Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

giovedì 26 settembre 2013

Abbiamo aperto un nuovo sito specializzato sul tecnico legale

Abbiamo aperto un nuovo sito web specializzato.
Tecnico Legale è il nostro nuovo sito web che parla delle perizie tecniche in processi civili e penali riguardanti la sicurezza dei prodotti e dei macchinari.

Oramai è un mercato importante per noi e abbiamo deciso di creare uno spazio dove diffondere tutti i nostri contenuti che riguardano le perizie tecniche. 
Potete vederlo al seguente indirizzo web:
www.tecnicolegale.com

venerdì 30 agosto 2013

Marcatura e istruzioni dello scomparto delle batterie ricaricabili

Marcatura e istruzioni dello scomparto delle batterie ricaricabili 

Lo scomparto delle batterie negli apparecchi che incorporano batterie che sono destinate ad essere sostituite dall'utilizzatore, devono riportare l'indicazione della tensione delle batterie e la portata dei terminali.
Se vengono utilizzati dei colori, il terminale positivo deve essere indicato in rosso e il terminale negativo in blu. Il coloro non deve essere l'unico indicatore della polarità.
Le istruzioni per l'uso devono fornire indicazioni riguardo l'operazione di carica. 
Le istruzioni per l'uso degli apparecchi che incorporano batterie destinate ad essere sostituite dall'utilizzatore devono includere le seguenti indicazioni:
il riferimento del tipo di batteria
l'orientamento della batteria con riferimento alla polarità
il metodo di sostituzione delle batterie
dettagli riguardo l'eliminazione in sicurezza delle batterie scariche
avvertenza contro l'uso di batterie non ricaricabili
come comportarsi in caso di perdite dalle batterie

Le istruzioni per l'uso devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento
l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando si rimuovono le batterie
le batterie devono essere eliminate in modo sicuro


Le marcature, diverse da quelle associate alle batterie, devono essere poste sulla parte dell'apparecchio che viene collegata alla rete di alimentazione

giovedì 29 agosto 2013

Controlli della Guardia di Finanza in azienda: come comportarsi ed evitare anche frodi e truffatori


Controlli della Guardia di Finanza in azienda: come comportarsi ed evitare anche frodi e truffatori
Ecco una breve guida su cosa fare quando la Guardia di Finanza viene a controllare i prodotti presso di voi. Sempre nel rispetto dei ruoli, gli agenti devono verificare lo stato delle cose e registrarlo su un verbale, noi che riceviamo la visita siamo cittadini onesti e non abbiamo nulla da temere e nascondere. Ci dobbiamo però difendere da possibili errori e dimenticanze o superficialità dovute alla persona e non al ruolo. 

1 Prima di farli entrare nelle aree aziendali è meglio fermarsi all'ingresso e chiedere i documenti per identificare gli agenti e registrare i dati su un foglio. Tesserino di riconoscimento e carta d'identità. Come si fa con i visitatori normalmente in azienda anche per motivi di sicurezza. 
2 Gli UPG non si possono rifiutare, in caso contrario chiamate il 112 o 113, segnalando che ci sono delle persone che vogliono entrare come UPG e si rifiutano di farsi identificare. Potrebbero anche essere truffatori o ladri.
3 Richiedete sempre la “Carta o Foglio di Servizio” e Fotocopiatela. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio. Lo hanno sempre.
4 Sul “Foglio di servizio” sono elencati i nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione, il foglio potrebbe essere stato rubato.
5 Chiamate subito almeno due testimoni. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6 Procuratevi sempre una macchina fotografica o una videocamera. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7 Se avete da fare, non interrompetevi. Esiste anche la “Turbativa di Lavoro”. Esempio del ristoratore che viene visitato durante l’ora di pranzo. Sembra brutto, ma potete ragionevolmente dire che  siete indaffarati e che non avete tempo in quel momento.
8 Non firmate mai alcun verbale. Firmare vuol dire accettare tutto quello che hanno scritto.
9 Ricordate: possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10 L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
11 Se avete il coraggio potete riprendere con la videocamera o con lo smartphone le operazioni che fanno presso di voi, in modo tale da poter contestare un verbale impreciso o scritto male.

martedì 27 agosto 2013

Acquistare un cosmetico, cosa controllare sulla confezione?

