Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

martedì 1 giugno 2010

Differenza tra fabbricante e mandatario: 2006 42 ce

differenza tra fabbricante e mandatario:

La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.

la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.

Rappresentante Autorizzato Marcatura CE

Poniamo il caso di un produttore extra UE che vende i suoi prodotti in Italia.

Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.

La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.

giovedì 27 maggio 2010

Limite TLV colla in polvere

copio qui sotto una domanda che mi è arrivata

Ciao, ho un dubbio: per i prodotti polverosi (es una colla in polvere) esiste un limite di esposizione generico (TLV), cioè non riferito alla sostanza specifica ma alla polvere che si può creare utilizzandola?
Grazie

Risposta:
non esiste un limite generico TLV, ma esiste un limite specifico per alcune sostanze (dove rilevato).

persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail

Ho ricevuto la comunicazione della nuova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, cosa significa quando si parla di “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”?
Chi lo stabilisce?
Grazie e saluti

Buongiorno,
le copio qui sotto il riferimento legislativo di quanto richiesto evidenziandolo. È riportato nell’allegato II della direttiva macchine 2006/42/CE.
La persona autorizzata viene scelta in modo autonomo dall’impresa e può essere sia interna alla struttura che esterna e inoltre può essere anche una società.
La persona può coincidere con il datore di lavoro e serve a garantire la custodia del fascicolo tecnico e a fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo richiede.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti
della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle
altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.

Le variazioni della direttiva macchine dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

copio qui sotto una domanda arrivataci via mail...

Buongiorno.
Con la presente segnaliamo di aver ricevuto al Vostra informativa in merito alle variazioni introdotte dalla nuova direttiva macchine.
Una questione: tali variazioni così come la normativa, dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?

Cordiali saluti.

Sì, è corretto.
L’utilizzatore è tenuto a controllare la regolarità e la conformità alla nuova Direttiva in sede di acquisto di una nuova macchina.
Per le altre dovrà attenersi a quanto previsto nel TUS 81/08 nello specifico allegato, sia se sono marcate CE sia (e soprattutto) se non lo sono perché antecedenti.

giovedì 13 maggio 2010

sollevatori con portata superiore a 200 kg - verifica periodica

Buongiorno a tutti.

In quest’ultimo periodo ci stanno capitando sempre più spesso controlli sugli elevatori dei nostri clienti.

Cosa è cambiato?
Abbiamo quindi approfondito la questione dalla parte utilizzatore della macchina.

Cosa sta succedendo?

Succede che nel Testo unico sulla sicurezza (il famoso 81/08 – integrato con poi con D. Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106) è stato messo in evidenza particolare e richiesto obbligatoriamente che tutti gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg siano sottoposti a verifica periodica.
Già questo era scritto all’art. 71 del TU 81/08, ma poi recentemente le piattaforme ed i sollevatori sono stati inseriti nell’ALL VII da agosto 2009.

Chi fa di solito tale verifica?
La verifica periodica può essere fatta da ARPA-ASL o da ente privato notificato: vedi art. 71.
Tale novità sta esplodendo negli ultimi mesi e sempre più utilizzatori chiedono di visionare meglio "le carte". Dichiarazione di conformità e tutto il resto.
Quindi la novità così evidente è emersa solo da agosto scorso e già sono emersi “problemi” con vari clienti.
Quindi bisogna aumentare l'attenzione a quello che si consegna al cliente: sarà sempre più frequente che gli utilizzatori, magari con l’RSPP, facciano effettuare queste verifiche periodiche.
Quindi che fare?
Attenzione alla dichiarazione di conformità, alle norme citate che siano aggiornate, e soprattutto che siano applicate realmente. Oltre ad avere il fascicolo tecnico con i RES e la valutazione del rischio.

Spero di essere stato chiaro, nella fretta.

giovedì 6 maggio 2010

Cosa devo fare per marcare CE?

Cosa devo fare per marcare CE? Per prima cosa devo sapere se il pordotto va marcato o meno. Non tutto va marcato.

Il mio prodotto rientra nell’ambito d’applicazione della marcatura CE?

1. Occorre, prima di tutto, che si tratti di un prodotto destinato ad essere immesso sul mercato (oppure immesso in servizio) nel territorio della Comunità ovvero:
* un nuovo prodotto fabbricato in uno degli Stati membri dell’Ue, immesso sul mercato comunitario (od immesso in servizio) per la prima volta;
* oppure un prodotto fabbricato al di fuori dell’Ue, sia esso nuovo od usato, immesso sul mercato comunitario (oppure immesso in servizio) per la prima volta.
2. Occorre inoltre verificare che il prodotto in questione rientri nell’ambito di applicazione di una direttiva che preveda la marcatura CE. Se non vi rientra è infatti assolutamente vietato al fabbricante apporre la marcatura CE (anche se il prodotto è perfetto dal punto di vista della sicurezza). Il titolo della direttiva fornisce ovviamente un’indicazione importante per individuare il campo d’applicazione della direttiva (ovvero della gamma di prodotti che regolamenta). Tuttavia il titolo può a volte trarre in inganno. Il fabbricante deve quindi fare riferimento agli articoli della direttiva per individuare con maggiore precisione il campo di applicazione.

Per approfondire meglio: marcatura CE