Controllo Documentale

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mercoledì 18 aprile 2012

Etichetta Codice del Consumo - Sicurezza Generale Prodotti


Chi deve apporre l'etichetta
L’etichetta deve essere apposta sul prodotto dal fabbricante, o dal suo rappresentante con sede in uno degli stati dell’Unione Europea, o dall’importatore che introduce la merce nel mercato comunitario. Tutte queste categorie sono direttamente responsabili dell’esattezza
delle informazioni contenute nell’etichetta.
Dove si trova l'etichetta
Deve essere presente stampata, incollata o applicata a un supporto attaccato, purché sia visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Indicazione sul paese di origine
Non è obbligatoria, benché il Codice del consumo imponga a tutti i beni posti in vendita l'indicazione del Paese di origine in etichetta, quando questo fosse fuori dall’Unione Europea.

Cosa c'è sull'etichetta
  • denominazione legale o merceologica del prodotto
  • nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).

martedì 10 aprile 2012

Misure Etichetta CE Marcatura

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE».


In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni del simbolo.
I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale  la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

martedì 3 aprile 2012

Marchio ambientale comprensibile al consumatore


Come può una azienda, anche piccola, dare il proprio contributo per contrastare il cambiamento climatico in atto?

Da cosa è causato?
L’effetto serra ad esempio, è un fenomeno benefico, se lasciato a come si trova in natura. Tale fenomeno , naturale e utile, assicura il riscaldamento del nostro pianeta ed è legato alla presenza di alcuni gas atmosferici quali l’anidride carbonica, l’ozono, il metano. Questi gas agiscono come una sorta di vetro trasparente che avvolgendo il Pianeta consente alla radiazioni provenienti dal sole di lavorare come filtri, ostacolando il passaggio di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla terra e dalla bassa atmosfera e, quindi, trattenendo calore. Questo se stiamo alla natura.
Invece l’uso massiccio e necessario oggi di combustibili come il petrolio ed il gas, le attività agricole intensive e il cambiamento di uso del suolo (sempre meno foreste)hanno determinato un aumento drammatico delle concentrazioni dei gas serra di origine umana.
L’atmosfera quindi può trattenere ancor di più il calore, modificando il sistema climatico terrestre sia a scala globale sia locale.
Poi ci sono altre categorie da valutare come effetti negativi:
impoverimento delle materie prime (che non sono rinnovabili)
acidificazione (le famose piogge acide)
e così via.

Che contributo (involontario) fornisce l’azienda colla sua attività?
Per saperlo si organizza uno studio LCA (ciclo di vita) magari semplificato. Significa valutare il peso delle materie prime che si utilizzano, l’energia che serve per lavorare, scarti emissioni rifiuti inevitabilmente generati, il costo ambientale dello smaltimento del prodotto fabbricato, una volta sia da buttare usato.
Da questo studio si possono individuare i fattori più pesanti e si trova come sostituirli con altri più “eco-compatibili”. Poi si creca di migliorare l’efficienza energetica dei propri processi, e magari l’utilizzo del fotovoltaico.
Una scaletta di scelte (vedere se ce ne sono di possibili):
·         Usare materie prime naturali (che si rinnovano e non si esauriscono)
·         Usare materiali riciclati
·         Usare materiali riciclabili dopo l’uso
·         Sostituire sostanze tossiche, irritanti eccetera
·         Eccetera

Per questo si usano le etichette ambientali, magari le certificazioni ambientali.
  
Un esempio molto “semplificato”:

per la borsa portadocumenti - custodia del computer, oppure la custodia per la macchina fotografica:

MATERIALI
a.    Scegliere prioritariamente materie prime naturali (tra le fibre tessili)
b.    Poi passare a materiali riciclati (plastica ad esempi)
c.    Evitare colori e colle tossici
d.   Scegliere materiali che poi si possano riciclare dopo l’uso
e.    Scegliere materiali i cui sfridi di lavorazione siano riciclabili

ACQUISTI
·         Ciclo corto oppure ciclo chiuso

PROCESSO DI FABBRICAZIONE
Cercare di ispirarsi a quanto prevede la ISO 14000

Precedere per quanto possibile il riciclo – riutilizzo dell’usato.
(esempio della Nike)

ETICHETTATURA AMBIENTALE
Sulla base delle scelte fatte precedentemente utilizzare l’etichettatura ambientale più adatta (libera o certificata).

Certificazione CE di un Prodotto

Cos'è la marcatura CE?
E’ un logo che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una o più direttive comunitarie.


