Controllo Documentale

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giovedì 20 giugno 2013

Valutazione Rischio Macchina - Uso scorretto Prevedibile - Perizia Civile Penale

Quando si mette in commercio – si mette in servizio - una Macchina, una attrezzatura, un dispositivo, troppo spesso ci si dimentica una valutazione importante.

Di solito il fabbricante si sente molto sicuro del suo prodotto, e pensa che sia davvero molto sicuro, in condizioni normali di utilizzazione.
… in condizioni normali.

Ma non bisogna dimenticarsi e tralasciare di valutare i rischi derivanti da usi SCORRETTI ma prevedibili.

Infatti il primo passo nel processo di valutazione dei rischi descritto nel principio generale della normativa impone al fabbricante di considerare anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina.

Certamente non è previsto che il fabbricante della macchina tenga conto di tutti i possibili usi scorretti della macchina. Tuttavia, taluni tipi di uso scorretto, che sia intenzionale o involontario, sono prevedibili sulla base dell’esperienza dell’uso passato dello stesso tipo di macchina o di macchine analoghe, delle inchieste su infortuni e delle conoscenze sul comportamento umano –

Per lavorare bene e restare tranquilli meglio applicare la norma EN ISO 12100-1. Essa fornisce i seguenti esempi dei tipi di uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere eventualmente in considerazione:
perdita di controllo della macchina da parte dell’operatore;
reazione istintiva di una persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l’uso della macchina;
comportamento derivante da mancanza di concentrazione o noncuranza;
scelta comportamento derivante dall’adozione della “linea di minor resistenza” nell’esecuzione di un compito;
comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze;
di comportamento di alcune persone (bambini, persone disabili).


Specialmente quando mettiamo sul mercato, mettiamo in funzione una macchina che magari abbiamo solo assemblato, o di cui siamo solo i fornitori e installatori, cerchiamo di non dimenticare questa particolare angolazione della valutazione dei rischi. Secondo la nostra esperienza come DEDO RISORSE troppe volte questa dimenticanza diviene molto costosa in termini di conseguenze civili e penali.

martedì 18 giugno 2013

Etichetta Pellicce e prodotti di Pellicceria in Italia e Svizzera

Quale etichetta mettere sulle pellicce o prodotti di pellicceria? In Italia e in Svizzera le regole sono diverse. Qui proviamo a darne un piccolo spunto.

La normativa svizzera vuole molte più informazioni in etichetta rispetto a quella europea.

Etichetta in Svizzera: 
Le informazioni da dare sono:
origine: basta l'area geografica -  si può mettere origine sconosciuta
modo di selezione dell'animale: caccia, allevamento in gabbia, branco o mandria - è obbligatorio non si può omettere
quali prodotti di pellicceria sono usate? 
la lingua deve essere scritte in una delle lingue ufficiali svizzere, ovviamente dipende da dove lo vendete.

Sotto il profilo giuridico, l’obbligo di dichiarazione si fonda sulla legge sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). 

Di fatto la normativa Elvetica è molto più severa.


Etichetta nell'Unione Europea
Le informazioni obbligatorie da scrivere sono: Contiene parti non tessili di origine animale

riferimenti normativi
Per quanto riguarda l'Unione Europea la normativa vigente prescrive quanto scritto qui sotto.
il parlamento europeo il 18 maggio 2010 ha approvato una proposta di regolamento da cui poi è nato il regolamento europeo 1007/2011.
In entrambi i testi è regolamentato il testo da mettere in etichetta per quanto riguarda i materiali di origine animale. Nel regolamento attualmente in vigore 1007/2011 dice espressamente all'articolo 12 di scrivere:"Contiene parti non tessili di origine animale".
Nell'allegato I dello stesso regolamento nelle righe 2 e 3 cita tutti gli animali. 
Di fatto questo problema lo avete anche per la vendita all'interno dell'Unione Europea. Vi ho copiato i punti dalla normativa per rendere l'informazione più completa.
Adesso la domanda che vi faccio io è: sapete indicare in % quanto e cosa inserite nel prodotto?


