Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

giovedì 29 dicembre 2011

private label - etichetta personalizzata

sempre più spesso ci vengono poste domande come questa:

"Avrei bisogno di capire una cosa in merito all'etichetta che deve essere apposta sulla macchina nel caso in cui un cliente faccia un ordine a marchio personalizzato (scatola con suo logo e logo --- affiancati) e con l'indicazione sulla scatola "Distribuito da: dati cliente" se bisogna indicare Importato da: ----.. oppure Distribuito da: Cliente...
Allego bozza dell'etichetta della macchina per maggior chiarezza.
Grazie in anticipo."

ogni prodotto risponde alle proprie norme specifiche e spesso ci sono dentro definiti i contenuti da apporre sull'etichetta. Possiamo però generalizzare rispondendo con i contenuti che sono sempre presenti.
Ogni prodotto deve avere un etichetta con indicato in modo ben visibile il responsabile del prodotto.
Di fatto va sempre inserito:
ragione sociale e indirizzo. Per completezza e per evitare confusioni si usa inserire il ruolo come importatore, distributore o produttore. Di fatto per i prodotti marcati CE esistono due indicazioni:
sulla marcatura devono essere presenti ragione sociale e indirizzo di chi marca, può essere presente sul packaging e non sulla marcatura gli stessi dati di chi distribuisce.

spesso è utile mettere entrambe le informazioni per diminuire la confusione data da troppi loghi sullo stesso prodotto.

mercoledì 28 dicembre 2011

RoHS 2002/95/CE - Documentazione

la grande distribuzione sempre più spesso chiede ai nostri clienti informazioni e documentazioni come questa:

"Per una nostra completa valutazione, necessitiamo dei test report di conformità alla Direttiva RoHS effettuati da un ente terzo e la dichiarazione di conformità firmata dal produttore."

ma non sempre le richieste che fa sono corrette. Per difendersi da domande improprie postiamo un sunto della direttiva RoHS 2002/95/CE.

Campo di applicazione:

La Direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in 8 delle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
Le categorie sono:

  • · Grandi elettrodomestici
  • · Piccoli elettrodomestici
  • · Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • · Apparecchiature di consumo
  • · Apparecchiature di illuminazione
  • · Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  • · Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
  • · Distributori automatici mentre vengono escluse le catergorie
  • · Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) e
  • · Strumenti di monitoraggio e di controllo

·g

Definizione di produttore:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

«produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,

ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); o

iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attivitàprofessionale.

Allegato

Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

— alofosfato 10 mg

— trifosfato con tempo di vita normale 5 mg

— trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente

fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.

7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più

dell'85 % di piombo),

— Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),

— Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,

trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).

8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della

direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati

pericolosi.

9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

— decaBDE,

— mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,

— piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete

destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e

— lampadine elettriche,

in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza

venerdì 23 dicembre 2011

Marcatura CE prodotti alimentari - etichetta

La normativa vigente sui prodotti che hanno contatto con gli alimenti è composta da:
  • a. D.M. 21 marzo 1973.
  • b. Decreto 6 aprile 2004, n. 174
  • c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
so  sono disposizioni legislative per evitare che il prodotto possa rilasciare sostanze agli alimenti intossicandoli.
Ci 
so  Ci sono due tipologie di limiti esaminati nei test eseguiti dai laboratori, come prescritto in queste normative. 

Il valore di migrazione globale che indica la quantità totale di materiali che possono rovinare la qualità dell’acqua. Poi c’è il valore di migrazione specifico per ogni tipologia di materiale usato nei vostri prodotti.

Etichetta
I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato sono corredati da:
a) la dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o una indicazione sul loro impiego specifico (es. macchina da caffè, bottiglia di vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto qui sotto;