Acquistare un cosmetico, cosa controllare sulla confezione?
Durata minima di un cosmetico
Indica il termine entro il quale il prodotto cosmetico mantiene le sue caratteristiche di salubrità e la funzione per cui si vende, se correttamente conservato.
Le modalità di indicazione della data di durata minima (ddm) variano a seconda che essa sia inferiore o superiore a 30 mesi (2 anni e mezzo), ed è calcolata sulla base di analisi effettuate dal responsabile commerciale sulla “shelf life” (durabilità) del prodotto.
Se la ddm è inferiore a 30 mesi deve essere indicato il mese e l’anno (oppure il giorno, il mese e l’anno) preceduto dalla dicitura “Da usare preferibilmente entro ...” o utilizzando il pittogramma riportato in Figura A (allegato VII del nuovo Reg. Ce 1223/09).
Superato il termine il prodotto cosmetico perde la funzionalità e le caratteristiche di salubrità, e non può essere più commercializzato.


Figura A - Pittogramma della data di durata minima
Se invece la ddm è superiore a 30 mesi deve essere utilizzato il PaO che deriva dall’inglese “Period after Opening”. Significa il periodo fino a quando il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore e si indica utilizzando il pittogramma riportato in Figura B (all. VI bis della Legge 713/1986) che rappresenta un barattolo di crema aperto.
L’indicazione “12 M”, posta all’interno o al fianco del vasetto, indica che il cosmetico mantiene le sue caratteristiche di salubrità entro 12 mesi dalla data di apertura..


12M



Figura B- Pittogramma del PaO
Se necessario, l’indicazione della ddm deve essere integrata dalle modalità che il consumatore deve adottare per garantire la corretta conservabilità del prodotto (es. “tenere lontano da fonti di calore”, “non esporre alla luce”, ecc.).
Il simbolo PaO può non comparire su quei cosmetici che per loro natura non presentano un rischio di alterazioni significativo quali, ad esempio:
-prodotti confezionati in contenitori che ne impediscono la contaminazione (es. aerosol e in generale tutte le confezioni che evitano un contatto diretto del prodotto con l’esterno);

-i prodotti ostili alla crescita di microrganismi (ad esempio cosmetici ad alto contenuto di alcool, con pH molto alto o molto basso, con bassa presenza di acqua libera, ecc.).

lunedì 26 agosto 2013

GIOCATTOLI – PICCOLI ELETTRODOMESTICI – ELETTROTUTENSILI: PER ACQUISTARE PRODOTTI SICURI ATTENZIONE ALLA MARCATURA CE

GIOCATTOLI – PICCOLI ELETTRODOMESTICI – ELETTROTUTENSILI:
PER ACQUISTARE PRODOTTI SICURI ATTENZIONE ALLA MARCATURA CE

Quando si va in negozio, ma specialmente se si compra on line, è necessario stare molto attenti alla MARCATURA CE.
La maggior parte dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori europei si attiene alla legislazione, tuttavia è bene che anche i consumatori facciano la loro parte.

