Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

venerdì 31 maggio 2013

Ceramica: Documenti per poter importare Ceramica da Tavola come Tazze, piatti

Sempre più spesso ci contattano per domandarci informazioni sui prodotti da cucina.
Ultimamente i prodotti in ceramica stanno sollevando mille domande e proviamo con questo post a risolverle.
La domanda più comune è:
le tazze in ceramica vanno marcate CE? Come mai no?
Non si può mettere il CE a caso, ci sono delle direttive europee che lo prescrivono. Le tazze in quanto tali non rientrano. Invece se sono riscaldate o illuminate a led devono essere marcate CE.
Il simbolo fondamentale per questo tipo di prodotti e il bicchiere con la forchetta. Questo simbolo significa che la tazza non inquina il cibo quando vanno a contatto.
Ma come faccio a esserne sicuro? Ci sono delle regole da rispettare?
Tutti i prodotti a contatto con gli alimenti devono rispettare il regolamento europeo 1935/2004 che ne determina i requisiti minimi. Poi ogni materiale ha le sue norme specifiche.
Per quanto riguarda la ceramica le principali norme specifiche sono:

Principali riferimenti legislativi a livello nazionale:
Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973 e successivi emendamenti
Disciplina Igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale;
Decreto Ministeriale 4 Aprile 1985 e successivi emendamenti
Disciplina degli oggetti ceramici destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione Pb e Cd).
Principali riferimenti legislativi europei ed internazionali:
Regolamento (CE) N. 1935/2004 inerente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
Direttiva 84/500/CEE e successivi emendamenti, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

Si definiscono “materiali a contatto con i prodotti alimentari” tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ad esempio imballaggi e recipienti, utensili da cucina, posate e stoviglie. Essi possono essere di materiali vari come plastiche, gomma, carta e metallo.

Con queste norme possiamo controllare la migrazione globale e specifica.
Cosa è?
- La migrazione globale è un pre-requisito di inerzia e indica la massima quantità di sostanze che possono essere cedute all’alimento ed è indipendente da un rischio associato a tali cessioni
- La migrazione specifica si riferisce alla massima quantità di una determinata sostanza che può essere ceduta dall’imballaggio all’alimento

POTENZIALI MIGRANTI
Additivi, plastificanti, pigmenti, antiossidanti
Residui di polimerizzazione, solventi, inchiostri da stampa
Prodotti di trasformazione

Possono causare:
1) variazioni organolettiche, sapore, odore, colore
2) contaminazioni chimiche
3) non idoneità dell’imballaggio

Per tutti esiste un Limite di Migrazione Specifica (LMS) imposto dalla legge.

Bisogna quindi emettere una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge,

Dichiarazione di Conformità (DdC)
La conformità con i regolamenti UE vigenti è un requisito  fondamentale per materiali ed articoli utilizzati a contatto diretto con gli alimenti.
La DdC accompagna il materiale e indica le condizioni d’utilizzo a cui esso è destinato. Riporta inoltre una data di emissione del documento e contiene tutte le informazioni necessarie per
identifi care il materiale e il relativo produttore.
La dichiarazione cita le direttive rilevanti e i regolamenti legali; offre inoltre informazioni sulle sostanze impiegate che sono soggette a limitazioni o vincoli sulle condizioni di utilizzo del materiale.
La legislazione non include una data di scadenza per le DdC, ma esse devono essere aggiornate in caso di modifi che a materiali, composizioni o processi di produzione, o se intervengono
cambiamenti legislativi che richiedono un adattamento.

In sintesi
• I regolamenti UE pongono l’attenzione sulle materie prime e sui limiti di migrazione dei materiali a contatto diretto con gli alimenti
• Ai produttori è richiesto di registrare i loro processi e di documentare la conformità alle norme
• Devono fornire questi dati alle autorità su richiesta
•Ai produttori è inoltre richiesto di fornire ai loro clienti una Dichiarazione di Conformità (DdC)
• La DdC contiene tutti i dati necessari all’identifi cazione del materiale o dell’articolo ed offre informazioni su ogni limitazione d’uso
• La DdC è necessaria per i produttori degli alimenti per dimostrare che il materiale è idoneo all’impiego previsto

Documenti Import Motoseghe - Certificazione CE extra UE

Importare motoseghe a catena portatili non è cosi semplice come sembra.
E’ un prodotto inserito nell’allegato IV della direttiva macchina e per marcarlo CE deve partecipare anche l’ente notificato.
Qui nasce il problema, sulla marcatura CE compare quindi il numero identificativo dell’ente notificato accanto al CE. Non si può usare quel numero senza il permesso dell’ente.
Conosco parecchi importatori che si sono inventati le più disparate e fantasiose modalità per usare quel numero senza pagare l’ente.

