Spesso i clienti ci pongono la stessa domanda:
"cosa devo fare per la direttiva macchine?"
Ogni impresa che immette un prodotto nel mercato è responsabile di quello che vende e deve mettere in condizione l'utilizzatore di usarlo in sicurezza.
Partendo da questo principio l'Unione Europea prescrive la redazione di un fascicolo tecnico, di un manuale di uso e manutenzione e della dichiarazione di conformità.
Il primo è segreto industriale, gli altri 2 vanno consegnati al cliente.
La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal datore di lavore e dichiara che il prodotto è sicuro e rispetta tutte le regole prescritte per quel prodotto.
Se vuoi approfondire visita i nostri siti dedicati direttiva macchine e nuova direttiva macchine dove trovi spiegata bene la vecchia e la nuova direttiva.
giovedì 6 maggio 2010
Accessori di sollevamento - Marcatura CE
Con l'entrata in vigore della nuova direttiva macchine gli accessori di sollevamento sono entrati nel suo campo di applicazione.
Ciò implica tutta una serie di adempimenti e di problemi nuovi da risolvere...
dalla redazione del fascicolo tecnico a dove e come apporre la marcatura CE su prodotti con spazio eccessivamente ridotto. Ovviamente c'è una soluzione tecnica ottimale per tutto, ma trovarla non è sempre cosi semplice.
Ricordiamo le definizioni di:
macchina:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per
essere installato e che può funzionare solo dopo essere
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al
terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g),
che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta;
accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono
la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico
oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente.
Anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento;
catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e
costruite a fini di sollevamento come parte integrante di
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
Ciò implica tutta una serie di adempimenti e di problemi nuovi da risolvere...
dalla redazione del fascicolo tecnico a dove e come apporre la marcatura CE su prodotti con spazio eccessivamente ridotto. Ovviamente c'è una soluzione tecnica ottimale per tutto, ma trovarla non è sempre cosi semplice.
Ricordiamo le definizioni di:
macchina:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato
di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana
o animale diretta, composto di parti o di componenti, di
cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per
essere installato e che può funzionare solo dopo essere
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al
terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g),
che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta;
accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono
la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico
oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente.
Anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento;
catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e
costruite a fini di sollevamento come parte integrante di
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
lunedì 3 maggio 2010
UNI 14121 e UNI13849 - Differenze
In Europa ed in Italia è in vigore la nuova direttiva macchine 2006/42 che prescrive la valutazione del rischio della macchina. La norma appositamente emessa per questa valutazione del rischio è la EN ISO 14121 come specificato nell’allegato ZB della norma stessa.
La 14121 dice come valutare il rischio della macchina in generale, la 13849 dice come valutare un rischio specifico relativo ai sistemi di comando nei casi in cui ci sia necessità.
La UNI EN ISO13849 è la nuova versione della norma UNI EN ISO 954 che utilizza infatti lettere per classificare la gravita del rischio specifico dei sistemi di comando. La vecchia versione era molto più generica e qualitativa.
Questa norma serve a valutare se le prestazioni dei dispositivi di sicurezza dei sistemi di comando sono adeguate al rischio individuato.
Per esempio:
Supponiamo di avere applicato sulla macchina alcuni dispositivi di sicurezza e di avere progettato alcuni circuiti elettrici legati alle funzioni di sicurezza. Sicuramente riteniamo di avere soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla direttiva macchine. Ma, a fronte di un rischio abbiamo provveduto applicando un dispositivo di sicurezza adeguato (ad esempio un sistema di interblocco di un riparo mobile)? Oppure: le prestazioni del dispositivo di sicurezza e del circuito di controllo collegato sono adeguate alla gravità del rischio presente? Cosa succede se si guasta questo dispositivo? Che pericolo corre lì operatore?
Per misurare questo ci risponde la Norma armonizzata Uni En 13849-1 “Sicurezza del macchinario. Parti del sistema di comando legate alla sicurezza. Parte 1: principi generali per la progettazione”, pubblicata in Italia nel febbraio 2007. Si tratta di una norma di tipo B (norme generiche sulla sicurezza) e in particolare B-1 (norme su aspetti particolari di sicurezza), molto complessa.
