Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

venerdì 10 maggio 2013

LED Etichetta e consumo energetico delle lampade a uso domestico


Sono iniziate ad arrivare telefonate su controlli fatti sulla direttiva eco design. Il consumo energetico e cosi via. Sono controlli che riguardano soprattutto l’etichettatura del prodotto.
Ecco le informazioni da mettere in etichetta.
Il testo copiato qui sotto lo trovate al seguente link:

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009
3. REQUISITI RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO PER LE LAMPADE
Per le lampade non direzionali per uso domestico, a partire dalla fase 2 devono essere fornite le informazioni indicate di seguito, salvo indicazione contraria.

3.1. Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale
Le informazioni non devono riportare esattamente le stesse espressioni presentate di seguito. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, figure o simboli.
I seguenti requisiti in materia di informazione non si applicano alle lampade a filamento che non soddisfano i requisiti di efficacia della fase 4.
a) Quando la potenza nominale della lampada è indicata al di fuori dell'etichetta energetica di cui alla direttiva 98/11/CE, anche il flusso luminoso nominale della lampada deve essere indicato separatamente in un font almeno doppio rispetto a quello utilizzato per indicare la potenza nominale della lampada al di fuori dell'etichetta.
b) Vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita caratteristica).
c) Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada.
d) Temperatura di colore (espressa anche in Kelvin).
e) Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come "piena luce istantanea" se minore di 1 secondo).
f) Se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo.
g) Se la lampada è progettata per l'uso ottimale in condizioni non standard (ad esempio una temperatura ambiente Ta ≠ 25 °C), è necessario fornire informazioni su tali condizioni.
h) Dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro).
i) Se sull'imballo è indicata l'equivalenza con una lampada a incandescenza, la potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) deve corrispondere al valore indicato nella tabella 6 per il flusso luminoso della lampada contenuta nell'imballo.
I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) devono essere calcolati con un'interpolazione lineare tra due valori adiacenti.
Tabella 6
Flusso luminoso caratteristico della lampada Φ [lm] | Potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente |
CFL | Ad alogeni | LED e altre lampade | [W] |
125 | 119 | 136 | 15 |
229 | 217 | 249 | 25 |
432 | 410 | 470 | 40 |
741 | 702 | 806 | 60 |
970 | 920 | 1055 | 75 |
1398 | 1326 | 1521 | 100 |
2253 | 2137 | 2452 | 150 |
3172 | 3009 | 3452 | 200 |
j) L'espressione "lampada a risparmio di energia" o dichiarazioni promozionali analoghe riferite al prodotto e riguardanti l'efficacia della lampada possono essere utilizzate solo se la lampada soddisfa i requisiti di efficacia applicabili alle lampade non chiare nella fase 1, secondo quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3.
Se la lampada contiene mercurio
k) Contenuto di mercurio della lampada espresso in X,X mg.
l) Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada.
3.2. Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso
Come minimo, le informazioni seguenti devono essere espresse almeno come valori.
a) Informazioni specificate al punto 3.1.
b) Potenza caratteristica (precisione: 0,1 W).
c) Flusso luminoso caratteristico.
d) Vita caratteristica della lampada.
e) Fattore di potenza della lampada.
f) Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale.
g) Tempo di innesco (espresso in X.X secondi).
h) Resa dei colori.
Se la lampada contiene mercurio
i) Istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada in caso di rottura accidentale.
j) Raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita.
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giovedì 9 maggio 2013

Documenti Import Prodotti da Costruzione Regolamento 305/2011 ex direttiva 89/106/CEE

I documenti necessari per importare prodotti da costruzione stanno per cambiare. Da luglio 2013 cambia la normativa e bisogna aggiornare tutto.

Entra in vigore il regolamento Europeo 305/2011 e sparisce la dichiarazione di conformità.
Da luglio tutti dovranno accompagnare i prodotti Marcati CE con la dichiarazione di prestazione.

Di fatto, come prima, per importare dovrete dare allo spedizioniere le seguenti carte:

  • dichiarazione di prestazione 
  • test report che dimostrano il rispetto della normativa tecnica citata nella dichiarazione di prestazione
  • certificati che rendano credibile il laboratorio extra UE usato
presso la propria sede e solo in caso di controlli in magazzino o nel punto vendita, bisogna avere a disposizione il fascicolo tecnico del prodotto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Marcatura CE Prodotti da Costruzione


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. .................................

