Abbiamo preso visione di un vecchio mescolatore non marcato dove l'operaio prende il campione infilando il braccio al suo interno alla cieca per valutare lo stato del prodotto.
Ovviamente l'operazione è ultra pericolosa e non lo devo ricordare, ma dobbiamo anche considerare che non possiamo mettere protezioni che impediscano di lavorare... in quanto vengono tolte di sicuro e tutti noi di questo ne siamo consapevoli.
Il suggerimento che abbiamo dato è di predisporre uno sportellino o un vano che introduca in un luogo sicuro e che permetta di introdurre un piccolo recipiente presa campione.
venerdì 10 giugno 2011
Lavaggio Contenitori Rifiuti Ospedalieri - Valutazione Rischio per Marcare CE
Abbiamo aiutato un cliente a marcare CE un macchinario adibito al lavaggio dei contenitori dei rifiuti ospedalieri.
Il rischio residuo che non era possibile eliminare riguardava l'interazione operatore-contenitore:
a) Durante il ricevimento e la preparazione dei contenitori da trattare l’operatore
b) Durante l’operazione di rabbocco del prodotto disinfettante l’operatore
Abbiamo quindi prescritto l'utilizzo degli appositi DPI con i relativi pittogrammi:
L’utilizzo degli appositi DPI protegge completamente l’operatore.
marcatura ce prodotto assemblato
Postiamo una domanda interessante che ci è appena arrivata:
Buon giorno
la presente per chiedervi gentilmente una informazione relativa alla marchiatura con il marchio CE di prodotti assemblati perchè nonostante le molte consultazioni che ho fatto non riesco a capire una cosa:
in caso di assemblaggio di un centralino VOIP cioè comprare un PC e assemblarlo con delle schede Voip comprate (che già dispongonosingolarmente del marchio CE) per interfacciarlo con la rete telefonica nazionale, anche il prodotto finale assemblato necessita della marchiatura CE ?
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Buon giorno
la presente per chiedervi gentilmente una informazione relativa alla marchiatura con il marchio CE di prodotti assemblati perchè nonostante le molte consultazioni che ho fatto non riesco a capire una cosa:
in caso di assemblaggio di un centralino VOIP cioè comprare un PC e assemblarlo con delle schede Voip comprate (che già dispongonosingolarmente del marchio CE) per interfacciarlo con la rete telefonica nazionale, anche il prodotto finale assemblato necessita della marchiatura CE ?
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Assolutamente sì.
Il produttore che appone il marchio CE su un prodotto è responsabile della conformità dello stesso agli standard del mercato europeo.
Ora, non è detto che due prodotti marcati CE (quindi presumibilmente conformi alla normativa comunitaria), perché la conformità può dipendere anche da come essi interagiscono tra loro. Da cui la necessità di marcare l’interno insieme, perché l’assemblatore finale – ovvero chi immette il prodotto sul mercato – deve dare conto delle scelte effettuate (i prodotti assemblati sono compatibili tra loro? Sono stati collegati correttamente? La compatibilità elettromagnetica è garantita? La sicurezza elettrica?)
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giovedì 9 giugno 2011
Ecolabel per sorgenti luminose
| Comunità Europea (CE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2011, n. 148) Decisione della Commissione del 6 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose [notificata con il numero C(2011) 3749] (Testo rilevante ai fini del SEE) Articolo 2 - [Assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)] |
| Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti "sorgenti luminose" definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione. |
lunedì 16 maggio 2011
ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?
ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?
No, ma a certe condizioni.
In generale l’art. 70, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 prescrive che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quanto all’obbligo di marcatura CE si tratta di applicare la Direttiva Macchine, recepita con il D.lgs. n. 17/2010, che prevede tra l’altro il divieto di messa in commercio ovvero di messa in servizio di macchine non conformi alle pertinenti disposizioni del decreto medesimo.
Poi il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul lavoro ha previsto l’obbligo di conformità alla disciplina dell’allegato V per “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari”, come per “…quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, (art. 70, c. 2)
Aggiungiamo poi la Direttiva Attrezzature di lavoro 2009/104/CE DEL del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che sottolinea e precisa in modo particolare quanto già espresso dal TU 81/08.
Se ne ricava come non necessariamente in un’azienda tutte le macchine/attrezzature di lavoro presenti debbano essere dotate di marcatura CE, dovendosi valutare anche la conformità alle direttive di prodotto esistenti a tale momento e, non ultimo, le eventuali modifiche apportate, considerando che non sempre le medesime configurano “immissione sul mercato” ai sensi dell’art. 71, c. 5, D.lgs. n. 81/2008.
Ma comunque il Datore di lavoro non può eludere l’obbligo generale di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature SICURE, dando prova di aver provveduto ad assumere tutte le misure necessarie, per renderle conformi ai requisiti di cui al menzionato art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (come art. 71).
martedì 3 maggio 2011
Macchine per la Ricerca - Marcatura CE
Prendiamo dalla guida alla direttiva macchine questa spiegazione che riguarda i macchinari costruiti appositamente per determinati progetti di ricerca.
Per questa categoria è stata introdotta l’esclusione dalla direttiva macchine giacché non si è ritenuto ragionevole sottoporre alle disposizioni le attrezzature da laboratorio progettate e costruite appositamente per le esigenze di particolari progetti di ricerca. Di conseguenza, l’esclusione non si applica alle macchine installate in modo permanente nei laboratori e che possono essere impiegate a fini di ricerca generale, né alle macchine installate nei laboratori a fini diversi dalla ricerca come, ad esempio, per effettuare delle prove di laboratorio.L’esclusione si applica soltanto alle attrezzature progettate e costruite a finitemporanei di ricerca, cioè alle attrezzature che non saranno più utilizzate una voltaconclusi i progetti di ricerca per cui sono state progettate e costruite.
giovedì 21 aprile 2011
Documentazione necessaria per una Quasi Macchina...
La documentazione che deve accompagnare una quasi macchina è così composta:
- manuale di assemblaggio da consegnare al cliente
- dichiarazione di incorporazione da consegnare al cliente
- fascicolo tecnico da tenere dalla parte del cuore
Il manuale di assemblaggio deve fornire le indicazioni al costruttore della macchina su come installare il prodotto in modo sicuro. Spesso è meglio utilizzare la norma tecnica di tipo C del macchinario di destinazione per meglio valutare il rischio e quindi rendere il prodotto più sicuro.
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