Quando si sceglie il fornitore bisogna qualificarlo in base alla documentazione che vi può fornire, non basta il prezzo e la qualità del prodotto. Quindi per prima cosa dovete farvi mandare il test report con cui l’ente notificato ha verificato la conformità della macchina alla norma tecnica:
EN ISO 11681-1:2011
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Moto­seghe a catena per lavori forestali (ISO 11681- 1:2011)

Senza questo documento cambiate fornitore.
A seconda se la motosega è a batteria o a motore cambiano le altre norme di riferimento. Qui preferisco approfondire la parte riguardante la direttiva macchine 2006/42/CE.

Il nome sul prodotto… Quasi sempre si vuole mettere il proprio marchio e non quello del fabbricante cinese. Qui nasce la fantasia tutta italiana …
Ci sono due strade ugualmente percorribili tra le quali scegliere.
Partiamo da questo assunto:
Il nome commerciale sulla scatola e la marcatura CE sono due cose diverse.

Sulla marcatura CE lascio il nome del fabbricante cinese e il numero identificativo dell’ente con tutti i dati scritti sulla certificazione.
Sulla scatola scrivo:
logo commerciale
importato da:
made in China

Sul libretto di istruzioni allego la dichiarazione di conformità firmata dal produttore cinese. Cosi rispetto tutte le regole, ma rischio di essere saltato.

Posso Marcarlo a nome dell’importatore, ma devo mettermi d’accordo con l’ente notificato per usare il suo numero, in quanto è lui che garantisce il controllo sulla produzione in Cina.
Questa pratica costa, lo so. Decidete voi la strada migliore.

In entrambi i casi l’importatore deve avere a disposizione in un tempo ragionevole il fascicolo tecnico e risponde civilmente e penalmente della sicurezza del prodotto. Se qualcuno si fa male vanno a prendere l’importatore e non il fornitore extra UE.

giovedì 30 maggio 2013

Dogane: Documenti CERTIFICAZIONE CE richiesti tramite lo spedizioniere

Certificazione CE

 
Anche nel mondo delle importazioni sta cambiando tutto. Adesso anche il piccolo negoziante importa direttamente dalla Cina senza dover passare attraverso altri. Ciò ha abbassato notevolmente la qualità dei prodotti importati, vista dal punto di vista della loro sicurezza.
Molto spesso gli importatori non parlano con l'agenzia delle dogane, tutta la comunicazione avviene attraverso lo spedizioniere.
 
Come funziona:
il piccolo importatore trova su internet il prodotto che vuole importare e rivendere, spesso non conosce nemmeno le norme tecniche che il prodotto deve rispettare. Lui semplicemente fa un bonifico e aspetta la merce in negozio.
Lo spedizioniere ad un certo punto chiederà all'importatore:
CERTIFICAZIONE CE
ORDINE E CONFERMA D'ORDINE; 
FATTURA COMM/LE E CONTABILE BANCARIA
 
Cosa vuol dire CERTIFICAZIONE CE:
 
La maggior parte dei prodotti possono essere marcati CE tramite una semplice autocertificazione in cui si dichiara che il prodotto è sicuro e che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge.
 
Detto in modo più semplice:
Il marchio CE non è una certificazione di qualità, bensì una dichiarazione di conformità alla normativa europea sulla sicurezza del prodotto.
Detto in parole semplici: il marchio CE assicura che il prodotto è sicuro. 
 