Per ogni singolo rischio generato da un guasto ad una sicurezza corrisponde un danno più o meno grave alla persona (si sceglie S1 o S2), una probabilità più o meno alta che succeda (F1, F2) e la possibilità che il pericolo possa essere evitato. In questo modo il rischio viene catalogato con una lettera (a,b,c,d,e).
A fronte di ogni lettera la sicurezza installata deve essere più o meno complessa: da un semplice interblocco ad un sistema doppio in parallelo (ridondanza).
Copio qui sotto quanto prescritto dalla direttiva macchine riguardo ai sistemi di comando.
Allegato I
SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose.
In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
— resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
— un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
— errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
— errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
9.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/37
Particolare attenzione richiede quanto segue:
— la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
— i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
— non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
— nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
— l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
— i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
— le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di
un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di
comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
La 14121 dice come valutare il rischio della macchina in generale, la 13849 dice come valutare un rischio specifico relativo ai sistemi di comando nei casi in cui ci sia necessità.
La UNI EN ISO13849 è la nuova versione della norma UNI EN ISO 954 che utilizza infatti lettere per classificare la gravita del rischio specifico dei sistemi di comando. La vecchia versione era molto più generica e qualitativa.
Questa norma serve a valutare se le prestazioni dei dispositivi di sicurezza dei sistemi di comando sono adeguate al rischio individuato.
Per esempio:
Supponiamo di avere applicato sulla macchina alcuni dispositivi di sicurezza e di avere progettato alcuni circuiti elettrici legati alle funzioni di sicurezza. Sicuramente riteniamo di avere soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla direttiva macchine. Ma, a fronte di un rischio abbiamo provveduto applicando un dispositivo di sicurezza adeguato (ad esempio un sistema di interblocco di un riparo mobile)? Oppure: le prestazioni del dispositivo di sicurezza e del circuito di controllo collegato sono adeguate alla gravità del rischio presente? Cosa succede se si guasta questo dispositivo? Che pericolo corre lì operatore?
Per misurare questo ci risponde la Norma armonizzata Uni En 13849-1 “Sicurezza del macchinario. Parti del sistema di comando legate alla sicurezza. Parte 1: principi generali per la progettazione”, pubblicata in Italia nel febbraio 2007. Si tratta di una norma di tipo B (norme generiche sulla sicurezza) e in particolare B-1 (norme su aspetti particolari di sicurezza), molto complessa.
Per ogni singolo rischio generato da un guasto ad una sicurezza corrisponde un danno più o meno grave alla persona (si sceglie S1 o S2), una probabilità più o meno alta che succeda (F1, F2) e la possibilità che il pericolo possa essere evitato. In questo modo il rischio viene catalogato con una lettera (a,b,c,d,e).
A fronte di ogni lettera la sicurezza installata deve essere più o meno complessa: da un semplice interblocco ad un sistema doppio in parallelo (ridondanza).
Copio qui sotto quanto prescritto dalla direttiva macchine riguardo ai sistemi di comando.
Allegato I
SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose.
In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
— resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
— un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
— errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
— errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
9.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/37
Particolare attenzione richiede quanto segue:
— la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
— i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale cambiamento può
portare a situazioni pericolose,
— non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già stato dato,
— nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere o essere espulso,
— l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve essere impedito,
— i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando di arresto,
— le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in modo coerente all'interezza di
un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non si ricevono i segnali di
comando corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
mercoledì 31 marzo 2010
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E ALLEGATO IV
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E ALLEGATO IV
Dopo aver marcato CE una macchina contemplata nell’allegato IV, con l’intervento a suo tempo di un organismo notificato, ci si trova OGGI nella situazione che:
OVVIAMENTE LE MACCHINE GIA’ CONSEGNATE SONO TUTT’ORA A POSTO, A NORMA.
MA PER LE NUOVE CONSEGNE, DA FARE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DIRETTIVA:
I CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO SONO MUTATI, COSì COME LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE.
DOMANDA:
BISOGNA RIFARE TUTTO IL PERCORSO Già FATTO, CON NUOVO FASCICOLO TECNICO E CON LE NUOVE PROCEDURE?
