Mettere in etichetta la riciclabilità del prodotto: si può?
Come?
Quando si mette in etichetta il simbolo di riciclabile:
l’utilizzo del simbolo e la scritta riciclabile indicano un
processo preciso individuato ed un corrispondente mercato.
Si può chiedere ad esempio
- in
base a quale processo il prodotto deteriorato, divenuto rifiuto (ai sensi della
direttiva rifiuti 2008/98 CE) cessa di esserlo in quanto tale e cosa diventa
(art 3 comma 15) e come viene identificato ai sensi del REACH e se sia soggetto
ai requisiti di esenzione (art. 2 §7 lettera d) o se questo nuovo prodotto sia
stato soggetto a registrazione.
- –con
quali modalità viene perseguito con affidabilità e ripetibilità questo processo
a partire dal consumatore.
Quindi (art. 6 direttiva rifiuti) si chiede di sapere – dopo la
descrizione del processo da verificare - :
·
campo di utilizzo della sostanza recuperata
·
Mercato esistente di tale sostanza
Mancanza di impatti ambientali negativi
In caso contrario è una affermazione avventata
che può essere controllata.
Quali responsabilità ci si
assume in caso di affermazione non supportata da documentazione verificabile, e
quindi potenzialmente scorretta?
Vi sono due
provvedimenti: La disciplina introdotta
dal D.L.vo 146/2007 e quella introdotta dal D.Lgs. 02/08/07, n. 145 che
disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese.
Il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, ha a tale riguardo approvato in data 27 luglio 2007 due
decreti legislativi, promulgati il 2 agosto
2007 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 6 settembre 2007,
n.207.
Il primo provvedimento vieta
le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori (D.Lgs. 2 agosto 2007,
n. 146 - Attuazione della direttiva
2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il
Regolamento (CE) n. 2006/2004).
Il secondo disciplina la
pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese (D.Lgs. 2
agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE
che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole.)
Entrambi i decreti
legislativi entrano in vigore in Italia il 21 settembre 2007. I due decreti
legislativi sostituiscono ed integrano la precedente disciplina in materia di
pubblicità ingannevole di cui agli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 203 (Codice del Consumo).
.