b) se necessario speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
c) il nome e la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
d) un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto;
e) (in caso di materiali ed oggetti attivi): le informazioni sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti (es:nome,quantità sostanze rilasciate dalla componente attiva).
Queste informazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile, indelebile. Devono essere scritte in italiano.
La dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o l’indicazione dell’impiego specifico non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Al momento della vendita al dettaglio le informazioni dovranno essere visibili:
  • sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
  • o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
  • o su cartellini ben visibili posti sulle vicinanze dei materiali e degli oggetti (ad eccezione che per l’indicazione delle informazioni relative al fabbricante, al trasformatore o al venditore previste al punto c) del presente articolo, in quanto, in tali casi l’indicazione in cartellino sarà possibile solo laddove l’indicazione su materiali, oggetti o etichette non sia attuabile per motivi tecnici).
dichiarazione di conformità
I materiali devono essere corredati da una dichiarazione scrittala quale attesti la loro conformità alle norme vigenti (comunitarie o nazionali).
Oltre a tale previsione, in ambito nazionale permane quanto statuito dall’art. 6 del d.m. 21.03.1973 che prevede che “le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed agli accertamenti necessari ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti”

lunedì 28 novembre 2011

Fornitore Cinese: controllo documentale per scegliere?

Chi importa da Cina o extra UE si trova a scegliere tra più fornitori, guardando prezzo e documentazione. La documentazione in ordine permette di avere meno problemi doganali come i sequestri.
Cosa puo fare?
Se l'importatore chiede preventivamente la documentazione e la sottopone a noi può verificare se le certificazioni riportano direttive aggiornate (es 2006/95 non 73/23 ad esempio), se i test citati sono quelli specifici per quel prodotto e cosi via...
Normalmente i test report sono validi al  max di due anni. L'ente che emette questi certificati esiste? è riconosciuto in Europa? Infine controllare che il manuale istruzioni contenga tutte le avvertenze che si ricavano dai test report (rischi residui). 
il manuale va sempre tradotto in italiano e verificato il contenuto.
Se tutti i controlli precedenti sono verificati positivamente si può procedere a redigere il fascicolo tecnico del prodotto e la relativa dichiarazione di conformità in italiano. 

enti notificati - come controllo che sia vero?

Capita sempre più spesso che aziende si presentano come enti notificati anche quando non lo sono... qui spieghiamo come controllare

1.   Non è un ente notificato riconosciuto in Europa quando non compare nell'elenco descritto qui sotto.

v   vedi elenco dal sito dell’Europa che vi spiego:

         scrivere NANDO  su google e si trova:

         cliccare su Country nel menù a scendere a sinistra(e scegliere Italy)
poniamo di cercarlo per la compatibilità elettromagnetica:
         su “legislation” barra sul top della schermata scegliere EMC 2004/108 e si trovano 26 laboratori:
Body type
Name Sort
Country Sort
. NB 0051
Italy
. NB 0066
Italy
. NB 0068
Italy
. NB 0302
Italy
. NB 0397
Italy
. NB 0948
Italy
. NB 1232
Italy
. NB 1844
Italy
. NB 2034
Italy
. NB 2035
Italy
. NB 2036
Italy
. NB 2037
Italy
. NB 2038
Italy
. NB 2044
Italy
. NB 2045
Italy
. NB 2046
Italy
. NB 2047
Italy
. NB 2049
Italy
. NB 2050
Italy
. NB 2051
Italy
. NB 2052
Italy
. NB 2068
Italy
. NB 2124
Italy
. NB 2319
Italy
. NB 2320
Italy
. NB 2321
Italy

        
                        IN EFFETTI:
            ricordiamo che  la certificazione la fa il fabbricante sempre, ed è sua la responsabilità. L'ente di certificazione fornisce un controllo ulteriore quando previsto dalla legge, ma la responsabilità sul prodotto non si può mai delegare.

giovedì 24 novembre 2011

come faccio a determinare il "made in"

Sempre più spesso ci vengono poste domande riguardante a cosa scrivere sul "made in". Moltissimi nostri clienti importano i componenti dai posti più diversi e assemblano il prodotto qui in italia. Di fatto non sanno bene cosa indicare.

Come faccio a determinare il “made in” di un prodotto. Quando importo qualcosa da fuori scelgo un codice doganale che lo identifica.

Quando importo ogni prodotto viene identificato con un codice doganale preciso. Se in un secondo momento lo assemblo con altri prodotti, magari anche loro importati magari da posti tutti diversi mi si apre il dilemma su cosa scrivere. Normalmente dopo l'assemblaggio la destinazione di uso del prodotto cambiano e cosi anche il codice doganale. Di fatto è questo il momento che determina il "made in".

