Sempre più spesso ci sta capitando di trovare situazioni di litigio tra cliente e fornitore per la marcatura CE. Di fatto la mancanza delle sicurezze necessarie alla marcatura CE sta diventando sempre di più un'ottimo motivo per non pagare la il macchinario.
Facciamo 2 esempi diversi:
primo caso:
il cliente riceve la macchina e si accorge che non va bene. Nei controlli periodici che riceve gli viene segnalata la pericolosità della macchina e chiede al costruttore di sistemare. Il costruttore si accorge che costa troppo sistemare o che la macchina cosi fatta non è sistemabile secondo le richieste e si rifiuta. Di fatto si crea una situazione di stallo e gli unici a guadagnarci sono gli avvocati.
secondo caso:
il costruttore della macchina consegna la macchina al cliente. Il cliente a causa della crisi non riesce a pagare la macchina secondo quanto pattuito nell'ordine e cerca di rimandarla indietro. Ovviamente il costruttore si rifiuta e pretenda il suo. Di fatto iniziano a discutere.... messo nell'angolo il cliente scopre (con qualche consulente) che la macchina non ha tutte le sicurezze necessarie e si rifiuta di pagare.
Anche in questo caso gli unici a guadagnare sono gli avvocati....
Forse non sarebbe il caso di pensare alla marcatura durante la progettazione della macchina???
in questo modo i costi da sostenere sarebbero più chiari ed il rapporto cliente fornitore più trasparente.
venerdì 20 agosto 2010
lunedì 2 agosto 2010
la valutazione dei rischi della macchina assemblata in fabbrica e la certificazione CE - Continua
commento alla nostra risposta:
Una cosa però: l'impianto è composto da un forno che brucia rifiuti e genera vapore per mezzo di un'altra "macchina" che poi viene mandato ad una turbina che genera energia elettrica. I fumi mandati ad un sistema di filtri e poi ad abbattimento (questo in soldoni)... le parti hanno ognuna un loro scopo ben definito: non dovrei avere in questo caso diversi insiemi di macchine? Ognuna in realtà potrebbe funzionare singolarmente (il forno brucia rifiuti e potrebbe farlo senza recuperare calore, la turbina usa il vapore generato dall'impianto di recupero calore, ma potrebbe benissimo prenderlo altrove, l'impianto id abbattimento - al di là del fatto che sarebbe illegale - potrei anche non averlo e la macchina funzionerebbe comunque ecc).
Certificare tutto l'impianto, per fare un parallelo con le chimiche, sarebbe come dire che tutto l'impianto chimico (dai serbatoi di stoccaggio dei solventi fino al post combustore) è un'unica macchina. Che francamente mi sembra eccessivo.
nostra risposta:
Per cautelare le persone devi garantire un funzionamento sicuro dell’insieme. E la UNI EN 13849 vale proprio per il quadro di comando e tutte le sicurezze interconnesse (quale SIL necessario?).
Puoi certificare ogni singola macchina, ma per venderla da sola, isolatamente. Ma per l’insieme funzionante devi verificare la conformità ai RESS dell’insieme. Attenzione anche a PED e Atex (area già classificata?), dopo la precisazione che fai qui sotto.
Per escluderle lo devi dimostrare. E comunque valutare i rischi esplosione ecc per escluderli.
Se ti serve ti allego uno schemino standard che usiamo noi internamente, per la 2006/42, su come procedere in modo ordinato, ma che vale anche per le altre, di principio. È chiaro che per te vale soprattutto la “combinazione di pericoli”.
E poi guarda il materiale dal ns sito sulla applicazione di più direttive simultaneamente: direttive_simultanee
Una cosa però: l'impianto è composto da un forno che brucia rifiuti e genera vapore per mezzo di un'altra "macchina" che poi viene mandato ad una turbina che genera energia elettrica. I fumi mandati ad un sistema di filtri e poi ad abbattimento (questo in soldoni)... le parti hanno ognuna un loro scopo ben definito: non dovrei avere in questo caso diversi insiemi di macchine? Ognuna in realtà potrebbe funzionare singolarmente (il forno brucia rifiuti e potrebbe farlo senza recuperare calore, la turbina usa il vapore generato dall'impianto di recupero calore, ma potrebbe benissimo prenderlo altrove, l'impianto id abbattimento - al di là del fatto che sarebbe illegale - potrei anche non averlo e la macchina funzionerebbe comunque ecc).
