Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

mercoledì 19 dicembre 2012

Documenti Mattoncini in Vetrocemento - Marchio CE?


una domandina veloce, stiamo iniziando ad importare questi mattoncini in vetrocemento, credo facciano parte della categoria materiali da costruzioni,
richiedono qualche certificazione?



Devono essere Marcati CE secondo la direttiva prodotti da costruzione DPC.
Devono quindi applicare la norma armonizzata 1051-2.

Qui approfondiamo meglio l'argomento: Marchio CE - Prodotti da Costruzione



Documenti Import Cina di Caricabatterie, Alimentatore e Adattatore per smartphone


Caricabatterie, Alimentatore e Adattatore per smartphone, conviene importarlo dalla cina.
ma come deve essere documentato? 

Quali documenti devo chiedere ai fornitori? Come faccio a sapere se sono seri?

cosa bisogna certificare:
L'importatore marca CE questi prodotti e se ne assume la responsabilità. Quindi la certificazione la deve fare l'importatore, basandosi sui test report prodotti dal fabbricante.

Ma che carte chiedo???
Bisogna farsi mandare i Test report sul prodotto che si vuole comprare che dimostri il rispetto della norma tecnica giusta. 
Per questo tipo di prodotti come:
  1. Caricabatterie, 
  2. Alimentatore 
  3. Adattatore per smartphone

Ad esempio bisogna rispettare la norma EN 60950  
di cui dobbiamo quindi verificare tramite i test il suo rispetto. Non tutti i laboratori vanno bene, l'ideale sono i laboratori accreditati magari anche in europa con un ufficio qui in UE. 
In quel caso  la marcatura sarà più convincente e sicura.




Rohs 2: quali prodotti rientrano?

posto una domanda che mi arriva  oramai quotidianamente:


Articoli come:

  • spine e prese elettriche, ciabatte con o senza interruttore, avvolgicavo, ecc.
  • bidoni aspirapolvere/liquidi/cenere
  • batterie auto
  • stufe a pellet
  • saldatrici
  • carica batterie, booster, ecc.
  • compressori
  • generatori di corrente

rientrano tutti nella Direttiva Rohs II?

risposta positiva, sono tutti in ROHS: infatti
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
_____
«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

Private Label - Nascondere Nome produttore con la Partita IVA

Moltissimi prodotti sono distribuiti tramite private label.
Ciò implica che il distributore appone il proprio nome sull'etichetta del prodotto e omette quello del produttore.

Questo modo di vendere i prodotti è ormai diffusissimo e causa delle responsabilità al distributore sul prodotto.
Nel caso di prodotti Marcati CE vi è l'obbligo di segnalare il produttore, in caso contrario il prodotto va rimarcato a proprio nome. Per tutti gli altri prodotti questo obbligo non c'è.

Alcuni per rendere più difficile la ricerca del proprio fornitore per motivi commerciali ci chiedono se possono mettere la partita IVA del produttore al posto della ragione sociale e del relativo indirizzo della sede legale.
la risposta che diamo in genere si può riassumere cosi:

"mettere la partita IVA del produttore al posto del suo nome sul packaging dei prodotti “private label” sarebbe equivoco in quanto, non indicare chiaramente l’identità del produttore, indebolirebbe il distributore facendolo diventare un “parafulmine” e facendogli assumere il ruolo di produttore, con conseguente assunzione di responsabilità in caso di vizi e problematiche varie."

Nell'articolo 104 del codice del consumo vi è scritto che bisogna identificare il produttore e indicarne gli estremi. Nulla più.

giovedì 13 dicembre 2012

Regole Documenti Marcatura CE sigaretta elettronica


Le regole da rispettare sono:

 

Codice del Consumo                                            (applicabile)

Direttiva 2004/108                                              (applicabile)

        Regolamento 1935/2004                             (applicabile)
Regolamento 10/2011 (applicabile)              (applicabile)

Direttiva Rohs  2002/95/CE – 2011/65/CE          (applicabile)

Aroma  – Regolamento 178/2002                        (applicabile)

Aroma  – Direttiva  2002/46                                (applicabile)

Aroma – Direttiva 88/388/CE                               (applicabile)
Aroma – Regolamento 1334/2008                       (applicabile)

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE                  (non applicabile) – solo per il 

                                                                          caricabatterie

Dispositivi Medici 2007/47/CE                             (non applicabile)



E’ meglio comprare gli aromi dal mercato europeo, per evitare problemi.  Nella tabella qui sopra vedi le regole degli aromi. Sappiamo che i fornitori degli aromi sono pochi e che alcuni hanno già venduto la produzione.