Quando deve essere apposta su un prodotto?
Deve obbligatoriamente essere apposta su un prodotto quando una direttiva comunitaria lo preveda; se correttamene apposta, conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario. Negli altri casi, NON potrà essere apposta. Il produttore deve capire se il suo prodotto rientra o meno in una delle che prevedono l’obbligo di marcatura "CE". Consigliamo di consultare l’elenco delle direttive "nuovo approccio" attualmente in vigore (circa una ventina) e cercare di capire se qualcuna di esse può riguardare il prodotto in questione; oltre al titolo del provvedimento sarà utile consultare l’articolo della direttiva che specifica il campo di applicazione della stessa e le eventuali esclusioni.


Come si dimostra la conformità ai requisiti di sicurezza?
Utilizzando le norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN e CENELEC), il cui riferimento è pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C o, in assenza, le norme tecniche nazionali (per l’Italia norme UNI o CEI). Nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata, illustrando nel dettaglio le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.


Chi deve apporre il marchio?
Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato stabilito in Unione Europea; in mancanza, responsabile è colui che effettua la prima immissione nel mercato comunitario, per cui normalmente l’importatore.


E’ necessario l’intervento di un terzo che certifichi la conformità del prodotto?
Ogni direttiva stabilisce le procedure che il fabbricante deve utilizzare per poter valutare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva e poter quindi apporre il marchio, che saranno ovviamente più complesse col crescere della pericolosità del prodotto: se in molti casi è sufficiente una sorta di "autocertificazione" (cioè sarà lo stesso fabbricante a valutare la conformità del prodotto e a redigere la relativa dichiarazione), per prodotti più pericolosi sono previste procedure più rigorose ed è invece necessario l’intervento di un organismo notificato che accerti tale conformità. L'elenco di tali organismi è reperibile tramite la banca dati comunitaria NANDO.


Quali sono i vantaggi della marcatura "CE"?
Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea devono garantire la libera circolazione dei prodotti marcati "CE": con un’unica certificazione, si aprono così le porte a 27 mercati diversi.


La garanzia del prodotto: quali sono i diritti dell’acquirente?
L’Unione Europea ha regolato in modo piuttosto restrittivo i contratti di vendita conclusi con i consumatori mediante la Direttiva 1999/44/CE. In Italia è recentemente intervenuto a riordinare le varie disposizioni emanate nel corso degli anni  in materia il cosiddetto “Codice del Consumo”.
In particolare il Codice regolamenta:

  • la definizione del campo di applicazione (art. 128)
  • l´obbligo a carico del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, con la definizione dei criteri in base ai quali tale conformità possa essere presunta (art. 129)
  • la definizione dei diritti del consumatore in caso di difetto di conformità (art. 130)
  • le condizioni per l´esercizio del diritto di regresso da parte del venditore finale nei confronti del produttore o di un altro intermediario della catena distributiva (art. 131)
  • i termini di 2 anni (dalla consegna del bene) di durata minima della garanzia e di 2 mesi (dalla data in cui il difetto è stato scoperto) per la denuncia del difetto al venditore da parte del consumatore (art. 132)

lunedì 2 aprile 2012

Etichetta e Registrazione Persona Responsabile Dispositivi medici: accordo UE - Svizzera



Registrazione della persona responsabile dell’immissione sul mercato dei 
dispositivi



Ciascun fabbricante o suo mandatario che immette sul mercato di una delle Parti i dispositivi medici di cui all’articolo 14 della direttiva 93/42/CEE o all’articolo 10 della direttiva 98/79/CE notifica alle autorità competenti della Parte in cui ha la sua sede sociale le informazioni stabilite in tali articoli. Le Parti riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il fabbricante non è tenuto a designare una persona responsabile dell’immissione sul mercato stabilita sul territorio dell’altra Parte.



Etichettatura dei dispositivi medici

Per l’etichettatura dei dispositivi medici prevista nell’allegato 1 punto 13.3 lettera a)
della direttiva 93/42/CEE e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro prevista nell’allegato 1, punto 8.4, lettera a) della direttiva 98/79/CE, i fabbricanti delle due Parti indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo. Essi non sono tenuti a indicare il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato, del mandatario o dell’importatore stabilito sul territorio dell’altra Parte
sull’etichetta, sull’imballaggio esterno o sulle istruzioni per l’uso.
Per i dispositivi importati da Paesi terzi al fine di essere distribuiti nella Comunità e in Svizzera, l’etichettatura, l’imballaggio esterno o le istruzioni per l’uso recano il nome e l’indirizzo del mandatario unico del fabbricante stabilito, a seconda dei casi, nella Comunità o in Svizzera.

