità dei prodotti alla direttiva giocattoli.
I test report devono dimostrare il rispetto delle norme tecniche:

EN 71-1:2011 Safety of toys -Part 1: Mechanical and physical properties;
EN 71-2:2011 Safety of toys -Part 2: Flammability;
EN 71-3:2002 Safety of toys -Part 3: Migration of certain elements;
EN 71-4:2009 Safety of toys -Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities;
EN 71-5:1993/A2:2009 Safety of toys -Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets;
EN 71-7:2002 Safety of toys -Part 7: Finger paints -Requirements and test methods;


Qui ne abbiamo messe un pò a livello di esempio. Non tutti i laboratori cinesi vanno bene, ma solo quelli riconosciuti da un laboratorio europeo o con una sede nella UE.
Va quindi preparata una dichiarazione di conformità, un fascicolo tecnico e l’etichetta conforme alla direttiva.  Ogni giocattolo deve avere le istruzioni e le avvertenze.

venerdì 8 febbraio 2013

Documenti Marcatura CE - import Marchio Cina China Export

Nella maggioranza dei casi il Marchio CE è dato da un'autocertificazione.
I documenti necessari per marcare CE un prodotto sono:

  1. fascicolo tecnico
  2. dichiarazione di conformità
  3. manuale di istruzioni
Il marchio CE viene assegnato da varie direttive che cambiano a seconda della destinazione d'uso del prodotto. Non è quindi possibile entrare troppo nel dettaglio. 
Il fascicolo tecnico cambia a seconda del proprio ruolo, se si è importatori o produttori.

Nel caso degli importatori extra UE:
  1. identificate le direttive
  2. bisogna identificare le norme tecniche adeguate a dare la conformità
  3. bisogna richiedere i test report ai produttori extra UE per avere evidenza della conformità
  4. non tutti i laboratori vanno bene, per essere validi i test report devono essere redatti da laboratori con uffici qui nella UE oppure riconosciuti da un laboratorio UE. Di solito inviano un "certificate of appointment" dell'ente europeo
  5. la dichiarazione di conformità deve essere nella lingua dell'utilizzatore
  6. il manuale di istruzioni deve essere nella lingua dell'utilizzatore
  7. nel caso sia un prodotto per i consumatori finali, l'etichetta e il packaging devono contenere le informazioni dettate dal codice del consumo
Il marchio CE è un marchio registrato e deve essere fatto come prescritto, quindi da due semicerchi ecc... in caso contrario non vale.
Questo è il nostro lavoro, controlliamo test report e facciamo fascicoli tecnici tutti i giorni. Se avete domande chiamateci o scriveteci, noi cerchiamo di rispondere sempre. Ci piace divulgare informazioni per aiutare gli importatori a scegliere prodotti sicuri e fornitori affidabili.

ps
non chiedeteci da chi comprare, noi non diamo questo tipo di informazioni. I dati dei nostri clienti sono un segreto professionale che non intendiamo in nessun modo infrangere. 

Liquido Aroma Sigarette elettroniche Documenti Etichetta Import Scheda sicurezza Nicotina

L'aroma delle sigarette elettroniche è in pieno boom.
Le telefonate per chiederci come importarle sono quotidiane. Cerchiamo di dare una risposta ordinata.
Prima risposta:
La nicotina è classificata pericolosa:
R25: tossica se ingerita
R27: molto tossica se a contatto con la pelle
R51/53: tossica per gli organismi acquatici

Non esiste al momento circolare che permetta di poterla vendere sul libero mercato con lo scopo di farla "inalare" ai clienti. Di sicuro va vietata ai minorenni. Noi consigliamo di vendere gli aromi per le sigarette elettroniche senza nicotina. 

Per quanto riguarda i documenti da produrre per vendere gli aromi senza nicotina bisogna:

  1. non si deve marcare CE l'aroma
  2. Redigere una scheda dei dati di sicurezza secondo il regolamento 453/2010, 
  3. Classificare il preparato secondo il regolamento CLP 1272/08 
  4. Non esiste un regolamento specifico per Redigere l’etichetta, va quindi redatta avvertendo di tutti i rischi, con posologia ecc... Ci sono molti regolamenti per prodotti simili da cui prendere spunto 
  5. E' meglio registrarsi presso l’istituto superiore di sanità 
  6. E' meglio registrarsi presso un centro antiveleni.
  7. Notifica all'ECHA per le sostanze importate