Certificare tutto l'impianto, per fare un parallelo con le chimiche, sarebbe come dire che tutto l'impianto chimico (dai serbatoi di stoccaggio dei solventi fino al post combustore) è un'unica macchina. Che francamente mi sembra eccessivo.
nostra risposta:
Per cautelare le persone devi garantire un funzionamento sicuro dell’insieme. E la UNI EN 13849 vale proprio per il quadro di comando e tutte le sicurezze interconnesse (quale SIL necessario?).
Puoi certificare ogni singola macchina, ma per venderla da sola, isolatamente. Ma per l’insieme funzionante devi verificare la conformità ai RESS dell’insieme. Attenzione anche a PED e Atex (area già classificata?), dopo la precisazione che fai qui sotto.
Per escluderle lo devi dimostrare. E comunque valutare i rischi esplosione ecc per escluderli.
Se ti serve ti allego uno schemino standard che usiamo noi internamente, per la 2006/42, su come procedere in modo ordinato, ma che vale anche per le altre, di principio. È chiaro che per te vale soprattutto la “combinazione di pericoli”.
E poi guarda il materiale dal ns sito sulla applicazione di più direttive simultaneamente: direttive_simultanee
la valutazione dei rischi della macchina assemblata in fabbrica e la certificazione CE
Domanda:
Avrei bisigno di una dritta sulla direttiva macchine. Lavoro in un inceneritore che brucia rifiuti per produrre energia elettrica. Un impianto simile è in fase di revamping e abbiamo acquistato delle nuove macchine che abbiamo assemblato a costituire l'impianto. Ora dovremmo fare la valutazione dei rischi della nuova macchina (la valutazione richiesta per i RES ovviamente) e si pone il problema di come "delimitarla" e di come gestire la certificazione CE. Quello che vorremmo capire (e che vorrei mi aiutaste a capire) è se DEVO certificare obbligatoriamente CE la nuova macchina o basta redigere un fascicolo tecnico e con che criterio devo decidere dove comincia e dove finisce la macchina all'interno dell'impianto.
Risposta
Ciao.
Sei pienamente dentro almeno la 2006/42. Ma forse non solo: EMC? LVD? Di sicuro.
Devi fare la dichiarazione di conformità per tutte le direttive concernenti!
E quindi rispettare tute le condizioni (RESS) degli All I delle Direttive Nuovo Approccio.
Da come scrivi devi “marcare CE” l’insieme (l’impianto), non solo le macchine o parti …
Lo deve fare chi mette l’insieme in funzione. Obbligatorio già da art 3 D Lgs 17/2010.
Quindi valutazione dei rischi come da ISO 14121, con pericoli + rischi da ISO 12100 1 e 2 + Norme tipo C esistenti.
Probabilmente validare il sistema di comando dell’impianto con la ISO 13489 (allegata per comodità).
Quindi tutto materiale Fasc. Tecn. come ad es. da All VII Dir M. da mettere insieme.
Quindi Manuale uso e manutenzione (che è parte del fasc. tecnico e fatto come da par. 1.7.4 All I, per cominciare).
Tutto necessario e obbligatorio.
Con nomina persona autorizzata a costituire il fasc tecnico.
Telefonami se ti servono chiarimenti.
Avrei bisigno di una dritta sulla direttiva macchine. Lavoro in un inceneritore che brucia rifiuti per produrre energia elettrica. Un impianto simile è in fase di revamping e abbiamo acquistato delle nuove macchine che abbiamo assemblato a costituire l'impianto. Ora dovremmo fare la valutazione dei rischi della nuova macchina (la valutazione richiesta per i RES ovviamente) e si pone il problema di come "delimitarla" e di come gestire la certificazione CE. Quello che vorremmo capire (e che vorrei mi aiutaste a capire) è se DEVO certificare obbligatoriamente CE la nuova macchina o basta redigere un fascicolo tecnico e con che criterio devo decidere dove comincia e dove finisce la macchina all'interno dell'impianto.