Regolamento Europeo 1007/2011

considerando quanto segue:
(8) È opportuno stabilire norme per l'etichettatura e il con­trassegno di taluni prodotti tessili che contengono parti  non tessili di origine animale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'eti­chettatura o contrassegno dei prodotti tessili che conten­gono tali parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero essere fuorvianti.
Articolo 12
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
ALLEGATO I
Elenco delle denominazioni delle fibre tessili
denominazione 
2. alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»
3. pelo o crine con o senza  indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)
descrizione delle fibre
2. peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3. peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
considerando quanto segue:
(21)  Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale

Articolo 11
Materiali di derivazione animale
1.  Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.
2.  Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro il ... (9) e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.
3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.
articolo 2 
ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.
Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili :
  
a)
i prodotti contenenti almeno l«80% in peso di fibre tessili;
  
b)
i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l«80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni;
  
c)
le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, purché tali parti o fodere costituiscano almeno l«80% in peso del prodotto completo;
  
d)
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Articolo 3
Definizioni
g)
per «etichettatura» s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

lunedì 17 giugno 2013

Etichetta Marcatura CE LED

Il contenuto minimo da mettere sul packaging e/o sull’etichetta è:
1. denominazione legale o merceologica del prodotto
2. nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
3. paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
4. eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
5. materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
6. istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).
7. Marchio CE come descritto in questo fascicolo
Inoltre va inserito un manuale di istruzioni con all’interno la dichiarazione di conformità presente nel Fascicolo Tecnico.
 Regolamento Europeo 1194/2012
Allegato II
3. REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
In tutte le forme di informazione sul prodotto, l’espressione «lampada a risparmio di energia» o dichiarazioni promozionali analoghe riferite al prodotto e riguardanti l’efficacia della lampada possono essere utilizzate solo se l’indice di efficienza della lampada (calcolato secondo il metodo fissato al punto 1.1 del presente allegato) è uguale o inferiore a 0,40.
3.1.1 Informazioni indicate sulla lampada stessa
Per le lampade diverse dalle lampade a scarica ad alta intensità, il valore e l’unità (lm, K e °) del flusso luminoso nominale utile, della temperatura di colore e dell’angolo nominale del fascio di luce sono indicati con un carattere leggibile sulla superficie della lampada, previa inclusione delle informazioni in materia di sicurezza quali potenza e tensione, se vi è spazio sufficiente sulla lampada stessa senza ostruire indebitamente la luce proveniente dalla stessa.
Se vi è spazio solo per uno dei tre valori, si indica il flusso luminoso nominale utile. Se vi è spazio solo per due valori, si indicano il flusso luminoso nominale utile e la temperatura di colore.
3.1.2. Informazioni da indicare in maniera visibile sull’imballaggio e sui siti web a libero accesso prima dell’acquisto da parte dell’utilizzatore finale
Le informazioni di cui ai punti da a) fino a o) in appresso sono presentate su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore.
Se il prodotto è commercializzato in un imballaggio contente le informazioni che devono essere indicate in maniera visibile prima dell’acquisto da parte dell’utilizzatore finale, le informazioni devono essere indicate in modo chiaro ed evidente sull’imballaggio.
Le informazioni non devono riportare esattamente le stesse espressioni presentate di seguito. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, illustrazioni o simboli.
a)  Il flusso luminoso nominale utile indicato in un carattere tipografico di dimensioni almeno doppie rispetto all’indicazione della potenza nominale della lampada;