Documenti Importare Detergenti - Etichetta Marchio CE Scheda Sicurezza


Veniamo sempre più spesso contatti per importare detergenti da ogni dove. Ecco una domanda tipica:

Buongiorno,
saremmo interessati all'importazione da un paese extra UE di un prodotto liquido per la pulizia di piccoli elettrodomestici, vorremmo avere informazioni circa la procedura per l'ottenimento della marcatura CE e in quali delle attività necessarie è possibile avere il vostro supporto.
Cordiali Saluti


Per poter importare e vendere detergenti in Italia e nell’UE non si deve marcare CE il prodotto.
Bisogna invece:
  1. redigere una scheda dei dati di sicurezza secondo il regolamento 453/2010, 
  2. classificare il preparato secondo il regolamento CLP 1272/08 
  3. redigere l’etichetta secondo il regolamento detergenti 648/2004. 
  4. Registrarsi presso l’istituto superiore di sanità 
  5. Registrarsi presso un centro antiveleni
  6. notificare all'ECHA l'importazione delle sostanze chimiche - quest'ultima solo se da extra UE

martedì 5 febbraio 2013

Test Report Cina - Certificate of Compliance - China Export CE

Importare prodotti dalla Cina - Quale documentazione? Come faccio con il Marchio CE? Test Report? Cosa sono? Sono giusti, veri?

Più o meno son sempre queste le domande che ci capitano. Noi cerchiamo di rispondere sul web in modo da diffondere il più possibile le risposte, ma siamo ancora lontani da una competenza diffusa. Chi importa è bravissimo a scegliere il prodotto, comprarlo al prezzo giusto e a piazzarlo qui in Italia. Noi lo sosteniamo sulla documentazione necessaria per poter vendere prodotti in regola.

Quando scelgo di importare un prodotto cosa devo fare? 
Prendiamo ad esempio la sigaretta elettronica che tanto si sta diffondendo in questo periodo.

Ecco una domanda esempio:
salve
siamo un piccolo  negozio  di sigarette elettroniche  che importa dalla cina
abbiamo certificato ce e rohs
vorremmo sapere quali altri documenti ci servono. tempi e  costi x  mettere tutto in regola

La nostra risposta standard via mail è:
Noi consigliamo il cliente di farsi inviare dal fabbricante cinese la documentazione necessaria (che loro già devono avere) per l’importazione e la marcatura CE. Si tratta nel caso delle sigarette elettroniche di avere i TEST REPORT per le direttive EMC – LVD _ RoHS e 1935/2004 (quest’ ultima non sempre la danno).
Poi bisogna considerare la parte riguardante gli aromi: vengono importati o si acquistano in Europa? Quale documentazione vi viene fornita? MSDS, composizione ed etichettatura…

Anche se noi guardiamo il prodotto non possiamo sapere se è sicuro o meno, abbiamo bisogno di test report per capirlo. I test devono essere fatti da laboratori con un ufficio nell'UE o riconosciuti tramite attestato of  "Appointment" da un ente qui riconosciuto. In caso contrario le dogane non lo riconoscono valido.

Inoltre i Test Report devono verificare il rispetto di norme tecniche valide per le direttive cui è sottoposta il prodotto. Nel caso della sigaretta le norme possono essere: 
per la LVD: 
EN 60950
per la EMC sono normalmente queste:
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011
EN 61000-3-2:2007
EN 61000-3-3:2007 

Ogni test report ha un numero identificativo e due date: una è la data del test e l'altra la data del documento. Per i laboratori più seri è possibile verificare se sono veri o meno sul loro sito web.

navigate su questo blog o sul nostro sito e troverete una marea di informazioni... se non vi basta chiamateci, scriveteci. Noi siam qui per aiutarvi 

venerdì 1 febbraio 2013

Etichetta Marchio CE Carte da Gioco Dogane Fermo


Etichetta Marchio CE Carte da Gioco
Ieri pomeriggio ho ricevuto una telefonata curiosa da un vecchio cliente che mi chiedeva consiglio su un “fermo in dogana”.
Cosa è successo? Cosa hanno fermato questa volta?
Beh è qui la scoperta curiosa, o meglio non ci avevo mai fatto caso. Gli hanno fermato le “carte da gioco” per il marchio CE. Non avendo il marchio non possono entrare.
Io ho le carte da gioco in casa e non hanno nessuna etichetta o marcatura. Ma guardando bene e leggendo il codice il consumo e la direttiva giocattoli si scopre che non hanno cosi torto.
Le carte da gioco sono comprese nella direttiva giocattoli e vanno marcate con tutti gli obblighi annessi.