Cos’è la MARCATURA CE?
Tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri (Codice del consumo). Ma non basta:  l’Unione europea (UE) ha emesso una specifica legislazione sulla sicurezza di determinate categorie di prodotti: i fabbricanti devono redigere una dichiarazione esplicita rintracciabile nelle informazioni sul prodotto, con cui attestano che i loro prodotti sono sicuri ,ed apporre la marcatura CE. Gli importatori devono assicurare che il fabbricante abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti ai fini del rilascio della dichiarazione e della apposizione della marcatura CE, mentre i distributori-centri commerciali-negozianti  devono agire con la dovuta diligenza per verificare che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ed essere in grado di garantire che gli eventuali prodotti non sicuri siano ritirati dal mercato.
È importante sapere che la marcatura CE non indica che i prodotti sono stati riconosciuti come sicuri dall’Unione europea o da un’altra autorità!
Sono i fabbricanti che sono tenuti a garantire che i loro prodotti siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione applicabile. A tal fine essi valutano i possibili rischi anche ricorrendo, ad esempio, a test su campioni di prodotto. Una volta completata la verifica di conformità del prodotto, devono apporre la marcatura CE.
La responsabilità dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri e conformi ricade interamente su fabbricanti, importatori e distributori.
Infine attenzione:
Per certi prodotti che presentano un rischio intrinseco più elevato come i dispositivi medici, giocattoli, gli occhiali, le caldaie a gas o le motoseghe, il fabbricante non può verificare la sicurezza da solo. In tali casi è un’ente indipendente riconosciuto, che deve verificare la sicurezza. Solamente al termine di tali controlli il fabbricante potrà apporre la marcatura CE, con il marchio CE affiancato da 4 cifre che indicano l’ente indipendente.

Chi compra giocattoli – per salvaguardare i bambini e comportarsi con intelligenza – può anche leggere:

Attrezzature sportive Montagna - Marcatura CE

Le attrezzature sportive per la montagna sono spesso dispositivi di protezione individuale in quanto assicurano la vita della persona.
Ogni attività sportiva in montagna comporta dei rischi specifici che cambiano a seconda dell'attività sportiva. 
Nel caso di scalate le attrezzature più comuni riguardano la protezione dai rischi di:
caduta dall'alto
rischio termico
scivolamento
e cosi via...

e quindi assolutamente obbligatorio per chi vende prodotti in questo campo o li mette a disposizione di altri utilizzare strumenti che rispettino le norme qui sotto elencate. 
La prima verifica da fare è che ci sia la marcatura CE con 4 cifre accanto che identificano l'ente di controllo. 

Ad esempio queste norme tecniche garantiscono una corretta fabbricazione del prodotto.
UNI EN 958:2011
Attrezzature per alpinismo - Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata -  Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 565:2007
Attrezzature per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 
UNI EN 566:2007
Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12276:2000
Attrezzature per alpinismo - Ancoraggi regolabili - requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12346:1999
Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale in latrice e strutture per scalate  - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13089:2011
Attrezzatura per alpinismo - Utensili da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 893:2011
Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12572-2:2009
Strutture artificiali per scalate - Parte 3: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per le prese per scalata
UNI EN 568:2008
Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 569:2007
Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 564:2007
Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Qui mettiamo i link per approfondire meglio l'argomento.
Testo della direttiva europea sui DPI:
Guida sull'applicazione della direttiva europea 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale:
Elenco norme armonizzate relative alla direttiva europea sui DPI:

Qui copio il campo di applicazione della direttiva sui DPI:
Direttiva 89/686/CEE
AMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati «DPI».
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

 - indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

mercoledì 14 agosto 2013

Firma Dichiarazione Conformita Responsabilità


Quando il fabbricante firma la Dichiarazione di conformità CE cosa succede?

Firmando la dichiarazione di conformita si dichiara esplicitamente:

a) Che è stata consegnata una macchina completa, definita esattamente come tale, e di cui sono definiti i limiti;
b) Che per tale macchina è stata eseguita una completa valutazione dei rischi e che in conseguenza sono state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a ridurre i rischi a livello accettabile;
c) Che tale macchina risponde quindi a tutti i requisiti di sicurezza (RES) previsti dalle direttive attinenti
d) Che è stato predisposto un fascicolo tecnico completo;
e) Che è stato redatto manuale di istruzioni per il montaggio, il funzionamento, la

manutenzione e la disinstallazione, contenente tutte le avvertenze necessarie così
come sono emerse dalla valutazione dei rischi.

venerdì 12 luglio 2013

Installatori e manutentori di montacarichi elevatori qualificati secondo la 37/2008 ?

Chi fa manutenzioni e montaggi per noi su rampe e piattaforme secondo te rientra nell'ambito di attività del Decreto 22 gennaio 2008, n.37? Forse solo per le piattaforme (Art.1 punto f).