giovedì 6 dicembre 2012

Passeggino con ombrello - Documenti Marcatura CE


Passeggino con ombrello:
Importare un passeggino instabile espone al rischio del sequestro e ritiro della merce.
È necessario assicurarsi che il fabbricante sia consapevole della normativa europea e applichi sicuramente la norma EN 1888.
Questa norma è appena stata aggiornata (marzo 2012) e tratta gli Articoli per puericultura - Carrozzine e passeggini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Bisogna tener presente che vige sempre la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE e la 2005/84/CE recepite in Italia col Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172, "Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti"


Inchiostro per Tatuaggi - Tatoo Documenti per importare e controlli doganali


I coloranti per tatuaggi – sostanze proibite

Chi importa inchiostro e colori per tatuaggi cosa deve fare per non subire sequestri e conseguenze penali?
Controllare che non siano presenti gli azo dyes (coloranti azoici)  un gruppo di  43 sostanze chimiche trovate pericolose per la salute e ormai vietate in Europa.
Quindi è preferibile procurarsi dei test report di rilascio ad esempio di ammine (CAS n° 90-04-0), che non devono essere presenti perché poi assorbite dalle persone.

L'elenco delle sostanze vietate per i vari usi cambia nel tempo e bisogna controllarlo ogni tanto. Ad esempio consultate l'allegato XVII del regolamento Reach prima di importare questo genere di prodotti.
Siamo specializzati in normative sulla sicurezza di prodotto,  aiutiamo gli importatori a controllare la documentazione del fornitore extra UE, per superare gli ostacoli all’importazione.
Sistemiamo il fascicolo tecnico, dopo aver controllato i test report e i certificati forniti dal fabbricante, magari indichiamo i testi da inserire nel packaging, nel libretto di istruzioni e nella marcatura CE.

Seggiolini per bambini - Marcatura CE Documenti per importazione e dogane


Seggiolini per bambini - Marcatura CE Documenti

I seggiolini per bambini non vanno marcati CE, ma devono essere sicuri.
Ci sono due direttive europee da rispettare: 2005/84/CE e la 2001/95/CE
Le norme tecniche specifiche dipendo dal tipo di seggiolino, ad esempio:

UNI EN 12790:2009 - Articoli per puericultura - Sdraiette
UNI EN 14344:2005 - Articoli per puericultura - Seggiolini per bambini per biciclette
UNI EN 14036:2004 - Articoli per puericultura  - Seggiolini a oscillazione verticale per bambini

e cosi via. A seconda della destinazione di uso le regole da rispettare cambiano nonostante le direttive europee siano le stesse.
In Italia la legge italiana di recepimento è il codice del consumo D. Lgs 06/9/2005 n. 206 - Codice del consumo

Bisogna fare particolare attenzione al packaging e al libretto di istruzioni per definire bene come usare il prodotto e a cosa serve.

Liquido per sigarette elettroniche - Etichetta

A gennaio è capitato che un aroma sia stato rimandato indietro e non accettato dalle dogane europee a causa della sua etichettatura.
Sull'etichetta avevano messo l'immagine di fragole con la scritta "Strawberry Low" che sia per la lingua sia per l'immagine poteva indurre in errore il consumatore.

Erano presenti altre non conformità, ma questa è davvero interessante da sapere per evitare futuri errori

mercoledì 5 dicembre 2012

Documenti per importare Ciucci - Succhietti - Zaini per Bambini

Le principali norme tecniche che, se applicate volontariamente dal fabbricante, costituiscono elementi per valutare la sicurezza dei prodotti.


UNI EN 12790:2009 - Articoli per puericultura - Sdraiette
UNI EN 1273:2005 - Articoli per puericultura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 1400-1:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli- Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto
UNI EN 1400-2:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli- Parte 2: Requisiti meccanici e prove
UNI EN 1400-3:2004 - Articoli per puericultura- Succhietti per neonati e bambini piccoli- Parte 3: Requisiti chimici e prove
UNI EN 1466:2008 - Articoli per puericultura- Sacche porta bambini e supporti- Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13209-1:2005 - Articoli per puericultura- Zaini porta bambini- Requisiti di sicurezza e metodi di prova- Parte 1: Zaini porta- bambini con telaio
UNI EN 13209-2:2006 Articoli per puericoltura- Zaini porta bambini- Requisiti di sicurezza e metodi di prova- Parte 2: Zaini di materiale flessibile
UNI EN 14344:2005 - Articoli per puericultura - Seggiolini per bambini per biciclette - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 14350-1:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove
UNI EN 14350-2:2005 - Articoli per puericultura- Dispositivi per bere- Parte 2: Requisiti chimici e prove

La direttiva Europea che regolamenta questi prodotti è la 2005/84/CE a cui bisogna aggiungere il rispetto del Regolamento Reach 1907/2006 allegato XVII che viene aggiornato più volte all'anno. La direttiva di riferimento in Europa è la 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti che viene recepita in Italia dal codice del consumo D. Lgs 06/9/2005 n. 206.