b)  la vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita nominale);
c)  la temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin nonché graficamente o verbalmente;
d)  Il numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada;
e)  il tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se inferiore a 1 secondo);
f)  se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo. In questo caso sul sito web del produttore si pubblica anche un elenco di variatori compatibili;
g)  se la lampada è progettata per un uso ottimale in condizioni non standard (per esempio una temperatura ambiente Ta ≠ 25°C o se è necessaria una specifica gestione termica), è necessario fornire informazioni su tali condizioni;
h)  le dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro massimo);
i)  l’angolo del fascio di luce nominale espresso in gradi;
j)  se l’angolo del fascio di luce è ≥ 90° e il suo flusso luminoso utile definito al punto 1.1 del presente allegato è misurato in un cono a 120°, si avverte che la lampada non è idonea all’illuminazione di accento;
k)se l’attacco della lampada è del tipo standard utilizzato anche con lampade a filamento ma le dimensioni della lampada differiscono da quelle della lampada a filamento che si intende sostituire, è inserita un’illustrazione che raffronta le dimensioni delle due lampade;
l)  è consentito indicare che la lampada è del tipo elencato nella prima colonna della tabella 6 solo se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° (Φ90°) non è inferiore al flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6 per la potenza più bassa fra le lampade dello stesso tipo. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 8;
m)  è consentito indicare la dichiarazione di equivalenza relativa alla potenza del tipo di lampada sostituita solo se la lampada è del tipo elencato alla tabella 6 e se il flusso luminoso della lampada in un cono a 90° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento riportato nella tabella 6. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 7. Per le lampade a LED è inoltre molti­ plicato per il fattore di correzione della tabella 8. I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza dichiarata equivalente della lampada (arrotondata a 1 W più vicino) sono calcolati con un’interpolazione lineare tra due valori adiacenti.
3.1.3 Informazioni da rendere disponibili su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore
Come minimo, le informazioni in appresso devono essere espresse almeno come valori.
a)  Le informazioni specificate al punto 3.1.2;
b)  la potenza nominale (precisione: 0,1 W);
c)  il flusso luminoso utile nominale;
d)  la vita nominale della lampada;
e)  il fattore di potenza della lampada;
f)  il fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale (fatta eccezione per le lampade a filamento);
g)  il tempo di innesco (espresso in X,X secondi);
h)  la resa del colore;
i)  la coerenza dei colori (solo per i LED);
j)  l’intensità di picco dichiarata espressa in candele (cd);
k)  l’angolo del fascio dichiarato;
l)  se prevista per un uso esterno o per applicazioni industriali, un’indicazione a tal proposito;
m)  la distribuzione dello spettro di potenza nella gamma 180-800 nm.
Se la lampada contiene mercurio:
1.       n)  istruzioni per la rimozione e il trattamento dei frammenti della lampada in caso di rottura accidentale;
2.       o)  raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita per un riciclaggio conforme alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3.4 Requisiti in materia di informazioni sul prodotto delle unità esterne di alimentazione delle lampade
Dalla fase 2, le seguenti informazioni sono pubblicate su siti web ad accesso libero e in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna dal produttore:
— l’indicazione che il prodotto è destinato a essere usato come unità esterna di alimentazione di una lampada; — se del caso, l’avvertenza che il prodotto può essere utilizzato a vuoto.

Le informazioni previste dal regolamento 244/2009 non sono sempre obbligatorie, bisogna sempre controllare la destinazione di uso dell'apparecchio a LED.

Informazioni minime da mettere in etichetta per i LED ad uso domestico
Applicazione del regolamento europeo 244/2009
Allegato II
3. REQUISITI RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO PER LE LAMPADE
Per le lampade non direzionali per uso domestico, a partire dalla fase 2 devono essere fornite le informazioni indicate di seguito, salvo indicazione contraria.