Scusa ma la coop mi chiede di specificare la lettera che deve essere riportata all’interno della camera di commercio di un ns. centro assistenza.

Ho guardato meglio.
è l’unica attività che non richiede il progetto per l’installazione-manutenzione.
Quindi non capita di incontrarla in generale e non mi era mai capitato.
Ci vuole l’iscrizione alla camera i commercio ed i requisiti tecnico professionali.
E fare la dichiarazione di conformità della corretta installazione, quando si è in un edifico. Ma non ne vedo la necessità, visto che chi marca CE deve garantire già. E comunque nelle direttive europee l’installatore ha già i suoi obblighi precisi.
In questo caso è davvero un doppione delle direttive ascensori (è citata infatti) e macchine.
Incomprensibile sovrapposizione.
Sembra una delle solite complicazioni burocratiche inutili introdotte …

giovedì 11 luglio 2013

Bassa Tensione Direttiva Macchine Dichiarazione di Conformità CE

domanda:
.....
Il cliente a cui l’abbiamo spedita insieme al resto delle documentazione

continua ad insistere per la certifcazione sulla “bassa tensione”....

risposta:
....
Mandagli quanto scrive la Guida a pag. 210 su  quanto si legge all’All. I della direttiva macchine 2006/42 e DLgs 17/20010:

1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia
elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine. Tuttavia gli
obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio
di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal
presente decreto legislativo. )
___________________________________________
1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1 Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita
ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti
all’energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.
Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul
mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia
elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
§222 Energia elettrica
Il punto 1.5.1 tratta i rischi dovuti all’uso dell’energia elettrica. L’energia elettrica può
essere trasformata in energia meccanica da un motore elettrico o utilizzata, ad
esempio, per generare calore o radiazioni per la lavorazione. L’elettricità statica è
utilizzata anche in taluni processi quali, ad esempio, la verniciatura, la separazione di
materiali o la precipitazione delle emissioni.
I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al
contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono
normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono
normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o
esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle
attrezzature elettriche.
Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le
misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito
generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.
Il secondo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che siano applicabili alla macchina i
requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva bassa tensione (DBT) 2006/95/CE (già
direttiva 73/23/CEE come modificata). La seconda frase del paragrafo precisa che le
procedure della DBT relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio non
sono applicabili alle macchine disciplinate dalla direttiva macchine. Ciò significa che
la dichiarazione di conformità delle macchine oggetto della direttiva macchine non fa

riferimento alla DBT.

mercoledì 10 luglio 2013

Importare Prodotti da Costruzione non Marcati è molto pericoloso


la Marcatura CE è un'attività gestita dal Fabbricante e che in alcuni casi si avvale di un Laboratorio Notificato o Certificato da un Organismo di Certificazione.  Altre attività devono essere gestite esclusivamente dal Fabbricante (o da chi si assume la responsabilità di tale figura), come ad esempio il Controllo di Produzione in Fabbrica, la dichiarazione di conformità e i test di laboratorio da eseguirsi durante il processo produttivo.

e gli importatori? 
Spesso e volentieri gli importatori si assumono questa responsabilità senza troppo controllare la documentazione e senza troppa consapevolezza sui rischi che si assume. 

Quando selezionate il fornitore da cui comprare il vostro prodotto controllate anche la carta. Dovete pretendere i Test report fatti in laboratori credibili con cui dimostrano che il prodotto è conforme agli standard europei.

I test devono dimostrare il rispetto di norme armonizzate. 
Facciamo degli esempi:
UNI EN 14342: Pavimentazioni in legno
UNI EN 14351-1: Serramenti per esterni senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo
UNI EN 1279-5 Vetrocamere
UNI EN 13986 Pannelli a base legno
UNI EN 14509 Pannelli Sandwich

Se all'interno dei pannelli ci sono materiali isolanti bisogna chiedere i test anche di questi componenti. Nel caso di lana minerale la norma tecnica è EN 13163.