Di fatto importare i componenti da fuori e assemblare il prodotto il Italia permette di scrivere "made in Italy".
Ovviamente il marchio "made in Italy"è regolato e non si può scrivere a caso.

mercoledì 23 novembre 2011

CTU - prodotti ed etichette non conformi

Il consulente tecnico è chiamato,  attraverso la sua specifica competenza, a dare una valutazione a fatti già provati. La relazione, pertanto, non diventa un’attività istruttoria in senso stretto ma un’attività di deduzione dei fatti. Quindi l’attività del consulente talvolta si identifica in una vera e propria valutazione di fatti mentre in altre si traduce in un mero accertamento di fatti e situazioni. In nessuno dei due casi però la consulenza tecnica può tradursi in un’attività giudicante; questa responsabilità è rimessa esclusivamente al giudice.
Ancorché la consulenza tecnica di ufficio non sia da ritenersi prova nel processo, ma solo un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del giudice, può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente con il ricorso all’accertamento specialistico e a determinate cognizioni di carattere tecnico.

Il ricorso alla consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice cui è demandata la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità, essendo la stessa utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico.

Le fasi dell’attività.
In relazione agli artt. 62 e 194 cod. proc. civ. il consulente esplica la propria attività attraverso diverse fasi che in sostanza sono identificabili in:
– partecipare alle udienze alle quali è chiamato;
– svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in presenza del giudice stesso;
– svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso;
– fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;
– domandare, se autorizzato dal giudice, chiarimenti alle parti;
– assumere, se autorizzato dal giudice, informazioni da terzi.

Una particolare attenzione è da porsi al riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale che viene riconosciuto al Consulente tecnico di ufficio. Invero, agli effetti della legge penale, il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto esercita una delle funzioni di cui all’art. 357 cod. pen. e precisamente una pubblica funzione giudiziaria. Si tratta, infatti, di persona che esercita temporaneamente, obbligatoriamente e non gratuitamente una funzione giudiziaria come ausiliare del giudice


L’udienza di conferimento d’incarico

Le diverse assunzioni che vengono svolte in udienza e che esamineremo appresso e nel prossimo contributo sono:
– registrazioni presenze;
– dichiarazione di accettazione d’incarico del consulente prescelto;
– giuramento del consulente con dichiarazione delle proprie generalità e domicilio;
– formulazione del quesito;
– dichiarazione di inizio delle operazioni peritali o rinvio;
– autorizzazione accesso ai pubblici uffici (eventuale);
– autorizzazione all’uso del mezzo proprio e/o di viaggio;
– autorizzazione accesso ai luoghi (eventuale);
– autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
– nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio;
– termine di invio della relazione alle parti;
– termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
– termine di deposito della relazione;
– termine di rinvio del procedimento;
– disposizione del fondo spese

Il quesito
Quando il giudice formula il quesito al consulente emerge con tutta evidenza l'importanza della consulenza richiesta rispetto alla decisione che dovrà assumere . Sempre di più nell’odierno processo civile, quando le questioni controverse si risolvono in aspetti di natura tecnica, il CTU decide l’esito della causa. Pertanto il contenuto e la finalità del quesito diventano essenziali per il perseguimento degli obiettivi delle parti.
Bisogna quindi prestare particolare attenzione a come è formulato il quesito e aiutare il giudice a formularlo nel modo più chiaro e corretto possibile.
Un buon quesito infatti dovrebbe:
– indicare il compito del consulente;
– essere comprensibile, di chiara lettura;
– individuare l’oggetto dell’indagine e la valutazione richiesta;
– comprendere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;
– non richiedere accertamenti dei fatti il cui onere incombe sulla parte;
– non richiedere valutazioni giuridiche

L’esperto deve quindi far rilevare puntualmente eventuali difformità o carenze, ricordando, ove occorra, che a quel quesito egli dovrà rispondere mediante motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili.

Fissazione inizio operazioni
A questo punto il giudice chiede al consulente incaricato se desidera sin d’adesso indicare la data d’inizio delle operazioni.
Il consulente, infatti, può scegliere due soluzioni: indicare la data in sede di udienza facendo quindi riportare a verbale ora, data e luogo, ovvero riservarsi e indicarla in un momento successivo.