Bisogna quindi fornire alle autorità di controllo tutta la documentazione che ne attesta la conformità.
Normalmente si da:
o Dichiarazione di conformità firmata su carta intestata
o ISTRUZIONI del prodotto
o FASCICOLO TECNICO CON Test Allegati e i certificati dei laboratori
 
 
Per capire l'importanza del marchio, basta pensare che senza marcatura spesso i prodotti non vengono sdoganati.
Quando un produttore - importatore decide di apporre la marcatura CE si impegna a rispettare determinati obblighi prescritti dalla normativa europea.
 
Informazioni minime da dare all'acquirente del prodotto:
alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Modalità di indicazione
 
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Indicazioni in lingua italiana
 
Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

mercoledì 29 maggio 2013

Alluminio: ETICHETTATURA UTENSILI DA CUCINA

domanda:
Ho visitato il vostro sito web e vorrei richiedere informazioni su una consulenza di cui la nostra azienda necessita. 
Non so bene se quello che richiediamo sia di vostra competenza ma vorremmo, se possibile, avere delle indicazioni abbastanza precise su quali dovrebbero essere le informazioni specifiche da apporre sulle etichette di manutenzione degli utensili da cucina.
Produciamo utensili in alluminio e acciaio inox per il campeggio e vorremmo essere sicuri che le etichette che corredano i prodotti siano conformi alle normative vigenti sia in merito al contatto con gli alimenti che per quanto riguarda la manutenzione del prodotto.

Nel caso siate in grado di fornirci suddette informazioni vi pregheremmo anche di farci sapere quale potrebbe essere la spesa da sostenere.

Risposta:
l’argomento è vasto e dipende dal materiale usato nei vari oggetti.
Il regolamento europeo 1935/2004 è la base da cui partire per tutti i prodotti che vanno a contatto con gli alimenti, poi a seconda dei materiali usati ci sono dei regolamenti specifici.
Per quanto riguarda l’alluminio le norme specifiche sono:
ü  Decreto 18 aprile 2007 n. 76
ü  Legge 30 aprile 1962 n. 283 
ü  Decreto Ministeriale 21 marzo 1973
ü  Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777
ü  Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 108
ü  Direttiva 76/893/CEE
ü  Direttiva 89/109/CEE

Nel decreto del 18 aprile 2007 n.76 si specifica che:
ALLUMINIO e LEGHE DI ALLUMINIO (regolamentato da DM n.76 del 18 aprile 2007)
L'alluminio o le leghe destinate alla produzione di materiali ed oggetti a contatto alimentare devono soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti di purezza
ü  Tenore massimo di ferro e silicio
ü  Tenore massimo di rame
ü  Tenore massimo di altri metalli

Caratteristiche di composizione di materiali ed oggetti in lega di Al :
ü  Tenore di Cr, Fe, Mg, Mn,Ni, Cu, Si, Ti, Zn, Zr, altri metalli (per materiali ottenuti per trasformazione plastica)
ü  Tenore di Sb, Cr, Fe, Mg, Mn,Ni, Cu, Si, Sn, Sr, Ti, Zn, Zr, altri metalli (per materiali ottenuti per fusione)

Obblighi di etichettatura : 
ü  Obbligo di indicare “non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati”
ü  destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
ü  destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore
ü  destinato al contatto con gli alimenti a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore solo per : prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati,frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio.

Ovviamente in etichetta devono comparire tutte le informazioni dettate dal codice del consumo.
Spero di esservi stati di aiuto. Noi siamo un azienda di consulenze specializzata sulle normative di prodotto, non siamo un laboratorio.

Se i prodotti li importate, i test li potete fare direttamente in Cina presso laboratori che abbiamo una sede nell’UE o che siano riconosciuti da un laboratorio europeo.

