Controllo Documentale

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venerdì 18 novembre 2011

Prodotti da Costruzione: Sistemi di attestazione della conformità (AoC)

Sistemi di attestazione della conformità (AoC): I criteri di controllo della conformità variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento, e sono i seguenti:

  • Sistema 1+: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC – Factory Production Control), anche con prelievi di campioni periodici sia dalla fabbrica che dal mercato;
  • Sistema 1: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC
  • Sistema 2+: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT – Initial Type Testing) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica
  • Sistema 2: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità, rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua un’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione (FPC);
  • Sistema 3: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotto sotto la propria responsabilità;
  • Sistema 4: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciate dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT), e un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotti sotto la propria responsabilità.

Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Cos’è la Direttiva CPD? E’ una legge comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti che entrano nella “Costruzione Edile”, spaziando dagli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti, ai componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, agli elementi di sicurezza antincendio quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti, e per finire con tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.

La marcatura CE indica che i prodotti da costruzione sono conformi ai requisiti di una norma armonizzata specifica e che può circolare liberamente sul mercato dell’Unione Europea (UE).

in particolare:

Campo d'applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:

  • norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
  • benestare tecnico europei che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma.

Norma di prodotto o armonizzata

Un prodotto inserito nella direttiva può essere marcato CE quando un ente normativo (CEN/CENEL/EOTA/ETSI) ha prodotto una norma armonizzata che ha la caratteristica di avere un particolare Allegato ZA nel quale si indicano le prove da effettuare sul prodotto per poter soddisfare i requisiti essenziali.

La marcatura CE si può applicare su di un prodotto sul quale siano state condotte una serie di prove prescritte da una norma armonizzata.

Nella stessa norma si trova anche definito il sistema di attestazione della conformità.

martedì 8 novembre 2011

Gost - Chi puo richiedere la Certificazione?

Molto spesso alcuni di Voi ci pongono la domanda su chi può essere l’intestatario dei certificati di conformità.
Teniamo a precisare che si tratta della certificazione obbligatoria dei prodotti con il rilascio del “certificato” di conformità e non della “dichiarazione” di conformità. Quest’ultima può essere richiesta e rilasciata esclusivamente ad un soggetto di diritto russo.
L’intestatario del certificato di conformità è il richiedete la certificazione. Il richiedente di solito è o il produttore o l’importatore. La maggior parte degli enti di certificazione russi inquadrano questo rapporto come: se il richiedente è produttore si tratta della “produzione in serie”, se si tratta dell’importatore si ha una “fornitura constante o periodica” inquadrata nell’ambito di un contratto o fattura di vendita. Di conseguenza al produttore rilasciano un certificato per la fabbricazione seriale e all’importatore un certificato che è vincolato dal contratto o fattura di vendita.

Obblighi dell’importatore - Responsabilità

Le direttive "Nuovo approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) deve poter fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.
Secondo le direttive nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo sul mercato comunitario per proprio conto.
Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. 
Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia immesso nel mercato a suo nome.
In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
La responsabilità civile per prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti.

martedì 1 novembre 2011

Valutazione rischio prodotto

Valutazione rischio prodotto:
elenchiamo qui i passi da fare per una corretta valutazione del rischio di un prodotto che bisognerebbe fare prima di immetterlo nel mercato. Uso il condizionale perché sono consapevole che non tutte le imprese hanno la possibilità di farlo.
1.       Caratteristiche di identificazione dell’uso previsto e del relativo scopo
2.       Individuazione direttive europee cogenti
3.       Individuazione normative tecniche UNI e CEI specifiche
4.       Identificazione dei pericoli noti e prevedibili
5.       Valutazione del rischio per ogni pericolo identificato
6.       Identificazione delle misure appropriate per il controllo del rischio
7.       Se esistono rischi residui non eliminabili avvertire l’utilizzatore tramite pittogrammi e avvertenze
8.       Limitare l’uso consentito del prodotto se esistono pericoli non eliminabili troppo gravi

Responsabilità da prodotto difettoso

Responsabilità da prodotto difettoso
Partendo dal principio che prima di immettere un prodotto nel mercato il produttore – importatore debba attuare tutti i possibili accorgimenti per vendere un prodotto sicuro il produttore è responsabile della vita del prodotto. Il produttore è colui che:
1.       Colui che produce e vende il prodotto
2.       Colui che finge di produrlo apponendo il proprio marchio
3.       Colui che lo importa e lo immette nel mercato Europeo
Un prodotto è  difettoso quando  non offre la sicurezza che ci si può normalmente attendere. Ma se si definisce bene la destinazione d’uso si possono evitare tutta una serie  di usi impropri e limitare la responsabilità al proprio mercato di riferimento.  Il produttore è responsabile del prodotto per 10 anni dall’atto di vendita e l’acquirente può formalizzare il danno entro tre anni dall’accaduto.
Sta al consumatore dimostrare il collegamento tra il danno e il difetto rilevato nel prodotto, a evidenziare l’entità del danno subito. Invece sta al produttore dimostrare che il difetto non è dovuto a una cattiva progettazione, ma a un uso improprio o a una norma cogente e cosi via….

lunedì 31 ottobre 2011

errori tipici in dogana: che causano il ritiro

Errori tipici che portano al ritiro del prodotto in dogana…

Marcature CE irregolare
a.       Dichiarazione di conformità assente
b.      Dichiarazione di conformità incompleta
c.       Apposizione indebita o errata apposizione del marchio

Solo una società con sede legale nell’unione europea può emettere una dichiarazione di conformità, i cinesi non possono emettere tale documento a meno che non abbiano un rappresentante europeo.

Analisi dei rischi e dei requisiti essenziali
a.       Analisi insufficiente
b.      Mancante

L’analisi dei rischi deve considerare ogni rischio essenziale di sicurezza previsto dalla direttiva specifica e valutarne l’applicabilità e come evitare e/o proteggere il pericolo.

Labellign – Etichettatura
a.       Etichettatura non in lingua italiana
b.      Assenza o erronea apposizione del marchio  CE sul confezionamento del prodotto
c.       Simbologia errata
d.      Mancanza dell’indirizzo completo del fabbricante
e.      Confusione dei ruoli tra fabbricante – importatore - distributore

Spesso le confezioni importate per praticità trascurano di mantenere una rintracciabilità chiara tra i test, i modelli e le società che importano producono e distribuiscono il prodotto. Ciò genera confusione…

Dossier tecnico
a.       Non completo
Spesso è proprio assente, ci sono solo delle attestazioni o delle compliance senza test report e tutto il resto…

Classificazione del prodotto
a.       Sovra classificazione
b.      Sottoclassificazione
c.       Classificazione assente
Spesso e volentieri le direttive prevedono una classificazione del prodotto con relativi obblighi a secondo della destinazione di uso e del rischio relativo

Assunzione di responsabilità illegittime
a.       Modifiche sulla confezione o sul prodotto da parte di un distributore

Altre
a.       Assenza e/o non consapevolezza dell’esistenza delle direttive cogenti
b.      Scambio tra norme tecniche UNI – CEI e le direttive europee
c.       Mancanza di regole scritte tra distributore – importatore e fabbricante per la corretta definizione dei ruoli
d.      Mancate registrazioni presso i ministeri competenti