Nomina consulenti tecnici di parte.
È facoltà delle parti in causa farsi assistere nel corso della consulenza tecnica di ufficio da propri consulenti tecnici di parte. Il numero di questi è da taluni ritenuto limitato a uno solo interpretando in senso restrittivo
la previsione codicistica dell’art. 201 cod.proc. civ. che cita «…un loro consulente...» mentre in altri casi la scelta del numero è rimessa alla discrezionalità della parte.

Responsabilita distributore importatore prodotti extra ue dogana sequestro

Ogni prodotto porta dei rischi nella nostra vita se non è stato ben progettato e fabbricato e oramai la maggior parte dei prodotti arriva dai posti più lontani come la Cina, la Corea o gli Stati Uniti (USA).
Nell’Unione Europea tutti i prodotti venduti e/o messi in servizio devono essere sicuri e chiunque venda prodotti con il proprio nome ne è responsabile. A seconda della destinazione d’uso cambia la normativa specifica del prodotto .
Per immissione nel mercato si intende la messa a disposizione del prodotto a disposizione gratuita o onerosa al fine di consentirne la distribuzione o l’uso.
La catena di acquisto dei prodotti importati si struttura nel seguente modo. Il fabbricante extra UE non conosce la normativa europea e le relative norme tecniche. Al massimo soddisfa i requisiti richiesti dai propri clienti europei.
L’importatore conosce il suo mercato, dove e cosa comprare e soprattutto il cliente a cui vendere il prodotto. E’ concentrato a soddisfare le richieste del mercato e non sempre conosce le direttive europee e le norme tecniche. Il distributore normalmente si fida dei propri fornitori e della conformità dei prodotti che acquista. In ogni caso tratta una tal quantità di articoli diversi che fa fatica ad essere sempre aggiornato e perfettamente competente.
Quasi tutti i prodotti devono essere accompagnati in tutto il loro ciclo di vita da:
marcatura CE
libretto di istruzioni
dichiarazione di conformità
il tutto scritto in italiano e rispettando regole specifiche che cambiano da prodotto a prodotto.
Cosa bisogna fare per Marcare un prodotto?
Il primo passo da fare è analizzare e specificare bene la destinazione d’uso del prodotto e l’utilizzatore finale dello stesso. Partendo da qui possiamo quindi individuare le direttive specifiche del prodotto e da li le relative norme tecniche.
Cosa si scrive sulla Dichiarazione di Conformità?
Ragione Sociale e indirizzo della sede legale
Nome modello e anno di costruzione del prodotto
Direttive Applicate
Norme Tecniche applicate
Cosa si scrive sulla Marcatura CE?
Ragione Sociale e indirizzo della sede legale
Nome modello e anno di costruzione del prodotto
dati di targa del prodotto come ad esempio Voltaggio Frequenza e cosi via (dipende dalla normativa specifica)
Libretto di Istruzioni?
Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi
La maggior parte dei sequestri dei prodotti in dogana o presso distributori avvengono per mancanze documentali. Tale sequestro può comportare l’analisi specifica sul prodotto da parte di un laboratorio esterno accreditato che emette una relazione il cui esito è spesso negativo.
Quando un prodotto può essere sospeso in dogana?
a)il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l’ambiente o un altro interesse pubblico
b) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione, in forma scritta o elettronica, richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o non reca i marchi previsti da tale normativa;
c) sul prodotto è stata apposta una marcatura CE in modo falso o fuorviante.
A questo punto il magistrato emette dei provvedimenti per la mancata conformità dei prodotti immessi o meno nel mercato in tre modi:
1. una multa che si può aggirare oltre i 60mila euro
2. la distruzione della merce
3. la verifica di responsabilità penali del datore di lavoro che ha in carico la merce

Per evitare queste spiacevoli situazioni, bisogna prestare attenzione almeno a questi piccoli accorgimenti quali:
a)dato che ogni prodotto ha la sua regola specifica è meglio confrontare la marcatura CE con quella dei migliori concorrenti
b)il libretto di istruzioni deve essere in italiano e avvertire gli utilizzatori dei pericoli e dei modi di uso tramite le avvertenze con pittogrammi e frasi di pericolo
c)la dichiarazione di conformità deve essere scritta in italiano, firmata e citare le direttive europee applicate e e le relative norme tecniche
d)l’etichetta apposto sul packaging deve riportare le informazioni basilari del libretto di istruzioni e della marcatura CE.