Se il fornitore non ha nessun test in una lingua comprensibile, le possibilità di passare i controlli doganali sono molto basse. E' vero che le dogane non controllano qualsiasi cosa passi, ma è una lotteria e il rischio è molto alto. 

Fare i test voi al posto del fabbricante ha dei costi enormi e molto probabilmente vi mette fuori mercato. 
Sicuramente nel mondo ci sono fornitori che fanno al caso vostro e con cui si possono rispettare le regole. Non vi accontentate, cercate sino a quando non trovate quello giusto. Ogni tanto ci capita che alla fine della ricerca lo trovate in Italia o nell'Europa dell'est. Noi siam sempre qui ad aiutarvi e a sostenervi con le nostre competenze.

giovedì 4 luglio 2013

Marcatura CE componenti Caravan - BS EN 1647:2012 305/2011

Ogni prodotto venduto nell'unione europea deve essere sicuro e rispettare degli standard di sicurezza. Questi standard sono dati da regolamenti e direttive europee.
Ogni direttiva  fissa dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare senza i quali il prodotto non può essere venduto.
Per dimostrare che si rispettano questi requisiti, l'importatore deve pretendere all'acquisto di ricevere i test report che dimostrino che il prodotto acquistato risponde alle norme tecniche specifiche.
Le norme armonizzate danno la presunzione di conformità e vi mettono al sicuro.

I caravan devono rispettare la norma tecnica armonizzata BS EN 1647:2012 - Leisure accomodation vehicles. Caravan Holida homes. Habitation requirments relating to health and safety.
Di fatto quando lo assemblate dovete controllare che ne rispettate i requisiti. Non vendetelo senza aver controllato.

I vari componenti che avete comprato dalla Cina a loro volta devono essere certificate in vario modo.

Esattamente nel mese di luglio 2013 (ora), la direttiva prodotti da costruzione è stata aggiornata e sostituita dal regolamento europeo 305/2011.
Alcuni di questi prodotti possono essere marcati o meno a seconda della destinazione di uso o facilmente prevedibile.
Per esempio come: 
  1. isolanti termici, 
  2. elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica,
  3. pavimentazione
  4. ecc.. 
I prodotti qui sotto elencati devono essere marcati CE, avere una dichiarazione di prestazione secondo il regolamento europeo 305/2011.
  1. I pannelli sandwich eps 
  2. I pannelli in legno 
  3. pvc per abbellimento pareti. 
  4. Lamiere di acciaio per copertura tetto
  5. pvc antifiltrazione sotto pavimento
  6. pvc pavimento
  7. grondaie pvc
  8. Serramenti in pv/ devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14351-1
Per quanto riguarda l'acciaio zincato dobbiamo capire dove e come viene usato.

I prodotti sanitari che vanno a contatto con l'acqua devono rispettare il regolamento europeo 1935/2004 e bisogna avere dei test di migrazione - test di rilascio con cui si dimostra che l'acqua non è inquinata.

mercoledì 3 luglio 2013

Presunzione Conformità Marcatura CE con Norme Armonizzate

Prendiamo spunti dalla direttiva macchine e dalla direttiva giocattoli. Tutte le direttive europee seguono la stessa logica in quanto discendono dalla decisione europea 768/2008 e dal regolamento 765/2008 e 764/2008.
Questa decisione fornisce la base con la quale le norme forniscono un livello di protezione garantito dal rispetto dei requisiti essenziali e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la sicurezza e la saluta dei consumatori.
La finalità è garantire la sicurezza, ridurre il numero di prodotti presenti sul mercato non corrispondenti ai requisiti richiesti e migliorare la qualità del lavoro svolto dagli enti competenti in materia di verifica e certificazione di conformità.
La nuova normativa detta regole che non lasciano spazio a interpretazioni e pratiche diverse da quelle espressamente dichiarate e prevede un campo di applicazione esclusivo.
L'obbligo di apporre la marcatura CE si estende a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive che la prevedono e che sono destinati al mercato comunitario.  Tuttavia, le direttive possono escludere  alcuni prodotti che possono pertanto circolare liberamente purchè in possesso di dichiarazioni o certificazioni di conformità e mostrino le informazioni sul fabbricante.