Di fatto questi prodotti non sono marcati CE.

martedì 4 dicembre 2012

Documenti TVCC sistemi di sicurezza - Marchio CE


Documenti TVCC sistemi di sicurezza

Questi prodotti per essere marcati devono seguire le direttiva ECM e ROHS. A seconda dei casi serve la LVD o meno dipende dal loro voltaggio.
I documenti necessari per la vendita sono:
marcatura CE, etichetta e il libretto di istruzioni

La direttiva ROhs è appena stata aggiornata ed entra in vigore a gennaio 2013.
Per dimostrare la corretta applicazione delle direttive bisogna che il fabbricante abbia una sede o un mandatario in Europa, oppure poter disporre degli attestati di conformità e dei test report rilasciati da un laboratorio che sia riconosciuto anche in Europa. La responsabilità totale del prodotto ricade sull’importatore.

Il fascicolo tecnico può essere richiesto solo dalle autorità competenti. A volte la grande distribuzione lo pretende per assicurarsi che il prodotto sia Marcato CE in modo corretto.

Marcare Sigaretta Elettronica CE - Cosa Fare?

In questo post parliamo solo dell'apparecchiatura elettronica e non dell'alimento.
La maggioranza delle sigarette elettroniche sono importate da extra UE e questo va segnalato in etichetta per evitare problemi di "falsa origine".
Va subito notato che la sigaretta elettronica non è un dispositivo medico, in quanto non può fornire nessun tipo di terapia o cura a persone. Non è clinicamente dimostrabile ed è più comodo cosi per tutti gli importatori.
Le direttive europee cogenti per questo tipo di prodotti sono:
compatibilità elettromagnetica 2004/108 detta anche ECM
rohs 2011/65 che regolamenta i materiali al suo interno - è appena stata aggiornata

Non c'entra nulla direttiva bassa tensione - LVD in quanto il voltaggio di questi prodotti è solitamente basso.

Per poterla vendere nell'Unione Europea bisogna rispettare queste norme e in caso di controlli poterlo dimostrare.

lunedì 3 dicembre 2012

Documenti Sigaretta Elettronica importata dalla Cina - Marcatura CE

Oramai le sigarette elettroniche hanno invaso il mercato italiano. Le si trovano ovunque e le telefonate degli importatori che la vogliono importare sono diventate un abitudine.
La maggior parte degli importatori, ma non tutti, importano solo l'apparecchiatura elettronica e l'aroma lo comprano qui in Italia.

Vorrei segnalare a tutti che non basta solo la marcatura CE, ma bisogna preoccuparsi anche del regolamento europeo 1935/2004. Di cosa parlo?
L'aroma che si aspira con la sigaretta elettronica è considerato un alimento e tutti i materiali che vanno a contatto con gli alimenti devono essere conformi al 1935/2004.
Si tratta di una regoletta semplice semplice, il rivestimento interno alla sigaretta non inquinare l'aroma.
Basta quindi un semplice test di rilascio e anche questo problema si risolve.

Per la marcatura le direttive cogenti son sempre le stesse: ecm e rohs.

mercoledì 14 novembre 2012

Garanzia dei prodotti - 2 anni e quali diritti doveri?


Spesso mi chiedono informazioni riguardo alla garanzia dei prodotti e su cosa scrivere sui libretti di istruzioni. Sull'argomento c'è molta confusione e molta trascuratezza da parte di tutti. Possiamo però dire con certezza che in Italia la garanzia è regolata dal codice del consumo. In Europa invece la direttiva che regola la garanzia dei prodotti è la direttiva europea 1999/44.
Copio qui sotto gli articoli che ci interessano:
In Italia:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo

Articolo 132
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

In Europa:
Direttiva europea 1999/44
Articolo 3
Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- dell'entità del difetto di conformità, e
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
- se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o
- se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
- se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 5
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna.
2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.
Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Articolo 6
Garanzie
1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve:
- indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.
4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.


lunedì 12 novembre 2012

Criteri per i Bandi di gara ecosostenibili - Acquisti PA verdi


Esistono due direttive, che sono state adottate in Europa, per spiegare, chiarire e semplificare la legislazione dei singoli stati europei in materia di acquisti per la Pubblica amministrazione:

  • Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
  • Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali 


In particolare si possono consultare le schede per i prodotti-servizi già regolamentati sul sito  http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm

CRITERI PER I GPP
Scheda di prodotto per gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP)
(traduzione italiana del titolo della scheda ove presente nel sito UE)

  1. Copying and graphic paper
  2. Cleaning products and services: Prodotti e servizi di pulizia
  3. Office IT equipment: apparecchiature informatiche per ufficio
  4. Construction: Edilizia
  5. Transport: trasporti
  6. Furniture: Mobili
  7. Electricity: Elettricità
  8. Food and Catering services: Alimenti e servizi di ristorazione
  9. Textiles: prodotti tessili
  10. Gardening products and services: per prodotti e servizi per giardini
  11. Windows, Glazed Doors and Skylights: Finestre - Finestre, porte a vetri e lucernari
  12. Thermal insulation: Isolamento termico
  13. Hard floor-coverings: 
  14. Wall Panels: Isolamento termico
  15. Combine Heat and Power (CHP): Produzione combinata di calore ed elettricità (cogenerazione) – 
  16. Road construction and traffic signs
  17. Street lighting and traffic signals: Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi a illuminazione stradale e semafori
  18. Mobile phones
  19. Indoor lighting: Criteri UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi all'illuminazione per interni


mercoledì 7 novembre 2012

Prodotti Ecosostenibili - Etichette Verdi per i propri prodotti?


Per qualificare come “verdi” i propri prodotti e possibilmente utilizzare un marchio che li contraddistingua nel modo più appropriato è opportuno:
·         Riuscire ad acquistare prodotti “verdi” per alimentare il proprio processo
·         Utilizzare processi qualificabili come “verdi” e poterli documentare.

che cosa si intende per prodotto verde?
Si intendono prodotti e servizi “a ridotto impatto ambientale”, ossia quei prodotti che durante l’intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull’ambiente e sulla salute umana rispetto agli altri prodotti destinati allo stesso scopo ed equivalenti nell’uso.

Cosa sono gli acquisti “verdi”?
Sono sistemi di acquisti che considerano e valorizzano durante la fase di acquisto di un bene o servizio anche i suoi aspetti ambientali.
L’analisi comparativa per definire se un prodotto è verde deve essere compiuta analizzando l’intero ciclo di vita del prodotto, valutando complessivamente le sue qualità ambientali.

Analogamente si può definire un processo “verde” se – utilizzando prodotti “verdi” per quanto possibile – presenta il minor impatto ambientale possibile, in termini di rese – scarti e rifiuti, emissioni, ambiente di lavoro e così via.

Come si può allora contraddistinguere e marcare “verde” il proprio prodotto?
Questa analisi come può essere compiuta?
·         Utilizzando gli standard della serie 14040 (LCA)
·         Utilizzando marchi ecologici di settore (come EPD e FSC)
·         Utilizzando criteri Ecolabel (certificazione europea) e GPP (per la pubblica amministrazione)

etichettando quindi il prodotto secondo le norme della serie 14020 (etichettatura, di tipo I, II e III).

martedì 6 novembre 2012

14021 Etichetta verde ambientale volontaria


Per poter fare una dichiarazione ambientale sui propri prodotti bisogna seguire un percorso.
Su questo link può trovare i criteri minimi ambientali che l’Unione Europea sostiene per uno sviluppo sostenibile.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm


Le diverse forme di “asserzioni ambientali” e le relative forme di certificazione sono distinte in tre categorie, ciascuna regolamentata attraverso una specifica norma di riferimento:
ISO 14024 - TIPO I: marchi ecologici volontari basati su un sistema che considera tutti gli impatti ambientali di un prodotto (“a 360°”) e il suo intero ciclo di vita, dalla “culla”, ovvero la sua progettazione,
alla “tomba”, ovvero il momento in cui cessa di esercitare la propria funzione e deve essere smaltito o recuperato (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel);
ISO 14021 - TIPO II: auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, relative ad una caratteristica ambientale del prodotto (definite anche autodichiarazioni, tra le quali: FSC, PEFC, ”Riciclabile”, “Biodegradabile”, etc.);
ISO 14025 - TIPO III: Eco-profiles o Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, che riportano dichiarazioni basate su parametri ambientali prestabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti associati al ciclo di vita del prodotto. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile come, ad esempio, le etichettature EPD

Ecco alcuni metodi che si possono usare:
Il Carbon Footprint rappresenta la quantità totale di gas serra (GHG – GreenHouse Gas) emessi direttamente e indirettamente dalle attività antropiche lungo tutto il ciclo di vita, è espresso PAS 2050:2008 in termini di tonnellate di CO2 equivalenti.
Il Water Footprint misura il consumo di acqua in termini di volumi utilizzati (evaporati) e/o inquinati per unità di tempo sempre lungo tutto il ciclo di vita.
L’Ecological Footprint è una misura di quanti appezzamenti di terreno o marini biologicamente produttivi sono necessari per rigenerare le risorse consumate e per assorbire i rifiuti prodotti da una popolazione umana o da una singola attività antropica, utilizzando pratiche di gestione delle risorse e tecnologie dominanti.