Risposta
Ciao.
Sei pienamente dentro almeno la 2006/42. Ma forse non solo: EMC? LVD? Di sicuro.
Devi fare la dichiarazione di conformità per tutte le direttive concernenti!
E quindi rispettare tute le condizioni (RESS) degli All I delle Direttive Nuovo Approccio.
Da come scrivi devi “marcare CE” l’insieme (l’impianto), non solo le macchine o parti …
Lo deve fare chi mette l’insieme in funzione. Obbligatorio già da art 3 D Lgs 17/2010.
Quindi valutazione dei rischi come da ISO 14121, con pericoli + rischi da ISO 12100 1 e 2 + Norme tipo C esistenti.
Probabilmente validare il sistema di comando dell’impianto con la ISO 13489 (allegata per comodità).
Quindi tutto materiale Fasc. Tecn. come ad es. da All VII Dir M. da mettere insieme.
Quindi Manuale uso e manutenzione (che è parte del fasc. tecnico e fatto come da par. 1.7.4 All I, per cominciare).
Tutto necessario e obbligatorio.
Con nomina persona autorizzata a costituire il fasc tecnico.
Telefonami se ti servono chiarimenti.
venerdì 4 giugno 2010
importare - Responsabilità distributore
La decisione di importare macchine nella CEE può essere presa da un importatore, da un distributore o da utilizzatore. In certi casi la macchina può essere ordinata tramite un intermediario come una società di import export. Oppure può ordinare la macchina anche via internet.
La persona che piazza questa macchina sul mercato in europa deve poter assicurare che il fabbricante ha adempiuto tutti gli obblighi in accordo alla Direttiva. Altrimenti deve provvedere lui direttamente. questo comporta che la persona che immette sul mercato la macchina deve avere il modo per soddisfare questi obblighi, assicurando che il fascicolo tecnico è effettivamente disponibile con il manuale uso e manutenzione, con marcatura e dichiarazione di conformità.
La Regulation EC 765/2008 spiega che il distributore non ha obblighi concernenti l’applicazione della direttiva, ma deve accertare che
Sia marcata CE
Ci sia la dichiarazione di conformità firmata e tradotta nella lingua dell’uitilizzatore finale
Ci sia il manuale uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore ( o lo traduce lui).
Il distributore non può verificare da solo se la macchina è conforme alla direttiva, non è obbligato.
La persona che piazza questa macchina sul mercato in europa deve poter assicurare che il fabbricante ha adempiuto tutti gli obblighi in accordo alla Direttiva. Altrimenti deve provvedere lui direttamente. questo comporta che la persona che immette sul mercato la macchina deve avere il modo per soddisfare questi obblighi, assicurando che il fascicolo tecnico è effettivamente disponibile con il manuale uso e manutenzione, con marcatura e dichiarazione di conformità.
La Regulation EC 765/2008 spiega che il distributore non ha obblighi concernenti l’applicazione della direttiva, ma deve accertare che
Sia marcata CE
Ci sia la dichiarazione di conformità firmata e tradotta nella lingua dell’uitilizzatore finale
Ci sia il manuale uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore ( o lo traduce lui).
Il distributore non può verificare da solo se la macchina è conforme alla direttiva, non è obbligato.
Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?
Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?
Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:
1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse
2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa
3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.
Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:
1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse
2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa
3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.
martedì 1 giugno 2010
Differenza tra fabbricante e mandatario: 2006 42 ce
differenza tra fabbricante e mandatario:
La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.
la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.
La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.
la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.
Rappresentante Autorizzato Marcatura CE
Poniamo il caso di un produttore extra UE che vende i suoi prodotti in Italia.
Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.
La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.
Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.
La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.
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