3.1. Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale
Le informazioni non devono riportare esattamente le stesse espressioni presentate di seguito. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, figure o simboli.
I seguenti requisiti in materia di informazione non si applicano alle lampade a filamento che non soddisfano i requisiti di efficacia della fase 4.

a) Quando la potenza nominale della lampada è indicata al di fuori dell'etichetta energetica di cui alla direttiva 98/11/CE, anche il flusso luminoso nominale della lampada deve essere indicato separatamente in un font almeno doppio rispetto a quello utilizzato per indicare la potenza nominale della lampada al di fuori dell'etichetta.
b) Vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita caratteristica).
c) Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada.
d) Temperatura di colore (espressa anche in Kelvin).
e) Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se minore di 1 secondo).
f) Se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo.
g) Se la lampada è progettata per l'uso ottimale in condizioni non standard (ad esempio una temperatura ambiente Ta ≠ 25 °C), è necessario fornire informazioni su tali condizioni.
h) Dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro).
i) Se sull'imballo è indicata l'equivalenza con una lampada a incandescenza, la potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) deve corrispondere al valore indicato nella tabella 6 per il flusso luminoso della lampada contenuta nell'imballo.
I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) devono essere calcolati con un'interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

Imballaggi
Gli imballaggi del prodotto sono distinti in due tipologie:
• il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.) a diretto contatto con il prodotto;
il contenitore secondario, che rappresenta l’astuccio, la confezione di cartone, o altro che racchiude l’imballaggio primario.

A questi possono essere aggiunti altri dispositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.),   che possono essere allegati al prodotto qualora non vi sia spazio sufficiente per riportare le informazioni sui contenitori.
Corretto smaltimento
Sugli imballaggi o sulle etichette possono figurare indicazioni o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione “ecologicamente” corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il suo riciclaggio.
Sono indicazioni facoltative, poiché la legge comunitaria e nazionale non prescrive alcun obbligo in merito, tuttavia largamente utilizzate dagli operatori in modo volontario per facilitare le operazioni di smaltimento.
Non disperdere nell'ambiente
I pittogrammi "uomo/donna col cestino" indicano che la confezione deve essere dispersa nei contenitori della raccolta differenziata.
I pittogrammi con il cestino che appaiono raffigurati in varie modalità, quali ad esempio quelle sotto riportate, rappresentano un invito generico a non disperdere
l’imballaggio nell’ambiente dopo l’uso; ci ricordano che i rifiuti non vanno abbandonati ma riposti negli appositi contenitori, e possono essere sostituiti o accompagnati da frasi descrittive quali “non disperdere nell’ambiente”. Sono anche questi di carattere volontario.
Il diffusissimo simbolo dell’omino stilizzato che usa il cestino è stato reso obbligatorio in Italia in sostituzione della dicitura “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso” dal DM 28/6/1989. Il marchio aveva come scopo quello di incoraggiare lo smaltimento responsabile degli imballaggi o dei prodotti dopo l’uso. La legge è stata abrogata nel 2002 per incompatibilità con le vigenti disposizioni della comunità europea, tuttavia il simbolo è ancora usato su base volontaria da molti produttori e rappresenta uno dei simboli più frequenti, pur non essendo obbligatorio in nessun Paese del Mondo.
Materiale Imballaggio
Le sigle più frequenti sono:
ACC: indica che il contenitore è in acciaio (banda stagnata) e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.
AL: indica che il contenitore è di alluminio e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.
CA: indica che si tratta di carta accoppiata a materiale non riciclabile e pertanto deve essere buttata nei rifiuti misti.
PE: indica che la plastica è composta da polietilene.
PET: indica che la plastica è composta da polietilenereftalato.
PP: indica che la plastica è composta da polipropilene.
PS: indica che il contenitore è di polistirolo.
PVC: indica che la plastica è composta da polivincloruro.