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
2. identificazione del prodotto da costruzione 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, 
4. Nome, denominazione commerciale  
5. Nome e indirizzo del mandatario
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto 
7. Norma armonizzata: Numero Ente: Sistema:  
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
8. Dichiarazione di prestazione con valutazione tecnica europea: (nome e numero di identificazione dell'organismo di valutazione tecnica, se pertinente) ha rilasciato ............... (numero di riferimento della valutazione tecnica europea) in base a ................................., (numero di riferimento del documento per la valutazione europea) effettuata ....................secondo il sistema ............................ (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V) e ha rilasciato .............. (certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)
9. Prestazione dichiarata
Note relative alla tabella:
1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
oppure
b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata; Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)
Prestazione (cfr. nota 2)
Specifica tecnica armonizzata (cfr. nota 3)
Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
...................................................
10. La prestazione del prodotto  è conforme alla prestazione dichiarata 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 
Firmato a nome e per conto di:
.........................
(nome e funzioni)
.........................
(luogo e data del rilascio) (firma)

Nuova direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 Uso sostenibile delle risorse naturali dichiarazione di prestazione.

Il primo luglio 2013 entra in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 che abroga la direttiva europea 89/106/CEE.

Cosa vuol dire? Che la direttiva prodotti da costruzioni è stata sostituita da questo regolamento. E quindi?
Cosa cambia?

Ci sono due effetti principali secondo me:
la comparsa del requisito di base: 

Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere di costruzione;
c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

La dichiarazione di conformità CE viene sostituita dalla dichiarazione di prestazione.

martedì 7 maggio 2013

Importatore Fabbricante nella Direttiva Macchine 2006/42

Ci scontriamo sempre piu spesso con sorelline italiane di multinazionali che non accettano di firmare la dichiarazione di conformità.

ecco una risposta tipica:

non ci risulta obbligatorio per un fabbricante extra Europeo avere un mandatario nella UE, può rilasciare una Dichiarazione di conformità in qualità di costruttore (vedere la definizione di fabbricante Art. 2 a pag.5 della Direttiva Macchine).
Nel caso specifico dei ns. prodotti può tuttavia verificare che accanto alla marcatura “CE” compare anche un numero di 4 cifre: rappresenta l’ente terzo che ha certificato sotto la propria responsabilità come il prodotto è conforme alle Direttive tecniche applicabili.
Riteniamo di avere fornito i necessari chiarimenti e con l’occasione distintamente salutiamo.

Ma la guida spiega in modo chiaro che colui che immette sul mercato il prodotto ne è sempre responsabile. Ne copiamo qui il testo:

Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010 pagina 63

§81 Altri soggetti che possono essere considerati fabbricanti
La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la  situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto – cfr. §84 e §85: commenti sull’articolo 2, lettera j). 
D’altro canto, la decisione di importare macchine nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE.
Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfa i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5.
Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: 
accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, 
assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, 
fornire le istruzioni per l’uso, 
effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità,
redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE – cfr. da §103 a §105: commenti sull’articolo 5.
Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.



Dichiarazione di Conformità Produttore Costruttore Extra UE e Mandatario


Carissimi,
chiedo il vostro parere riguardo una dichiarazione di conformità che Renato mi ha segnalato come "indebita marcatura".
Vi riassumo:
- XXX acquista da YY(Italia) un radiocomando ZZ
- YY ce lo consegna con i documenti allegati
- la dichiarazione di conformità è rilasciata da ZZ (Taiwan), i riferimenti normativi sono sbagliati
- dopo infiniti solleciti oggi ricevo la dichiarazione con i riferimenti normativi corretti ma per la conformità rilasciata da un paese extra CE mi rispondono così

"La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dal costruttore. XXX Italia non è il Mandatario presso la Comunità Europea e quindi non certifica il prodotto"

Ma se il Costruttore risiede fuori dall'Unione Europea  la dichiarazione di conformità deve essere realizzata dal "Mandatario", il quale ha in sostanza il compito di rappresentare nel territorio dell'Unione Europea proprio il Costruttore???
Mi confermate che la dichiarazione è sbagliata?

Come sempre: Grazie
... la macchina del caffè è sempre in funzione, quando volete passare ... vi aspetto

Risposta
Ciao ,
qui ti scrivo un pò di informazioni. Facci pure telefonare se hanno bisogno. Non sempre sanno tutto.
La dichiarazione di conformità la firma l’importatore. Solo quando è presente un mandatario può essere firmata dal costruttore.
L’importatore risponde di tutti gli adempimenti  dell’importatore. 