La valutazione della conformità si articola in moduli che riguardano la fase di progettazione, fabbricazione o entrambe.
In generale, però, un prodotto è sottoposto alla valutazione di conformità sulla base di un determinato modulo  che assicura il livello di protezione massimo.
La dichiarazione di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili e che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo previsto.

Le direttive del nuovo approccio impongono, inoltre, al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. 
Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto.

I requisiti essenziali di sicurezza (RES) sono stati fissati a livello comunitario e riguardano principalmente gli aspetti di progettazione e fabbricazione della macchina.
Essi svolgono la funzione di condizione indispensabile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle stesse macchine.
Sono stati definiti “essenziali” poiché sono assolutamente inderogabili (art. 4 DIR 2006/42/CE) e sostituiscono integralmente le prescrizioni nazionali in materia (considerando n.14 e n.18 della DIR 2006/42/CE).
Da quanto sinora illustrato la procedura di valutazione della conformità ai RES deve essere svolta dal fabbricante prima di immettere sul mercato o in servizio la macchina e ciò comporta una valutazione dei rischi in fase di progettazione della macchina stessa.

Tale valutazione richiede una individuazione (nell’ambito dei rischi previsti ed elencato nell’all. 1 della DIR. 2006/42/CE) dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla macchina in esame.
In questo contesto di requisiti essenziali di sicurezza e di procedure di valutazione delle conformità assumono una funzione di strumento di prova della conformità ai requisiti essenziali, le “norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine” (considerando n. 18 della DIR. 2006/42) così come definite dall’art. 2, co. 2, lett. l) della DIR. 2006/42/CE.

Le norme armonizzate assumono il valore di “presunzione legale di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza se soddisfano i requisiti precisati all’art. 7 co. 2 DIR. 2006/42/CE con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo della macchina o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.
Un rischio “occulto” non è più tale nel momento che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o qualsiasi altro soggetto, per es. lo stesso organo di vigilanza.
Il vizio “occulto” è riconducibile al fabbricante che ad esempio non ha provveduto a valutare tutti i RES.

Le norme tecniche armonizzate
prevede un sistema di “presunzione legale” sulla base del quale i prodotti conformi alle norme nazionali  che recepiscono le norme armonizzate europee si considerano conformi ai “requisiti essenziali” di sicurezza. Questa è  una facilitazione per i fabbricanti, i quali potranno, nella fabbricazione del prodotto, da un lato, fare affidamento sulle specifiche costituite da  norme tecniche armonizzate in ambito comunitario e, dall’altro lato, si troveranno sollevati, qualora abbiano rispettato le suddette norme tecniche, dall’onere di dover dimostrare alle Autorità, in caso di contestazione, la conformità del prodotto ai “requisiti essenziali“. 
Nel caso un cui si decide di non rispettare le norme tecniche europee armonizzate nell’ambito della direttiva. In tal caso é infatti obbligo del “fabbricante” garantire la conformità del prodotto medesimo ai “requisiti essenziali” attraverso l’ottenimento di un “attestato CE di tipo” da parte di un organismo autorizzato il quale,   verificare il rispetto dei “requisiti essenziali” da parte del fabbricante.  una disposizione relativa alla “presunzione di conformità” conferita dal rispetto dalle norme tecniche armonizzate. Si rileva, però, al riguardo, che a differenza del passato, viene operato un riferimento diretto alle norme tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e non già alle norme tecniche nazionali che recepisco le norme armonizzate, cosicché ai fini della presunzione di conformità risulta sufficiente la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’ Unione Europea.

Nel caso in cui scade la norma armonizzata o non è applicata in modo completa decade anche la presunzione di conformità.
In questo caso si prevede in maniera analitica i casi in cui risulta necessario effettuare un “esame CE” del tipo:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza; 
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte; 
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione; 
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.”