venerdì 18 novembre 2011

Prodotti da Costruzione: Sistemi di attestazione della conformità (AoC)

Sistemi di attestazione della conformità (AoC): I criteri di controllo della conformità variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento, e sono i seguenti:

  • Sistema 1+: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC – Factory Production Control), anche con prelievi di campioni periodici sia dalla fabbrica che dal mercato;
  • Sistema 1: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC
  • Sistema 2+: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT – Initial Type Testing) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica
  • Sistema 2: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità, rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua un’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione (FPC);
  • Sistema 3: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotto sotto la propria responsabilità;
  • Sistema 4: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciate dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT), e un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotti sotto la propria responsabilità.

Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Cos’è la Direttiva CPD? E’ una legge comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti che entrano nella “Costruzione Edile”, spaziando dagli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti, ai componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, agli elementi di sicurezza antincendio quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti, e per finire con tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.

La marcatura CE indica che i prodotti da costruzione sono conformi ai requisiti di una norma armonizzata specifica e che può circolare liberamente sul mercato dell’Unione Europea (UE).

in particolare:

Campo d'applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:

  • norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
  • benestare tecnico europei che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma.

Norma di prodotto o armonizzata

Un prodotto inserito nella direttiva può essere marcato CE quando un ente normativo (CEN/CENEL/EOTA/ETSI) ha prodotto una norma armonizzata che ha la caratteristica di avere un particolare Allegato ZA nel quale si indicano le prove da effettuare sul prodotto per poter soddisfare i requisiti essenziali.

La marcatura CE si può applicare su di un prodotto sul quale siano state condotte una serie di prove prescritte da una norma armonizzata.

Nella stessa norma si trova anche definito il sistema di attestazione della conformità.

martedì 8 novembre 2011

Gost - Chi puo richiedere la Certificazione?

Molto spesso alcuni di Voi ci pongono la domanda su chi può essere l’intestatario dei certificati di conformità.
Teniamo a precisare che si tratta della certificazione obbligatoria dei prodotti con il rilascio del “certificato” di conformità e non della “dichiarazione” di conformità. Quest’ultima può essere richiesta e rilasciata esclusivamente ad un soggetto di diritto russo.
L’intestatario del certificato di conformità è il richiedete la certificazione. Il richiedente di solito è o il produttore o l’importatore. La maggior parte degli enti di certificazione russi inquadrano questo rapporto come: se il richiedente è produttore si tratta della “produzione in serie”, se si tratta dell’importatore si ha una “fornitura constante o periodica” inquadrata nell’ambito di un contratto o fattura di vendita. Di conseguenza al produttore rilasciano un certificato per la fabbricazione seriale e all’importatore un certificato che è vincolato dal contratto o fattura di vendita.

Obblighi dell’importatore - Responsabilità

Le direttive "Nuovo approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) deve poter fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.
Secondo le direttive nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo sul mercato comunitario per proprio conto.
Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. 
Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia immesso nel mercato a suo nome.
In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
La responsabilità civile per prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti.

martedì 1 novembre 2011

Valutazione rischio prodotto

Valutazione rischio prodotto:
elenchiamo qui i passi da fare per una corretta valutazione del rischio di un prodotto che bisognerebbe fare prima di immetterlo nel mercato. Uso il condizionale perché sono consapevole che non tutte le imprese hanno la possibilità di farlo.
1.       Caratteristiche di identificazione dell’uso previsto e del relativo scopo
2.       Individuazione direttive europee cogenti
3.       Individuazione normative tecniche UNI e CEI specifiche
4.       Identificazione dei pericoli noti e prevedibili
5.       Valutazione del rischio per ogni pericolo identificato
6.       Identificazione delle misure appropriate per il controllo del rischio
7.       Se esistono rischi residui non eliminabili avvertire l’utilizzatore tramite pittogrammi e avvertenze
8.       Limitare l’uso consentito del prodotto se esistono pericoli non eliminabili troppo gravi