Procedura Marcatura CE

Procedura per la marcatura CE

È utile premettere che, per esperienza pratica, i vari casi di richiesta di marcatura che si presentano si possono distinguere così:
·         marcatura CE che il fabbricante deve apporre su un prodotto da lui progettato, assemblato, costruito, verificato e messo in vendita
·         marcatura CE che una azienda vuole apporre su una macchina usata, o immessa sul mercato precedentemente alle direttive attinenti,
·         marcatura CE che un venditore deve apporre su un prodotto da lui acquistato in Europa e su cui vuole apporre il suo marchio,
·         marcatura CE di un prodotto importato da extra UE.
Procediamo per gradi. Due passi da analizzare attentamente:
________________________________
Primo passo: per tutti i casi elencati è necessario innanzitutto individuare quali siano le direttive attinenti, tra quelle emesse e rintracciabili dal sito  www.ec.europa.eu .
Per esempio ad oggi si trova: Elenco delle Direttive "Nuovo Approccio"e "Approccio Globale" che prevedono la marcatura CE:
CPD/CPR
89/106/CEE
Prodotti da costruzione
PPE
89/686/CEE
Dispositivi di protezione individuale
90/385/CEE
Dispositivi medici impiantabili attivi
92/42/CEE
Caldaie ad acqua calda
93/15/CEE
Esplosivi per uso civile
93/42/CEE
Dispositivi medici
ATEX
94/9/CE
Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in ambienti esplosivi
94/25/CE
Imbarcazioni da diporto
LIFTS
95/16/CE
Ascensori
PED
97/23/CE
Attrezzature a pressione
98/79/CE
Dispositivi medico-diagnostici in vitro
R&TTE
99/5/CE
Apparecchiature radio e apparecchiature terminali telecomunicazione
2000/9/CE
Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
MID
2004/22/CE
Strumenti di misura
EMC
2004/108/CE
Compatibilità elettromagnetica
MD
2006/42/CE
Macchine
LVD
2006/95/CE
Materiale elettrico in bassa tensione
2007/23/CE
Articoli pirotecnici
NAWI
2009/23/CE
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
2009/48/CE
Giocattoli
SPVD
2009/105/CE
Recipienti semplici a pressione
2009/125/CE
Ecodesign
GAD
2009/142/CE
Apparecchi a gas
ROHS
2011/65/UE
RoHS II





Bisogna esaminarle analiticamente tutte per scoprire quali debbano essere applicate, senza dare nulla per scontato. Ad esempio capita che un produttore/importatore di ventilatori pensi di doversi occupare solo della Direttiva macchine (che comprende in questo caso anche quella detta Bassa tensione) e della Direttiva Compatibilità elettromagnetica… e non si accorge che sono uscite altre Direttive concernenti l’ecosostenibilità (2009/125 CE e 2010/30 EU). Quindi: analisi accurata delle direttive contemporaneamente da applicare (marcare CE significa dichiarare che tutte sono state soddisfatte).
Fatto questo si può passare ad analizzare le Norme armonizzate, pubblicate sulla GUCE per ognuna di queste direttive, per individuare quali siano quelle direttamente applicabili, o quali si possano applicare per analogia e utilizzando un criterio di prudenza. Questo perché l’applicazione di Norme Armonizzate conferisce un vantaggio irrinunciabile: la presunzione di conformità.
La fusione/integrazione di queste due analisi determina un primo dato fondamentale:
a.    la necessità o meno di coinvolgere nella procedura di certificazione un Ente Notificato;
b.    la scelta della procedura possibile e opportuna da seguire (scelta del modulo);
c.    l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da inserire nella progettazione/adeguamento del prodotto in esame.

___________________________
Secondo passo: in quale caso ci si trova? La procedura da seguire da qui in poi diviene differente.

Riprendiamo –in modo sintetico- il percorso caso per caso.

·         marcatura CE che il fabbricante deve apporre su un prodotto da lui progettato, assemblato, costruito, verificato e messo in vendita.
Si tratta di un fabbricante vero e proprio. Allora si deve procedere allo scopo di dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti comunitari indispensabili (RES), generalmente elencati nell’All. I di ogni direttiva del nuovo approccio.

