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lunedì 16 maggio 2011

ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?

ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?

No, ma a certe condizioni.
In generale l’art. 70, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 prescrive che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quanto all’obbligo di marcatura CE si tratta di applicare la Direttiva Macchine, recepita con il D.lgs. n. 17/2010, che prevede tra l’altro il divieto di messa in commercio  ovvero di messa in servizio di macchine non conformi alle pertinenti disposizioni del decreto medesimo.
Poi il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul lavoro ha previsto l’obbligo di conformità alla disciplina dell’allegato V per “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari”, come per “…quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, (art. 70, c. 2)
Aggiungiamo poi la Direttiva Attrezzature di lavoro 2009/104/CE DEL del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che sottolinea e precisa in modo particolare quanto già espresso dal TU 81/08.

Se ne ricava come non necessariamente in un’azienda tutte le macchine/attrezzature di lavoro presenti debbano essere dotate di marcatura CE, dovendosi valutare anche la conformità alle direttive di prodotto esistenti a tale momento e, non ultimo, le eventuali modifiche apportate, considerando che non sempre le medesime configurano “immissione sul mercato” ai sensi dell’art. 71, c. 5, D.lgs. n. 81/2008.
Ma comunque il Datore di lavoro non può eludere l’obbligo generale di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature SICURE, dando prova di aver provveduto ad assumere tutte le misure necessarie, per renderle conformi ai requisiti di cui al menzionato art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (come art. 71).

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