VE: indica che il contenitore è di vetro.

venerdì 14 giugno 2013

Marcatura CE: Installatore e produttore di macchine - confusione dei ruoli e responsabilità tra cliente e fornitore


I problemi di oggi del fornitore installatore di macchine

I fornitori e i fabbricanti di macchine e apparecchiature affrontano, per vendere al meglio, le condizioni e situazioni di fornitura le più differenti.
Le domande che ci pongono riguardano ad esempio come comportarsi per
·       la certificazione di macchine da loro fornite ma installate direttamente dal cliente – utilizzatore, e magari comunque collaudate da loro;
·       la certificazione di macchine da loro fornite ma collegate e installate direttamente dal cliente – utilizzatore, e magari comunque collaudate da loro
·       la certificazione di più macchine collegate tra di loro (di più fornitori) installate e collaudate sempre da loro,
·       la certificazione di macchine con componenti importanti per la sicurezza acquistati (altri fornitori) e installati da loro.
Succede magari quando il loro cliente non paga perché contesta la regolarità e la sicurezza della macchina fornita tramite il proprio servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
In altre parole: cosa fare, come vendere, marcare, fatturare e farsi pagare,  quando il cliente vuole ad esempio occuparsi direttamente per i collegamenti elettrici, o per certe sicurezze (protezioni fisse), o per certi componenti strutturali (incastellature)? Come installare - mettere in servizio, per fatturare a marcare correttamente?
Il tutto si può sintetizzare così:
Quando si fornisce una propria macchina, nel senso che è progettata dalla nostra azienda e fatturiamo noi la gran parte di quello che viene installato, ma per motivi o accordi contrattuali, non si può provvedere a fornire tutto,  ci si trova nella situazione di aver difficoltà a marcare CE, perché non si consegna un prodotto di cui si controllano tutti i requisiti.

Primo passo per capire che fare: leggiamo la Guida UE:
Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione.

In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell’articolo 5.

Di norma gli elementi che costituiscono una macchina, e meglio ancora un insieme di macchine, sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso.

Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell’insieme, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore.

Secondo passo: chiariamo le responsabilità
Se all’atto della messa in servizio non si è in grado di controllare quanto avvenuto in tutto il processo di assemblaggio e installazione, non è possibile correttamente marcare CE, perché mancano informazioni fondamentali.
In pratica se i collegamenti elettrici, che fanno parte dell’equipaggiamento elettrico della macchina, sono stati eseguiti da impresa incaricata dal cliente o da un suo elettricista, non si è in grado di garantire il rispetto delle EN 60204 (sicurezza dell’equipaggiamento elettrico).
Quindi se si deve necessariamente marcare CE (per motivi contrattuali, perché così è stata venduta la macchina) e rilasciare la dichiarazione di conformità, si deve controllare con cura quello che ha fatto l’elettricista, farsi dare eventuali schemi o altri riferimenti, magari effettuare qualche test come richiesto appunto dalla EN 60204.
Se invece quello che non si fornisce ad esempio è il quadro elettrico, addirittura: allora posso pensare alla mia macchina come a una “quasi-macchina”. Si deve dare le opportune istruzioni scritte al fabbricante del quadro, per la parte soprattutto relative alle sicurezze e al sistema di comando, e non si marcherà CE, ma si produrrà una Dichiarazione di incorporazione.
Se invece si acquista un componente importante della macchina (ad esempio il telecomando) e si fa messa in servizio: si deve controllare accuratamente la idoneità dell’apparecchio acquistato. Comportandosi come semplice distributore si dovrebbe in generale esercitare la dovuta diligenza rispetto alla macchina che si installa o si fornisce, sapere a quali normative è soggetta ed evitare di fornire macchine che siano palesemente non conformi alla direttiva macchine.
Tuttavia, non si può farsi carico di verificare direttamente la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine, perché mancano le informazioni del Fascicolo tecnico.

Ma, essendo anche installatori e incaricati della messa in servizio, sicuramente il componente va inserito e integrato nella valutazione dei rischi complessiva della macchina, per accertare che non sussistano rischi residui da valutare e ridurre, o usi scorretti ragionevolmente prevedibili da prevenire e i cui rischi vanno valutati introducendo idonee misure di prevenzione e protezione.