giovedì 29 dicembre 2011
private label - etichetta personalizzata
mercoledì 28 dicembre 2011
RoHS 2002/95/CE - Documentazione
Campo di applicazione:
La Direttiva RoHS si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano in 8 delle 10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
Le categorie sono:
- · Grandi elettrodomestici
- · Piccoli elettrodomestici
- · Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- · Apparecchiature di consumo
- · Apparecchiature di illuminazione
- · Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- · Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- · Distributori automatici mentre vengono escluse le catergorie
- · Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) e
- · Strumenti di monitoraggio e di controllo
·g
Definizione di produttore:
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,
ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); o
iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attivitàprofessionale.
Allegato
Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
— alofosfato 10 mg
— trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
— trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente
fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.
7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più
dell'85 % di piombo),
— Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
— Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,
trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della
direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:
— decaBDE,
— mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
— piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete
destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
— lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza
venerdì 23 dicembre 2011
Marcatura CE prodotti alimentari - etichetta
- a. D.M. 21 marzo 1973.
- b. Decreto 6 aprile 2004, n. 174
- c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
- sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
- o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
- o su cartellini ben visibili posti sulle vicinanze dei materiali e degli oggetti (ad eccezione che per l’indicazione delle informazioni relative al fabbricante, al trasformatore o al venditore previste al punto c) del presente articolo, in quanto, in tali casi l’indicazione in cartellino sarà possibile solo laddove l’indicazione su materiali, oggetti o etichette non sia attuabile per motivi tecnici).
lunedì 28 novembre 2011
Fornitore Cinese: controllo documentale per scegliere?
enti notificati - come controllo che sia vero?
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giovedì 24 novembre 2011
come faccio a determinare il "made in"
Sempre più spesso ci vengono poste domande riguardante a cosa scrivere sul "made in". Moltissimi nostri clienti importano i componenti dai posti più diversi e assemblano il prodotto qui in italia. Di fatto non sanno bene cosa indicare.
Come faccio a determinare il “made in” di un prodotto. Quando importo qualcosa da fuori scelgo un codice doganale che lo identifica.
Quando importo ogni prodotto viene identificato con un codice doganale preciso. Se in un secondo momento lo assemblo con altri prodotti, magari anche loro importati magari da posti tutti diversi mi si apre il dilemma su cosa scrivere. Normalmente dopo l'assemblaggio la destinazione di uso del prodotto cambiano e cosi anche il codice doganale. Di fatto è questo il momento che determina il "made in".
Di fatto importare i componenti da fuori e assemblare il prodotto il Italia permette di scrivere "made in Italy".
Ovviamente il marchio "made in Italy"è regolato e non si può scrivere a caso.
mercoledì 23 novembre 2011
CTU - prodotti ed etichette non conformi
Responsabilita distributore importatore prodotti extra ue dogana sequestro
Nell’Unione Europea tutti i prodotti venduti e/o messi in servizio devono essere sicuri e chiunque venda prodotti con il proprio nome ne è responsabile. A seconda della destinazione d’uso cambia la normativa specifica del prodotto .
Per immissione nel mercato si intende la messa a disposizione del prodotto a disposizione gratuita o onerosa al fine di consentirne la distribuzione o l’uso.
L’importatore conosce il suo mercato, dove e cosa comprare e soprattutto il cliente a cui vendere il prodotto. E’ concentrato a soddisfare le richieste del mercato e non sempre conosce le direttive europee e le norme tecniche. Il distributore normalmente si fida dei propri fornitori e della conformità dei prodotti che acquista. In ogni caso tratta una tal quantità di articoli diversi che fa fatica ad essere sempre aggiornato e perfettamente competente.
marcatura CE
libretto di istruzioni
dichiarazione di conformità
il tutto scritto in italiano e rispettando regole specifiche che cambiano da prodotto a prodotto.
Il primo passo da fare è analizzare e specificare bene la destinazione d’uso del prodotto e l’utilizzatore finale dello stesso. Partendo da qui possiamo quindi individuare le direttive specifiche del prodotto e da li le relative norme tecniche.
Cosa si scrive sulla Dichiarazione di Conformità?
Ragione Sociale e indirizzo della sede legale
Nome modello e anno di costruzione del prodotto
Direttive Applicate
Norme Tecniche applicate
Cosa si scrive sulla Marcatura CE?
Ragione Sociale e indirizzo della sede legale
Nome modello e anno di costruzione del prodotto
dati di targa del prodotto come ad esempio Voltaggio Frequenza e cosi via (dipende dalla normativa specifica)
Libretto di Istruzioni?
Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi
La maggior parte dei sequestri dei prodotti in dogana o presso distributori avvengono per mancanze documentali. Tale sequestro può comportare l’analisi specifica sul prodotto da parte di un laboratorio esterno accreditato che emette una relazione il cui esito è spesso negativo.
Quando un prodotto può essere sospeso in dogana?
a)il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l’ambiente o un altro interesse pubblico
b) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione, in forma scritta o elettronica, richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o non reca i marchi previsti da tale normativa;
c) sul prodotto è stata apposta una marcatura CE in modo falso o fuorviante.
A questo punto il magistrato emette dei provvedimenti per la mancata conformità dei prodotti immessi o meno nel mercato in tre modi:
1. una multa che si può aggirare oltre i 60mila euro
2. la distruzione della merce
3. la verifica di responsabilità penali del datore di lavoro che ha in carico la merce
Per evitare queste spiacevoli situazioni, bisogna prestare attenzione almeno a questi piccoli accorgimenti quali:
b)il libretto di istruzioni deve essere in italiano e avvertire gli utilizzatori dei pericoli e dei modi di uso tramite le avvertenze con pittogrammi e frasi di pericolo
c)la dichiarazione di conformità deve essere scritta in italiano, firmata e citare le direttive europee applicate e e le relative norme tecniche
d)l’etichetta apposto sul packaging deve riportare le informazioni basilari del libretto di istruzioni e della marcatura CE.
venerdì 18 novembre 2011
Prodotti da Costruzione: Sistemi di attestazione della conformità (AoC)
Sistemi di attestazione della conformità (AoC): I criteri di controllo della conformità variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento, e sono i seguenti:
- Sistema 1+: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC – Factory Production Control), anche con prelievi di campioni periodici sia dalla fabbrica che dal mercato;
- Sistema 1: questo sistema prevede la Certificazione di Conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue una valutazione della conformità del tipo di prodotto alla norma armonizzata di riferimento ed anche una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (FPC
- Sistema 2+: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT – Initial Type Testing) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica
- Sistema 2: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità, rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate sotto la propria responsabilità, e l’intervento di un organismo notificato che effettua un’ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione (FPC);
- Sistema 3: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT) effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotto sotto la propria responsabilità;
- Sistema 4: questo sistema prevede la Dichiarazione di Conformità rilasciate dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo (ITT), e un controllo di produzione in fabbrica (FPC) condotti sotto la propria responsabilità.
Marcatura CE dei prodotti da costruzione
Cos’è la Direttiva CPD? E’ una legge comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti che entrano nella “Costruzione Edile”, spaziando dagli elementi base, quali gli inerti, il cemento, i solai, i pannelli isolanti, ai componenti quali le porte, le finestre, le vetrate, agli elementi di sicurezza antincendio quali gli evacuatori di fumo e calore, gli idranti, e per finire con tutti gli accessori per la raccolta e la fornitura di acqua.
La marcatura CE indica che i prodotti da costruzione sono conformi ai requisiti di una norma armonizzata specifica e che può circolare liberamente sul mercato dell’Unione Europea (UE).
in particolare:
Campo d'applicazione: la direttiva si applica ai prodotti da costruzione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.
Conformità ai requisiti essenziali: i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti all'allegato I della direttiva.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche che possono consistere in:
- norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione (CEN o/e CENELEC) su mandato della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per la costruzione;
- benestare tecnico europei che valutano l'idoneità di un prodotto all'impiego previsto nei casi in cui non esista né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma europea e in cui la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nel comitato permanente per la costruzione, non ritenga possibile o ancora possibile elaborare una norma.
Norma di prodotto o armonizzata
Un prodotto inserito nella direttiva può essere marcato CE quando un ente normativo (CEN/CENEL/EOTA/ETSI) ha prodotto una norma armonizzata che ha la caratteristica di avere un particolare Allegato ZA nel quale si indicano le prove da effettuare sul prodotto per poter soddisfare i requisiti essenziali.
La marcatura CE si può applicare su di un prodotto sul quale siano state condotte una serie di prove prescritte da una norma armonizzata.
Nella stessa norma si trova anche definito il sistema di attestazione della conformità.
martedì 8 novembre 2011
Gost - Chi puo richiedere la Certificazione?
Teniamo a precisare che si tratta della certificazione obbligatoria dei prodotti con il rilascio del “certificato” di conformità e non della “dichiarazione” di conformità. Quest’ultima può essere richiesta e rilasciata esclusivamente ad un soggetto di diritto russo.