L’importatore è equiparato al produttore nell’Articolo 2 direttiva 2001/95/CE
Definizione di produttore
e) «produttore»:
ii) è il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, è l'importatore del prodotto;

nel caso in cui non risponda in modo positivo alla richiesta facciamo una segnalazione al ministero dello sviluppo economico qui spiegato:

Dirigente


CORREGGIA Vincenzo
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA (RM)
Tel. (+39) 06 4705 5430
Fax (+39) 06 4705 5373
E-mail vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it 
Competenze


- Disciplina normativa, nazionale e comunitaria e connessa attività amministrativa di sorveglianza del mercato inerente ad impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, prodotti da costruzione, utilizzazione del gas combustibile per uso domestico, protezione delle apparecchiature dai campi elettromagnetici, nonché a sistemi antideflagranti, imbarcazioni da diporto, dispositivi individuali di protezione di II e III categoria che non ricadono nelle competenze di altre Amministrazioni, e partecipazione, per la parte di competenza, all' elaborazione dell' analoga disciplina di competenza prevalente di altre Direzioni o altre amministrazioni.
- Collaborazione con gli enti di normazione nazionali, comunitari ed internazionali alla predisposizione, aggiornamento e modifica di norme tecniche per la certificazione di prodotti e impianti e cura della loro pubblicazione.
- Attività riguardanti le procedure di informazione e notifica delle norme e regole tecniche. Rapporti con le Amministrazioni e le istituzioni comunitarie ed internazionali coinvolte nella materia e gestione delle procedura di infrazione.
- Attività di controllo connesse alla sicurezza degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e di quelli di competenza di altre Amministrazioni.
- Aggiornamento della normativa tecnica e cura dell' emanazione delle disposizioni applicative per la sicurezza degli impianti domestici.
- Vigilanza sugli enti di normalizzazione tecnica.

lunedì 6 maggio 2013

Simboli Riciclo sugli Imballaggi dei prodotti - Pittogrammi Immagini Smaltimento


Relativamente alla domanda sul riciclaggio, volevamo sapere se il simbolo riciclabile con sopra la scritta "der grune punkt" o anche il simbolo del cestino (che alleghiamo) siano sostitutivi del simbolo fatto a triangolo con dentro il numerino ed eventualmente una scritta (lo riporto qui sotto)?

Nel caso non lo siano, dobbiamo ad ogni ristampa aggiornare il vecchio simbolo con quello nuovo? Il numerino dovremmo chiederlo al produttore dell'imballo?

Risposta
La normativa europea sull’ecosostenibilità degli imballaggi nasce con la 94/62/CE poi modificata negli anni.
Questa direttiva invita gli stati a riciclare il più possibile. Parallelamente si è sviluppata la normativa sui GPP che obbliga lo Stato Italiano a comprare prodotti ecosostenibili per la pubblica amministrazione.
Hanno quindi stabilito dei requisiti minimi ambientali per poter partecipare alle gare di appalto e tutti questi simboli si sono diffusi.

Di fatto, come spiego qui sotto, questi simboli sono simboli volontari e non obbligatori.  
Imballaggi
Gli imballaggi del prodotto sono distinti in due tipologie:
• il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo, vasetto, bottiglia, ecc.) a diretto contatto con il prodotto;
• il contenitore secondario, che rappresenta l’astuccio, la confezione di cartone, o altro che racchiude l’imballaggio primario.

A questi possono essere aggiunti altri dispositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.),   che possono essere allegati al prodotto qualora non vi sia spazio sufficiente per riportare le informazioni sui contenitori.

Gli imballaggi, a loro volta, possono essere di tipo CE o diversi da quelli CE:
gli imballaggi CE sono conformi alla normativa comunitaria in materia di metrologia poiché hanno superato appositi controlli relativi alla loro capacità effettiva e, pertanto, possono circolare liberamente sul mercato comunitario; questi imballaggi sono contraddistinti dal simbolo “℮” riportato vicino all’indicazione della quantità.

Gli imballaggi di tipo diverso da quelli CE, avendo capacità diverse da quelle previste a livello comunitario, non hanno subito i controlli metrologici; si identificano per l’assenza del simbolo ℮ riportato vicino all’indicazione della quantità.

Il simbolo ℮ deve avere un altezza di almeno 3 mm e può essere riportata anche solo sull’imballaggio secondario, omettendo quello primario, purché posta a fianco dell’indicazione della quantità o nello stesso campo visivo.

Particolari tipologie di imballaggi
Alcuni cosmetici (lacche, gel, spume da barba, ecc.) possono essere confezionati in contenitori con generatore di aerosol, ovvero in recipienti di metallo, vetro o materiale di plastica contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido.
Su questa particolare tipologia di contenitori è obbligatorio apporre la seguente dicitura, riportata esattamente nel seguente modo:
“Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso”.

Inoltre, se il contenitore contiene componenti estremamente infiammabili o facilmente infiammabili, è necessario anche riportare le seguenti diciture:
  • • non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente;
  • • conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione;
  • • non fumare;
  • • conservare fuori dalla portata dei bambini;
  • • facilmente infiammabile, oppure estremamente infiammabile, seguito dal rispettivo pittogramma (D. Lgs. 52/1997).



il pittogramma epsilon rovesciato relativo alla conformità del contenitore aerosol alle specifiche sulla capacità fissate dal DPR 741/1982.