Elenco normativa vigente su cui si basa l'accordo:

Svizzera

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i
dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 20 
dicembre 2006


Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole modificata da ultimo il 17 giugno 2005
Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia modificata da ultimo il 17 giugno 2005
Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione modificata da ultimo il 21 marzo 2003




Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici modificata da ultimo il 18 maggio 2005

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali


Unione Europea
Direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003
 Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003

Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i
dispositivi medico-diagnostici in vitro

Direttiva 2003/12/CE della Commissione del 3 febbraio 2003 riguardante la riclassificazione delle protesi
mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

Direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai
requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale

Direttiva 2005/50/CE della Commissione dell’11 agosto 2005 relativa alla riclassificazione delle protesi
articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio

Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva
90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi







Dichiarazione di Conformità 2006/42 Fabbricante Svizzero


la svizzera e l'unione europea hanno siglato un accordo per il mutuo riconoscimento.


Persone menzionate nella dichiarazione di conformità delle macchine
che sono autorizzate a costituire la documentazione tecnica


La dichiarazione di conformità delle macchine deve menzionare il nome e l’indirizzo
della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica, persona che deve
essere stabilita nel territorio della Parte in oggetto.
Le Parti riconoscono reciprocamente tale persona. Il fabbricante, i suoi mandatari, o,
in caso di assenza di entrambi, le persone responsabili dell’immissione dei prodotti
sul mercato di una delle Parti, non hanno l’obbligo di designare come persona autorizzata
a costituire la documentazione tecnica una persona residente sul territorio
dell’altra Parte.»

Carbon Footprint


Il termine carbon footprint è comunemente utilizzato per descrivere la quantità totale delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra (GHG) causati da un’organizzazione, un evento o un prodotto includendo sia le emissioni dirette che indirette.
A seconda degli obiettivi di calcolo prescelti, in certi casi sarebbe più corretto parlare di climate footprint , che sarebbe il termine equivalente all’italiano “impronta climatica”, termine scelto anche per il titolo di questa tesi. La ragione per la quale il termine carbon footprint viene utilizzato più frequentemente è dovuto al fatto che questo termine è ormai entrato nel linguaggio comune di chi si occupa o si interessa di questo argomento.

Una tonnellata di CO2 equivalente è, secondo la Direttiva 2003/87/CE e il D.Lgs. 216/2006, una tonnellata metrica di CO2 (biossido di carbonio) o una quantità di qualsiasi altro gas ad effetto serra che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

il carbon footprint viene utilizzato per determinare l’impatto climatico di un prodotto o un servizio basandosi sulla metodologia dell’ LCA.

Gli standard internazionali ISO 14040:2006 e 14044:2006 stabiliscono prescrizioni solide e sperimentate per effettuare la LCA e quindi per calcolare carbon footprint in maniera trasparente e accettata

La valutazione del ciclo di vita di un prodotto è una metodologia che permette di effettuare uno studio completo sugli impatti ambientali del prodotto stesso considerandone tutto il ciclo di vita "dalla culla alla tomba", comprendendo quindi l'estrazione e la lavorazione delle materie prime, la fase di fabbricazione del prodotto, il trasporto e la distribuzione, l'utilizzo e l'eventuale riutilizzo del prodotto o delle sue parti, la raccolta, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento finale dei relativi rifiuti.
L'LCA può risultare utile per le imprese come strumento per:
a.       Identificare le opportunità di miglioramento, dal punto di vista ambientale, di un particolare ciclo produttivo di un prodotto, contribuendo anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse;
b.      Supportare le decisioni, nell'industria e nelle organizzazioni governative e non governative, di pianificazione strategica, progettazione o riprogettazione di prodotti o di processi;
c.       Scegliere gli indicatori ambientali;
d.      Commercializzare un prodotto mediante una dichiarazione ambientale, un sistema di etichettatura ambientale, o un'asserzione ambientale auto-dichiarata dallo stesso produttore, con conseguenze positive in termini di immagine, quote di mercato, relazioni con le istituzioni, ecc.

Norme iso da tenere in considerazione:
ISO 14020
ISO 14021
ISO 14024
ISO 14025
ISO 14040 e ISO 14044
ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3
BSI PAS 2050