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mercoledì 23 novembre 2011

CTU - prodotti ed etichette non conformi

Il consulente tecnico è chiamato,  attraverso la sua specifica competenza, a dare una valutazione a fatti già provati. La relazione, pertanto, non diventa un’attività istruttoria in senso stretto ma un’attività di deduzione dei fatti. Quindi l’attività del consulente talvolta si identifica in una vera e propria valutazione di fatti mentre in altre si traduce in un mero accertamento di fatti e situazioni. In nessuno dei due casi però la consulenza tecnica può tradursi in un’attività giudicante; questa responsabilità è rimessa esclusivamente al giudice.
Ancorché la consulenza tecnica di ufficio non sia da ritenersi prova nel processo, ma solo un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del giudice, può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente con il ricorso all’accertamento specialistico e a determinate cognizioni di carattere tecnico.

Il ricorso alla consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice cui è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità, essendo la stessa utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico.

Le fasi dell’attività.
In relazione agli artt. 62 e 194 cod. proc. civ. il consulente esplica la propria attività attraverso diverse fasi che in sostanza sono identificabili in:
– partecipare alle udienze alle quali è chiamato;
– svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in presenza del giudice stesso;
– svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso;
– fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;
– domandare, se autorizzato dal giudice, chiarimenti alle parti;
– assumere, se autorizzato dal giudice, informazioni da terzi.

Una particolare attenzione è da porsi al riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale che viene riconosciuto al Consulente tecnico di ufficio. Invero, agli effetti della legge penale, il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto esercita una delle funzioni di cui all’art. 357 cod. pen. e precisamente una pubblica funzione giudiziaria. Si tratta, infatti, di persona che esercita temporaneamente, obbligatoriamente e non gratuitamente una funzione giudiziaria come ausiliare del giudice


L’udienza di conferimento d’incarico

Le diverse assunzioni che vengono svolte in udienza e che esamineremo appresso e nel prossimo contributo sono:
– registrazioni presenze;
– dichiarazione di accettazione d’incarico del consulente prescelto;
– giuramento del consulente con dichiarazione delle proprie generalità e domicilio;
– formulazione del quesito;
– dichiarazione di inizio delle operazioni peritali o rinvio;
– autorizzazione accesso ai pubblici uffici (eventuale);
– autorizzazione all’uso del mezzo proprio e/o di viaggio;
– autorizzazione accesso ai luoghi (eventuale);
– autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
– nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio;
– termine di invio della relazione alle parti;
– termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
– termine di deposito della relazione;
– termine di rinvio del procedimento;
– disposizione del fondo spese

Il quesito
Quando il giudice formula il quesito al consulente emerge con tutta evidenza l'importanza della consulenza richiesta rispetto alla decisione che dovrà assumere . Sempre di più nell’odierno processo civile, quando le questioni controverse si risolvono in aspetti di natura tecnica, il CTU decide l’esito della causa. Pertanto il contenuto e la finalità del quesito diventano essenziali per il perseguimento degli obiettivi delle parti.
Bisogna quindi prestare particolare attenzione a come è formulato il quesito e aiutare il giudice a formularlo nel modo più chiaro e corretto possibile.
Un buon quesito infatti dovrebbe:
– indicare il compito del consulente;
– essere comprensibile, di chiara lettura;
– individuare l’oggetto dell’indagine e la valutazione richiesta;
– comprendere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;
– non richiedere accertamenti dei fatti il cui onere incombe sulla parte;
– non richiedere valutazioni giuridiche

L’esperto deve quindi far rilevare puntualmente eventuali difformità o carenze, ricordando, ove occorra, che a quel quesito egli dovrà rispondere mediante motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili.

Fissazione inizio operazioni
A questo punto il giudice chiede al consulente incaricato se desidera sin d’adesso indicare la data d’inizio delle operazioni.
Il consulente, infatti, può scegliere due soluzioni: indicare la data in sede di udienza facendo quindi riportare a verbale ora, data e luogo, ovvero riservarsi e indicarla in un momento successivo.

Nomina consulenti tecnici di parte.
È facoltà delle parti in causa farsi assistere nel corso della consulenza tecnica di ufficio da propri consulenti tecnici di parte. Il numero di questi è da taluni ritenuto limitato a uno solo interpretando in senso restrittivo
la previsione codicistica dell’art. 201 cod.proc. civ. che cita «…un loro consulente...» mentre in altri casi la scelta del numero è rimessa alla discrezionalità della parte.

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