La decisione di importare macchine nella CEE può essere presa da un importatore, da un distributore o da utilizzatore. In certi casi la macchina può essere ordinata tramite un intermediario come una società di import export. Oppure può ordinare la macchina anche via internet.
La persona che piazza questa macchina sul mercato in europa deve poter assicurare che il fabbricante ha adempiuto tutti gli obblighi in accordo alla Direttiva. Altrimenti deve provvedere lui direttamente. questo comporta che la persona che immette sul mercato la macchina deve avere il modo per soddisfare questi obblighi, assicurando che il fascicolo tecnico è effettivamente disponibile con il manuale uso e manutenzione, con marcatura e dichiarazione di conformità.
La Regulation EC 765/2008 spiega che il distributore non ha obblighi concernenti l’applicazione della direttiva, ma deve accertare che
Sia marcata CE
Ci sia la dichiarazione di conformità firmata e tradotta nella lingua dell’uitilizzatore finale
Ci sia il manuale uso e manutenzione nella lingua dell’utilizzatore ( o lo traduce lui).
Il distributore non può verificare da solo se la macchina è conforme alla direttiva, non è obbligato.
venerdì 4 giugno 2010
Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?
Come faccio ad essere sicuro che il prodotto/macchina che importo non venga bloccato alla frontiera in dogana?
Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:
1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse
2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa
3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.
Il regolamento europeo 765/2008 del 9 luglio 2008, all’art. 27 dice che le autorità preposte ai controlli all’ingresso (external border controls) devono sospendere la release di un prodotto per la libera circolazione nella CEE quando una qualsiasi delle seguenti tre constatazioni vengono rilevate:
1.
il prodotto mostra caratteristiche che possono lasciar credere che il prodotto, una volta installato o manutenuto o usato, presenta seri rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente o ogni altro pubblico interesse
2.
Il prodotto non è accompagnato dalla documentazione scritta o elettronica richiesta dalla pertinente legislazione europea armonizzata, o non è marcato CE in accordo con questa
3.
La marcatura CE è stata apposta in maniera falsa o ingannevole.
martedì 1 giugno 2010
Differenza tra fabbricante e mandatario: 2006 42 ce
differenza tra fabbricante e mandatario:
La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.
la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.
La nomina del mandatario all’interno della CEE per un fabbricante, che sia dentro o fuori la CEE, avviene per facilitare il soddisfacimento di tutti gli obblighi della Direttiva.
Il mandatario deve avere una delega scritta che specifica quali sono gli obblighi specifici che deve soddisfare.
Non è obbligatorio per il fabbricante posto al di fuori della CEE nominare un Mandatario nella CEE. Può soddisfare tutti i requisiti da solo. Ma comunque, sia che venga o meno nominato un Mandatario, deve nominare una persona, stabilita all’interno della CEE, autorizzata a raccogliere e conservare tutta la documentazione necessaria per la costituzione del fascicolo tecnico e la deve indicare nella Dichiarazione di conformità.
Quindi:
il Mandatario redige il fascicolo tecnico e assicura la conformità alla direttiva redige la dichiarazione di conformità, e deve essere delegato in modo scritto con specificati obblighi e responsabilità.
in questo caso la dichiarazione di conformità contiene ragione sociale e indirizzo sia del fabbricante sia del mandatario, e il nome del rappresentante autorizzato a costituire il fasc tecnico.
La firma della dichiarazione di conformità deve essere posta da una persona a ciò delegata dall’azienda (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante in generale, ).
il rappresentante autorizzato a costituire il fascicolo tecnico invece deve raccogliere conservare la documentazione.
la differenza è nella responsabilità. Il mandatario è responsabile dei contenuti del fascicolo tecnico, che soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva, il rappresentante incaricato a costituire il fascicolo tecnico non ne è responsabile.
Rappresentante Autorizzato Marcatura CE
Poniamo il caso di un produttore extra UE che vende i suoi prodotti in Italia.
Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.
La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.
Non è obbligato a nominare un rappresentante autorizzato all'interno dell'UE, ma deve però sempre indicare sulla dichiarazione di conformità nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica.
La persona autorizzata a custodire il fascicolo tecnico deve essere all'interno dell'UE. Può essere sia una persona fisica che una società.
giovedì 27 maggio 2010
Limite TLV colla in polvere
copio qui sotto una domanda che mi è arrivata
Ciao, ho un dubbio: per i prodotti polverosi (es una colla in polvere) esiste un limite di esposizione generico (TLV), cioè non riferito alla sostanza specifica ma alla polvere che si può creare utilizzandola?
Grazie
Risposta:
non esiste un limite generico TLV, ma esiste un limite specifico per alcune sostanze (dove rilevato).
Ciao, ho un dubbio: per i prodotti polverosi (es una colla in polvere) esiste un limite di esposizione generico (TLV), cioè non riferito alla sostanza specifica ma alla polvere che si può creare utilizzandola?
Grazie
Risposta:
non esiste un limite generico TLV, ma esiste un limite specifico per alcune sostanze (dove rilevato).
persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico
copio qui sotto una domanda arrivataci via mail
Ho ricevuto la comunicazione della nuova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, cosa significa quando si parla di “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”?
Chi lo stabilisce?
Grazie e saluti
Buongiorno,
le copio qui sotto il riferimento legislativo di quanto richiesto evidenziandolo. È riportato nell’allegato II della direttiva macchine 2006/42/CE.
La persona autorizzata viene scelta in modo autonomo dall’impresa e può essere sia interna alla struttura che esterna e inoltre può essere anche una società.
La persona può coincidere con il datore di lavoro e serve a garantire la custodia del fascicolo tecnico e a fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo richiede.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti
della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle
altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
Ho ricevuto la comunicazione della nuova DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, cosa significa quando si parla di “persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”?
Chi lo stabilisce?
Grazie e saluti
Buongiorno,
le copio qui sotto il riferimento legislativo di quanto richiesto evidenziandolo. È riportato nell’allegato II della direttiva macchine 2006/42/CE.
La persona autorizzata viene scelta in modo autonomo dall’impresa e può essere sia interna alla struttura che esterna e inoltre può essere anche una società.
La persona può coincidere con il datore di lavoro e serve a garantire la custodia del fascicolo tecnico e a fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo richiede.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti
della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle
altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti
devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
Le variazioni della direttiva macchine dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?
copio qui sotto una domanda arrivataci via mail...
Buongiorno.
Con la presente segnaliamo di aver ricevuto al Vostra informativa in merito alle variazioni introdotte dalla nuova direttiva macchine.
Una questione: tali variazioni così come la normativa, dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?
Cordiali saluti.
Sì, è corretto.
L’utilizzatore è tenuto a controllare la regolarità e la conformità alla nuova Direttiva in sede di acquisto di una nuova macchina.
Per le altre dovrà attenersi a quanto previsto nel TUS 81/08 nello specifico allegato, sia se sono marcate CE sia (e soprattutto) se non lo sono perché antecedenti.
Buongiorno.
Con la presente segnaliamo di aver ricevuto al Vostra informativa in merito alle variazioni introdotte dalla nuova direttiva macchine.
Una questione: tali variazioni così come la normativa, dovrebbero interessare solo i costruttori/fabbricanti/importatori. È corretto?
Cordiali saluti.
Sì, è corretto.
L’utilizzatore è tenuto a controllare la regolarità e la conformità alla nuova Direttiva in sede di acquisto di una nuova macchina.
Per le altre dovrà attenersi a quanto previsto nel TUS 81/08 nello specifico allegato, sia se sono marcate CE sia (e soprattutto) se non lo sono perché antecedenti.
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