Questo si ottiene in modi diversi in funzione del tipo di prodotto, della direttiva attinente e della Norma armonizzata su cui ci si basa. Bisogna porre attenzione al fatto che si devono applicare anche più direttive contemporaneamente –se applicabili. Ad esempio per una macchina utensile in generale vi sarà da applicare la Direttiva macchine, la LVD e la EMC.
Se si tratta ad esempio di una macchina per cui esiste una norma armonizzata specifica (di tipo C) si tratta di eseguire col proprio ufficio tecnico i test previsti nella norma stessa e verificare l’applicazione corretta delle misure previste. Se si tratta invece di un’apparecchiatura elettrica, si tratta di far eseguire dei test specifici in un Laboratorio accreditato o notificato, sempre secondo le specifiche norme armonizzate applicabili.
Nel caso invece della direttiva macchine in genere è preferibile applicare la norma EN 12100 ed effettuare la valutazione dei rischi per individuare le misure di protezione da attuare, secondo norme di tipo generale (di tipo A, ad esempio) e per definire i rischi residui da segnalare nel manuale. Se previsto nelle direttive applicate, sarà necessario coinvolgere un Ente notificato, per la verifica della soddisfazione dei RES e per ottenere il certificato secondo il modulo scelto. Nel caso della direttiva macchine ciò è obbligatorio se la macchina in questione è compresa nell’elenco riportato all’All. IV.

A questo punto, verificata la soddisfazione dei cosiddetti RES delle direttive applicabili, il fabbricante –raccolta tutta la documentazione in un fascicolo tecnico- procede alla Dichiarazione di conformità e alla marcatura CE, così come previsto nelle direttive applicate.

·         marcatura CE che un’azienda vuole apporre su una macchina usata, o immessa sul mercato o messa in servizio precedentemente alle direttive attinenti,
Si tratta di individuare quali siano le carenze rispetto alle normative aggiornate. Se si tratta di una macchina soggetta alla 2006/42 CE, bisogna fare l’analisi dei rischi – meglio con la EN 12100:2010 – ed individuare quali requisiti essenziali sono scoperti, per i quali si riscontra un rischio non accettabile e quali siano le misure di protezione da attuare. In generale in questi casi sono da migliorare i livelli di prestazione richiesti dai dispositivi di sicurezza a servizio del sistema di comando (i cosiddetti PLr definiti dalla EN 13849). Magari qualche relay da aggiungere. E per ultimo verificare la rispondenza ai requisiti della direttiva LVD (2006/95 CE), che si dà per soddisfatta applicando la direttiva macchine (All. I punto 1.5.1) in genere applicando la EN 60204.
Chi ha apportato le modifiche, o si occupa della messa in servizio, si assume le responsabilità del lavoro svolto e appone la marcatura CE e firma la Dichiarazione di conformità.
Chi invece ha già la macchina installata e in uso, e che ritiene non vi siano modifiche da fare, o molto poche, invece di marcare CE la macchina (al posto del reale fabbricante) può chiedere una Perizia asseverata sul rispetto delle prescrizioni dettate dall’All. V del TU 81 /08 – trattando la macchina o apparecchiatura come attrezzatura di lavoro.

·         marcatura CE che un venditore deve apporre su un prodotto da lui acquistato in Europa e su cui vuole apporre il suo marchio,
Chi deve apporre la marcatura e conseguentemente assicurare la conformità del prodotto ai requisiti fondamentali applicabili è il produttore, perché infatti egli, possedendo le conoscenze dettagliate relative al  processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. 
Nel caso in cui un’azienda decida di apporre il suo marchio sul prodotto, si assume tutte le responsabilità del produttore, quindi si deve assicurare che i prodotti che immette sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano rischi. Quindi si deve accertare che che siano state effettuate le appropriate procedure di valutazione della conformità e che la marchiatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.
Ancora: in base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto. Ovviamente se si tratta di un prodotto la cui procedura di certificazione richiede l’intervento dell’ente terzo, notificato, bisogna rivolgersi all’ente stesso per poter marcare con i suoi riferimenti il prodotto stesso.

·         marcatura CE di un prodotto importato da extra UE.
Nel caso in cui il fabbricante non abbia sede nella Comunità è invece L’IMPORTATORE che si deve far carico di tutti gli obblighi. Poiché è necessario garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a tutti i requisiti comunitari applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti.
È previsto pertanto che gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato dei prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano rischi residui non accettabili.
Per lo stesso motivo è previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le appropriate procedure di valutazione della conformità e che la marchiatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

Ancora: in base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto.