Dopo aver marcato CE una macchina contemplata nell’allegato IV, con l’intervento a suo tempo di un organismo notificato, ci si trova OGGI nella situazione che:
OVVIAMENTE LE MACCHINE GIA’ CONSEGNATE SONO TUTT’ORA A POSTO, A NORMA.
MA PER LE NUOVE CONSEGNE, DA FARE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DIRETTIVA:
I CONTENUTI DEL FASCICOLO TECNICO SONO MUTATI, COSì COME LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE.
DOMANDA:
BISOGNA RIFARE TUTTO IL PERCORSO Già FATTO, CON NUOVO FASCICOLO TECNICO E CON LE NUOVE PROCEDURE?
giovedì 18 marzo 2010
lingua etichettatura prodotti
ci è arrivata questa domanda negli ultimi giorni...
Vorrei sapere se esiste una normativa per cui siamo obbligati a fornire ai ns. clienti le schede tecniche dei nostri prodotti per il mercato alimentare in Italiano e se esiste di quale normativa si tratta.
L'utilizzazione delle lingue è oggetto di diverse disposizioni della legislazione comunitaria, particolarmente severe quando si tratta, ad esempio, di un prodotto potenzialmente pericoloso. La legislazione riguardante l'utilizzazione delle lingue mira ad informare in maniera adeguata il consumatore ed a favorire l'informazione multilingue, garantendo al tempo stesso la libertà degli Stati membri in materia linguistica.
ad esempio:
La Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e della loro pubblicità.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:
* indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;
* attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.
Vorrei sapere se esiste una normativa per cui siamo obbligati a fornire ai ns. clienti le schede tecniche dei nostri prodotti per il mercato alimentare in Italiano e se esiste di quale normativa si tratta.
L'utilizzazione delle lingue è oggetto di diverse disposizioni della legislazione comunitaria, particolarmente severe quando si tratta, ad esempio, di un prodotto potenzialmente pericoloso. La legislazione riguardante l'utilizzazione delle lingue mira ad informare in maniera adeguata il consumatore ed a favorire l'informazione multilingue, garantendo al tempo stesso la libertà degli Stati membri in materia linguistica.
ad esempio:
La Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e della loro pubblicità.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:
* indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;
* attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.
giovedì 25 febbraio 2010
Quali sedie sono a norma per la sicurezza?
Nè il consulente per la sicurezza, nè il medico del lavoro ci hanno saputo consigliare qualche produttore di sedia a norma cui richiedere un preventivo...
Per caso ce l'hai qualche nomino da consigliarmi? Altrimenti mi tocca andare a caso con il rischio che la dirigenza mi bocci scelta e preventivo e si vada alle calende greche!!!
A cui abbiamo risposto:
mercoledì 17 febbraio 2010
Elenco sostanze patentino gas tossici. CO è compreso?
Ci è capitata questa domanda negli ultimi giorni. Una risposta certa è difficile da dare in quanto il monossido di carbonio è sicuramente una sostanza pericolosa classificata come tossica ma non è citata nell'allegato del Regio Decreto 147/27 che regolamenta i gas tossici.
Il nostro consiglio è stato quello di classificarlo come prescritto dall'ADR, ma di non seguire il 147/27 in quanto non citato nell'elenco delle sostanze.
Dove sta la difficoltà?
L'area grigia nasce dal conflitto tra il Regio Decreto ed il regolamento Reach. Nel primo la responsabilità di determinare le sostanze ed il loro uso era ed è dello stato, nel secondo è stato trasferito ai produttori delle sostanze stesse. Sono passati 90 anni tra le due normative ed è cambiata la filosofia di fondo di come si scrivono le regole del gioco.
Il nostro consiglio è stato quello di classificarlo come prescritto dall'ADR, ma di non seguire il 147/27 in quanto non citato nell'elenco delle sostanze.
Dove sta la difficoltà?
L'area grigia nasce dal conflitto tra il Regio Decreto ed il regolamento Reach. Nel primo la responsabilità di determinare le sostanze ed il loro uso era ed è dello stato, nel secondo è stato trasferito ai produttori delle sostanze stesse. Sono passati 90 anni tra le due normative ed è cambiata la filosofia di fondo di come si scrivono le regole del gioco.
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