Corretto smaltimento
Sugli imballaggi o sulle etichette possono figurare indicazioni o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione “ecologicamente” corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il suo riciclaggio.

Sono indicazioni facoltative, poiché la legge comunitaria e nazionale non prescrive alcun obbligo in merito, tuttavia largamente utilizzate dagli operatori in modo volontario per facilitare le operazioni di smaltimento.



Il primo pittogramma riguarda le confezioni di carta o cartone, mentre il secondo quelle di plastica.
Entrambi possono voler dire due cose: che l’imballaggio è riciclabile ma non necessariamente riciclato, oppure che parte del materiale è riciclato.
I numeri da 1 a 6 contenuti nel secondo marchio, indicano il tipo di plastica utilizzata secondo un codice prestabilito. Il numero 7 indica che il materiale non è riciclabile.

Non disperdere nell'ambiente
I pittogrammi "uomo/donna col cestino" indicano che la confezione deve essere dispersa nei contenitori della raccolta differenziata.



I pittogrammi con il cestino che appaiono raffigurati in varie modalità, quali ad esempio quelle sotto riportate, rappresentano un invito generico a non disperdere
l’imballaggio nell’ambiente dopo l’uso; ci ricordano che i rifiuti non vanno abbandonati ma riposti negli appositi contenitori, e possono essere sostituiti o accompagnati da frasi descrittive quali “non disperdere nell’ambiente”. Sono anche questi di carattere volontario.
Il diffusissimo simbolo dell’omino stilizzato che usa il cestino è stato reso obbligatorio in Italia in sostituzione della dicitura “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso” dal DM 28/6/1989. Il marchio aveva come scopo quello di incoraggiare lo smaltimento responsabile degli imballaggi o dei prodotti dopo l’uso. La legge è stata abrogata nel 2002 per incompatibilità con le vigenti disposizioni della comunità europea, tuttavia il simbolo è ancora usato su base volontaria da molti produttori e rappresenta uno dei simboli più frequenti, pur non essendo obbligatorio in nessun Paese del Mondo.

  Punto Verde  - Green Dot


Questo simbolo indica che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, per organizzare il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.
Un altro dei simboli ambientali che spesso vediamo sull’imballaggio è il cosiddetto “punto verde” (“green dot”) che si può trovare su alcuni prodotti anche in altre combinazioni di colore. In pratica indica che il produttore partecipa a consorzi preposti al recupero e al riciclaggio degli imballaggi. Spesso si leggono sugli imballaggi frasi quali “imballaggio ecologico”, “amico dell’ambiente”, “non inquinante”. Questo tipo di affermazioni ambientali non dovrebbero essere usate perché essendo troppo vaghe, possono trarre in inganno il consumatore. In Italia indica il CONAI e ne richiede l’iscrizione.

Materiale Imballaggio
Questi simboli specificano il materiale utilizzato per la confezione. Le sigle più frequenti sono:
ACC: indica che il contenitore è in acciaio (banda stagnata) e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.
AL: indica che il contenitore è di alluminio e può essere messo nei contenitori per la raccolta differenziata delle lattine.
CA: indica che si tratta di carta accoppiata a materiale non riciclabile e pertanto deve essere buttata nei rifiuti misti.
PE: indica che la plastica è composta da polietilene.
PET: indica che la plastica è composta da polietilenereftalato.
PP: indica che la plastica è composta da polipropilene.
PS: indica che il contenitore è di polistirolo.
PVC: indica che la plastica è composta da polivincloruro.
VE: indica che il contenitore è di vetro.


Riciclabilità


Per indicare la riciclabilità del materiale (indicazione che è di tipo volontario) occorre utilizzare una precisa simbologia prevista da norme tecniche; si può
usare una frase descrittiva (“imballaggio riciclabile”) oppure il ciclo di Mobius.
Questo simbolo costituisce una asserzione auto-dichiarata: quanto dichiarato è di responsabilità del dichiarante stesso e non viene verificato da un organismo indipendente.
Se il simbolo è accompagnato da un valore percentuale, posto al suo interno o all’esterno nelle immediate vicinanze, è un’asserzione di contenuto riciclato.



Altri simboli
Altri simboli, quali i due sotto riportati, sono invece utilizzati per invitare a comprimere il contenitore prima di inserirlo nel cassonetto, in modo da diminuire lo spazio occupato. Nel caso delle bottiglie si riduce così di circa un terzo il volume; questo è importante soprattutto per i materiali che non vengono riciclati, in quanto l’unica accortezza che possiamo attuare per diminuire il loro impatto ambientale è ridurne il volume appiattendoli.