Secondo la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia dal codice del consumo in etichetta bisogna sempre indicare:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Tutti i giocattoli vanno marcati CE e devono seguire la direttiva giocattoli.
Il campo di applicazione della direttiva giocattoli 2009/48 è il seguente:
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o  destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).
A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo; e
e) alle fionde e alle catapulte.

Articolo 17
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposto su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Qualora l’eventuale marchio CE non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio, questo va apposto almeno sull’imballaggio.
2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Nella allegato I della stessa direttiva sono elencati i prodotti esenti da questa direttiva e le carte da gioco non ci sono.
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva (ai sensi dell’articolo2, paragrafo 1)
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
4. biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. puzzle di oltre 500 pezzi;
9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di  lunghezza superiore a 120 cm;
10. fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative  periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
15. software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. trasformatori per giocattoli;
19. accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Apparecchiature Attrezzature Estetista - Marchio CE Import Cina - Dogane


Importare da extra Ue, dalla Cina, apparecchiature per estetista.
Le apparecchiature per estetista sono davvero delicate dal punto di vista della sicurezza e quindi delle norme da applicare, perché si interviene direttamente sul corpo umano. Quindi non si entra nel campo dei dispositivi medici, ma … quasi.
Far arrivare dalla Cina una di queste apparecchiture richiede molta cura ed attenzione, per ottenere tutta la documentzione necessaria per la marcatura CE.

Le direttive europee che si devono applicare, dimostrando di soddisfarne i requisiti sono:
Bassa tensione (2006/95 CE) - EMC (2004/108 CE) - Sicurezza dei prodotti 2001/95 CE
Quali i passi da fare per importare in sicurezza?
A.    PRIMO PASSO-LA NORMATIVA
Per dimostrare di soddisfare questi requisiti è necessario disporre dei test eseguiti da un laboratorio accreditato e di un buon manuale per l’utente in lingua italiana.
Quali norme e quali test report?
In base all’elenco da poco pubblicato di queste apparecchiature si determina a quale scheda tale apparecchio fa riferimenti, e nella scheda si possono rintracciare le norme. In particolare la EN 60601-1 di cui è uscita la terza edizione.
Queste le apparecchiature- in ordine alfabetico per ciascuna delle quali si deve rispettare la specifica scheda:
·         Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
·         Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
·         Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA
·         Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
·         Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
·         Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
·         Rulli elettrici e manuali
·         Vibratori elettrici oscillanti
·         Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
·         Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi  (IR)
·         Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
·         Scaldacera per ceretta
·         Attrezzi per ginnastica estetica
·         Attrezzature per manicure e pedicure
·         Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva
·         Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
·         Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
·         Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione
·         Apparecchi per massaggi subacquei
·         Apparecchi per presso - massaggio
·         Elettrostimolatore ad impulsi
·         Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa
·         Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
·         Laser estetico defocalizzato per la depilazione
·         Saune e bagno di vapore
B.    SECONDO PASSO: I TEST
Una volta individuate le norme bisogna accertarsi che il fabbricante disponga dei test report necessari, rilasciati da un laboratorio riconosciuto in Europa (come SGS ad esempio) e farseli inviare. Controllare con cura che i test si riferiscano esattamente all’apparecchiatura che si sta acquistando.
C.    TERZO PASSO: IL FASCICOLO TECNICO
A questo punto di può mettere a punto un fascicolo tecnico, che contenga la descrizione dell’oggetto, il manuale di uso in italiano, con i riferimenti precisi alla scheda individuata prima, i test report, un esploso dell’apparecchio  e delle foto coi particolari e soprattutto LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LA TARGA DI MARCATURA da applicare sull’apparecchio stesso.

Etichetta liquido aroma della sigaretta elettronica senza nicotina

Etichetta aroma della sigaretta elettronica senza nicotina
Si tratta di una miscela classificata non pericolosa.


Nell’etichetta indica le seguenti informazioni:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica
d)le avvertenze

3. Sull'imballaggio devono essere riportate le istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.
6. le  rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore

Inoltre è meglio comunicare con un centro antiveleni e con l'Istituto Superiore di Sanità  l'immissione nel mercato di questo prodotto.