la contatto per una semplice informazione:
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Importiamo
da un produttore cinese degli scambiatori di calore che in alcuni casi ricadono
nella PED
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Il
nostro produttore cinese è in possesso di certificato TUV Rheinland per cui
sono autorizzati ad apporre marchio CE secondo 97/23/CE
Quando rivendo questo materiale ad un cliente
italiano quindi sarà sufficiente che:
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Lo
scambiatore sia marchiato e corredato dalla documentazione originale del
produttore
-
Che
noi apponiamo a parte la nostra etichetta commerciale?
Non dovrebbero esserci oneri tecnici a nostro
carico vero?
e noi cosa abbiamo risposto? Qui copiamo la risposta:
il
fabbricante cinese non può marcare CE se non ha una “presenza autorizzata” in
Europa.
Molto
probabilmente sarete voi che dovete marcare CE il prodotto importato, e quindi
utilizzare la documentazione tecnica del fabbricante opportunamente valutata ed
elaborata in fascicolo tecnico.
Attenzione
poi che la regolarità della procedura seguita viene verificata al momento
dell’applicazione del DM 329/2004 da parte dell’utilizzatore (verifiche
periodiche).
Obblighi dell’importatore
Estratto
Guida Blu CE
Le direttive "Nuovo
approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile
dell'immissione nel mercato) deve poter fornire all'autorità di controllo una
copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la
documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel
mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito
nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio
comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta
che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di
controllo.
Secondo le direttive nuovo
approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della
fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo sul mercato comunitario per
proprio conto.
Le stesse responsabilità del
fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che
assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli
sul mercato comunitario con il proprio nome.
Il fabbricante è il solo e unico
responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili,
sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia
immesso nel mercato a suo nome.
In base alla direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il
fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che
si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio
marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità,
l'importatore del prodotto;
La responsabilità civile per
prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine
che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto
finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia
prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si
presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che
immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori
ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti.