Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

venerdì 22 marzo 2013

Mettere in etichetta la riciclabilità del prodotto: si può? Come?


Mettere in etichetta la riciclabilità del prodotto: si può? Come?

Quando si mette in etichetta il simbolo di riciclabile:
l’utilizzo del simbolo e la scritta riciclabile indicano un processo preciso individuato ed un corrispondente mercato.
Si può chiedere ad esempio
-      in base a quale processo il prodotto deteriorato, divenuto rifiuto (ai sensi della direttiva rifiuti 2008/98 CE) cessa di esserlo in quanto tale e cosa diventa (art 3 comma 15) e come viene identificato ai sensi del REACH e se sia soggetto ai requisiti di esenzione (art. 2 §7 lettera d) o se questo nuovo prodotto sia stato soggetto  a registrazione.
-      –con quali modalità viene perseguito con affidabilità e ripetibilità questo processo a partire dal consumatore.

Quindi (art. 6 direttiva rifiuti) si chiede di sapere – dopo la descrizione del processo da verificare - :
·         campo di utilizzo della sostanza recuperata
·         Mercato esistente di tale sostanza
Mancanza di impatti ambientali negativi

In caso contrario è una affermazione avventata che può essere controllata.

Quali responsabilità ci si assume in caso di affermazione non supportata da documentazione verificabile, e quindi potenzialmente scorretta?
Vi sono due provvedimenti:  La disciplina introdotta dal D.L.vo 146/2007 e quella introdotta dal D.Lgs. 02/08/07, n. 145 che disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese. Il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, ha a tale  riguardo approvato in data 27 luglio 2007 due decreti legislativi, promulgati il 2 agosto  2007 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 6 settembre 2007, n.207. 
Il primo provvedimento vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra  imprese e consumatori (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 - Attuazione della  direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e  consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).
Il secondo disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole.)
Entrambi i decreti legislativi entrano in vigore in Italia il 21 settembre 2007. I due decreti legislativi sostituiscono ed integrano la precedente disciplina in materia di pubblicità ingannevole di cui agli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 203 (Codice del Consumo).
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lunedì 18 marzo 2013

Controllo Dogane Marcatura CE - Procedura Controlli Prodotti Importati


La conformità del prodotto alle norme applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione è attestata dalla marcatura CE, i cui principi generali sono contenuti nell’art. 30 del Reg. (CE) 765/2008 di seguito riportato: (L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008) Reg.(CE) 765/2008 - Capo IV – Art. 30 Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. 2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti. 3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione. 4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione. 5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.
6. Senza pregiudizio dell’articolo 414, gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.

L’apposizione della marcatura “CE” sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati,a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali

Per essere commercializzato e introdotto sul mercato, un prodotto deve essere conforme a determinati requisiti essenziali, la cui sussistenza deve essere accertata dal fabbricante effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto.

Quando il prodotto è conforme alle esigenze essenziali di sicurezza, il fabbricante appone il marchio "CE" sul prodotto e fornisce una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione può riguardare uno o più prodotti ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella UE. Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile per il mercato di destinazione. Nel caso in cui sia intervenuto un Organismo di valutazione della conformità esterno, il fabbricante appone il numero di identificazione di quest'ultimo.

L’importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto ai suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia stato munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti. I fabbricanti (o i loro mandatari), i distributori e gli importatori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

domenica 10 marzo 2013

Targhe Marcatura CE Dati da Fornire Direttiva Macchine e Bassa Tensione


ecco una domanda interessante sulla Marcatura CE in Direttiva Macchine e Direttiva Bassa Tensione.

Buongiorno Ingegnere,

La sto gentilmente disturbando per cercare di risolvere una richiesta avanzata da
un Ns cliente relativamente ai dati da fornire sulle Ns targhe marchiate CE.
Sostanzialmente, le Ns targhe riportano (in allegato trova un esempio) i dati di potenza,
tensione, corrente e frequenza e sono i dai elettrici di quel riscaldatore specifico. Adesso però
incontriamo l’esigenza di creare riscaldatori che possano essere alimentati con diverse tensioni
(quindi i 400V della targhe che Le ho girato come esempio dovrebbero diventare 380/415V),
la stessa cosa dicasi per i dati di potenza e corrente.
Spulciando la Direttiva macchine “credo di aver capito” che non sia obbligatorio indicare i dati
elettrici in targa, ma dato che i Ns riscaldatori non sono macchine ho provato a spulciare la Direttiva Bassa Tensione
dove ho trovato come riferimento la norma EN60204-1:2006 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico
delle macchine - Parte 1: Regole generali” ma non riesco a consultarla.

In conclusione Le chiedo se gentilmente riesce a darmi una risposta in merito e/o una dritta se sto cercando le risposte nel modo corretto.


Salve,
si tratta di una apparecchiatura soggetta alla direttiva 2006/95 CE (bassa tensione) e la cui conformità risponde a qualche norma armonizzata che è stata applicata (o si dovrebbe aver … ) nella sua progettazione.
In quella norma armonizzata di solito c’è scritto esattamente quali dati e come vanno riportati nella targa di marcatura.
Ad esempio la EN 60519.
La direttiva macchine non va bene, e la EN 60204 non troppo (non è una macchina).


giovedì 7 marzo 2013

Documenti Orecchini Import componenti metallo Marchio CE Conformità


postiamo uno scambio di mail tra noi e una cliente nella speranza di diffondere queste competenze

Buongiorno,
ho avviato un'attività di produzione orecchini da me disegnati.
I componenti principali di tali orecchini vengono realizzati da un'azienda italiana la quale ha già provveduto a rilasciarmi la Dichiarazione di conformità del loro prodotto.I componenti metallici invece li acquisto in America in quanto solo là riesco a trovare questi componenti in acciaio chirurgico ma oltre alle dichiarazioni in fattura da loro non ricevo alcun documento sulla conformità del prodotto vendutomi.
Alcuni clienti ora hanno richiesto pure a me tale documento.
Come devo muovermi io considerando che l'unica mia produzione diretta è l'assemblamento dei componenti?

Attendo risposta.

Buonasera,
deve richiedere un documento al fornitore americano sulla qualità del metalli.
Gli orecchini hanno dei limiti molto ristrettivi sul rilascio del nickel come prescritto da due direttive europee da rispettare: 94/27/CE e 2004/96/CE
Deve quindi ottenere un test report fatto secondo la norma EN 1811:2011.
Nel suo caso può usare la dicitura made in Italy in quanto l’assemblaggio e il design sono suoi.
Deve poi allegare ai suoi orecchini un’etichetta in cui dichiara la conformità del suo prodotto alla normativa europea.
Il contenuto minimo da mettere sul packaging e/o sull’etichetta è:
1.            denominazione legale o merceologica del prodotto
2.            nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
3.            paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
4.            eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
5.            materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
6.            istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).


Pensandoci bene, se sono in acciaio chirurgico rispettano sicuramente i limiti di rilascio che le ho segnalato nell’altra mail.
Lei come importatore ha la totale responsabilità sul metallo scelto per realizzare i suoi orecchini. Il test report serve a dimostrare il buon acquisto.


La ringrazio per la risposta immediata.
Provvederò ad una analisi a campione dei componenti importati dall'america.
In seguito è necessario che io riporti sulla confezione il marchio ce o è sufficiente un'autodichiarazione di conformità sulla base delle dichiarazioni dei miei fornitori di cui sono in possesso?


Buongiorno,
gli orecchini non vanno marcati CE. Non lo fate che ci sono multe pesanti a mettere il CE nei posti sbagliati.
Ha bisogno solo di un etichetta/dichiarazione (allegata al prodotto) che dica quali regole rispettate. In caso di controllo è meglio mostrare un fascicolo tecnico in cui si spiega quali norme si rispettano e come, cosi da tranquillizzare i finanzieri.


lunedì 4 marzo 2013

Documenti Importazione LED Requisiti Legali Marchio CE


Ecco la domanda:

Buongiorno,
sono l'amministratore di una SRL di recente formazione, attualmente  nello stadio di startup.
Una parte importante del fatturato della societa' sara' costituito dalla vendita di lampade led per illuminazione di acquari, coltivazione in serra ed illuminazione domestica importate da fabbricanti in cina. Ho preso contatti e stabilito primi accordi commerciali con produttori che mi sembrano qualificati e sinceri nelle loro dichiarazioni di conformità.
Purtroppo non sono pratico dei requisiti legali necessari per importare a norma di legge, tutelando la mia azienda dal punto di vista delle responsabilità.
Vorrei affidarmi a dei professionisti come voi per la consulenza sull'adempimendo di tutti gli obblighi di legge in modo da rendere i prodotti importati inattaccabili dal punto di vista legale.


Buongiorno,
La documentazione minima necessaria è:
  • etichetta – scatola con le informazioni minime conformi al codice del consumo e alla marcatura CE
  • dichiarazione di conformità
  • libretto di istruzioni
  • fascicolo tecnico per dimostrare la conformità del prodotto alla regolamentazione europea


Per qualificare il produttore in modo certo abbiamo bisogno di ricevere i test report su tutti i prodotti che intendete importare. Lo stesso vi chiederanno le dogane in caso di controllo doganale. Non tutti i laboratori sono accettabili, ma bisogna controllare pure loro.
La dichiarazione di conformità cinese non vale nulla, a meno che non ci sia un mandatario presente nell'Unione Europea. Nel mercato dei LED è abbastanza raro però.

sabato 2 marzo 2013

Import Cina Documentazione minima necessaria vendita Sigaretta Elettronica Controlli


ecco la domanda:
buon giorno,
salve sto per aprire un negozio di sigarette elettroniche ma ho dei problemi sulla documentazione che debbo avere nel caso mi vengano dei controlli .
se devo importare dei prodotti dalla cina la ditta è xxxx quali documenti mi servono per non incorrere a spiacevoli  situazioni.
vi informo inoltre che mi hanno mandato una marea di documentazione tra rhos ce test report lv tuv  ecc ecc mi potreste dire quali documenti e come dovrei presentare se ho un controllo.
grazie
a presto

ecco la risposta:

La documentazione minima necessaria è:
etichetta – scatola con le informazioni minime conformi al codice del consumo e alla marcatura CE
dichiarazione di conformità
libretto di istruzioni
fascicolo tecnico per dimostrare la conformità del prodotto alla regolamentazione europea

Nichel Acciaio Bigiotteria Bomboniere Carillon Soprammobili Gioielli Etichetta Guardia di Finanza


Ecco la domanda:
Buongiorno Claudio,
la disturbo in quanto negli ultimi giorni, a causa di controlli della GDF, sono stato tempestato di domande alle quali ho risposto, ma mi stanno sorgendo un paio di dubbi.

-Contenuto di nichel nei prodotti
Ho sempre pensato che le norme sul limite di nichel riguardassero, nel nostro settore, solo i prodotti che vengono a contatto prolungato con la pelle: gioielli, orecchini etc. (oggetti che noi al momento non commercializziamo) e non riguardassero oggetti che nel loro utilizzo non vengono indossati e/o vengono toccati saltuariamente: soprammobili, carillon, bomboniere etc. (che invece rappresentano il nostro lavoro principale).
E’ vero oppure sono in errore ? Se fosse come dico io, i portachiavi possono essere considerati oggetti che non vengono a contatto prolungato con la pelle ?

ecco la risposta:
I fiori in acciaio non possono essere confusi per giocattoli in nessun modo, non sono sottoposti alla normativa sul nickel free in quanto non è previsto nessun contatto duraturo con la pelle.
Come spiegato bene dal regolamento 1907/06 allegato XVII punto 27.