Quindi l’importatore, sia che metta il proprio nome e il proprio marchio, sia che lasci la marcatura apposta dal fabbricante extra-UE, si assume tutte le responsabilità: deve quindi chiedere al produttore tutti i test report eseguiti sul prodotto, ed effettuare inoltre una valutazione dei rischi, anche  direttamente nel caso in cui non si coprano tutti i RES con i soli test, e averne documentazione.
Ovviamente se si tratta di un prodotto la cui procedura di certificazione richiede l’intervento dell’ente terzo, notificato, bisogna rivolgersi all’ente stesso per poter marcare con i suoi riferimenti il prodotto stesso


Infine è necessario che l’importatore si assicuri della qualità e affidabilità del processo di fabbricazione, in modo che la valutazione eseguita su dei campioni (che hanno subito i test ad esempio) rappresenti effettivamente quella dei prodotti messi in commercio. Per questo in generale consiglia di rivolgersi a fabbricanti certificati ISO 9000:2008, in modo che ci sia un ente terzo riconosciuto che verifica sul posto la correttezza del sistema di gestione, in modo che non siano apportate modifiche senza le conseguenti azioni chieste dalle direttive europee applicabili.

martedì 14 maggio 2013

Documenti Pompe per Acqua - Consumo energetico Etichetta


La documentazione richiesta dall’UE per POMPE PER ACQUA.

L’Unione Europea vuole che i progettisti di queste apparecchiature modifichino il prodotto in modo da renderlo eco-compatibile. Il consumo di elettricità attuale, ed il conseguente quantitativo di emissioni di CO2 è molto elevato, ed è riducibile con i nuovi criteri.
Questo viene attuato nel quadro della direttiva 2009/125 CE (eco design) e richiede il rispetto delle specifiche riportate nell’All. II, del Regolamento 547/2012, già a partire da gennaio 2013, così come il rispetto delle informazioni obbligatorie.
Importare questo tipo di pompe richiede la dichiarazione di conformità – come documento essenziale assieme alla marcatura CE – ma soprattutto per chi importa l’ottenere dal fabbricante il test report relativo che documenta il rispetto delle specifiche obbligatorie.

Come fare a sapere se questo regolamento riguarda le pompe che si stanno trattando?
I modelli coinvolti sono:pompe ad aspirazione assiale con supporto (ESOB), pompe ad aspirazione assiale monoblocco orizzontale (ESCC), pompe ad aspirazione assiale monoblocco in linea (ESCC), pompe verticale multistadio (MS-V) e pompe sommersa multistadio (MSS).
A partire dal 1 gennaio 2013 sulle targhe identificative delle pompe dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
·         tipo di pompa e dimensioni
·         anno di fabbricazione
·         indice di efficienza minimo ed efficienza idraulica
·         identificazione del fabbricante

lunedì 13 maggio 2013

Etichetta consumo energetico Prodotti elettrici - Ecodesign ERP


Ventilatori, pompe e circolatori, led e lampade varie, caricabatterie e ricevitori digitali:
Si sente parlare di ECODESIGN oppure DI ERP?

Chi produce o importa apparecchiature che comportano alto consumo energetico e grandi volumi di vendita a livello europeo è coivolto.
Biosgna informarsi:
“ErP” sta per “Energy related Products”. L‘obiettivo della Direttiva ErP 2009/125/CE è quello di ridurre il consumo energetico dei prodotti interessati mediante una progettazione ecocompatibile (“eco-design”). A tale scopo, per ogni gruppo di prodotti vengono stabiliti standard validi a livello di UE.

Cosa guardare:
Regolamenti della Commissione  recanti misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative a:

·         Regolamento (CE) n. 641/2009:  = circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
·         Regolamento (CE) n. 640/2009 = i motori elettrici –   EN 60034-2-1 e 60034-30
·         Regolamento (UE) n. 327/2011  = ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW
·         Regolamento (UE) n. 1194/2012 = lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature
·         Regolamento (CE) n. 244/2009 = lampade non direzionali per uso domestico –
·         Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 = l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (dal 1 sett 2013).
·         Regolamento (CE) n. 245/2009 =  lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
·         Regolamento (CE) n. 278/2009 = consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (EN 50563)
·         Regolamento (CE) n. 107/2009 = ricevitori digitali semplici
·         Regolamento (CE) n. 1275/2008  = consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (EN 50564)
Regolamento (UE) n. 547/2012  = pompe per acqua