Alcuni nostri clienti stabiliscono dei criteri minimi ambientali con cui qualificano i fornitori e garantiscono l’ecosostenibilità dei propri prodotti. Ogni azienda e ogni prodotto ha le sue esigenze specifiche e bisogna personalizzare al massimo la strada prescelta

lunedì 5 novembre 2012

Criteri ambientali minimi Prodotti per la Pubblica amministrazione Italiana

Pan GPP definisce i criteri verdi con cui la pubblica amministrazione può acquistare i prodotti.

In Italia sono quindi stati pubblicati i criteri ambientali minimi per i vari prodotti comprati dalla pubblica amministrazione.
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Ecco un breve sommario per di alcuni prodotti
1. Prodotti tessili
Il Decreto fissa i criteri per i prodotti tessili ecologici che possono essere oggetto di acquisti pubblici: abbigliamento ed accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati e tessuti destinati alla produzione di abbigliamento e accessori o di prodotti tessili per interni.
2. Arredi
Il Decreto definisce i criteri che possono essere applicati a tutte le tipologie di arredi per interni a basso impatto ambientale che sono oggetto di appalti pubblici: mobilio per ufficio, arredi scolastici, arredi per le sale di lettura e le sale di archiviazione ecc.
3. Illuminazione pubblica
Il Decreto indica i criteri per le lampade (lampade HID -  “high intensity discharge lamps” così come sistemi a LED - Light Emitting Diode), per i corpi illuminanti e gli impianti di illuminazione pubblica "verde".
4. Apparecchiature informatiche
Il Decreto stabilisce i criteri ambientali minimi per l'acquisto di computer portatili, computer da tavolo, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici.

PANGPP packaging verde nella pubblica amminsitrazione



In Italia sono quindi stati pubblicati i criteri ambientali minimi per i vari prodotti comprati dalla pubblica amministrazione.

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Il Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Approfondiamo l’argomento packaging e scopriamo che lL’Unione Europea ha scritto nelle linee guide i seguenti contenuti:

Criteri di Base sull’Imballaggio
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per almeno il 50% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 50% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432.
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE.
Criteri generali sull’Imballaggio
In caso di utilizzo di scatole di cartone, queste devono essere costruite per almeno l'80% di materiale riciclato. Qualora si faccia uso di buste o fogli di plastica per l'imballaggio finale, questi devono essere realizzati per almeno il 75% da materiale riciclato ovvero in materiali biodegradabili o compostabili conformemente alle definizioni riportate nella norma EN 13432.
Valutazione e verifica: tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. In alternativa, occorre presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio relativa all'imballaggio del prodotto. È soggetto a tale criterio solo l'imballaggio primario definito dalla direttiva 94/62/CE.

Ogni impresa che vuole partecipare a questi bandi di gara deve utilizzare dei marchi di qualità ecologica come ad esempio:

Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024:
i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:
• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche;
• i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori, distributori e organizzazioni ambientali;
• sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.
Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda.

I criteri GPP sono criteri validi nell’Unione Europea. Al momento gli stati dell’Unione impegnati sono:
1.       Austria,
2.       Belgium,
3.       Cyprus,
4.       Czech Republic,
5.       Denmark,
6.       Finland,
7.       France,
8.       Germany,
9.       Italy,
10.   Latvia,
11.   Lithuania,
12.   Luxembourg,
13.   Malta,
14.   Netherlands,
15.   Poland,
16.   Portugal,
17.   Slovakia,
18.   Slovenia
19.   Spain,
20.   Sweden,
21.   UK

lunedì 29 ottobre 2012

Dispositivi Medici: Libretto Istruzioni in formato elettronico

Con il regolamento europeo 207/2012 pubblicato il 9 marzo 2012 l'Unione Europea ha stabilito che si possono distribuire i manuali di istruzioni dei dispositivi medici via web.


Per garantire l’accesso alle istruzioni, è opportuno infor­mare in modo adeguato gli utilizzatori sulle modalità di consultazione delle istruzioni per l’uso elettroniche e sul loro diritto di richiedere la versione cartacea delle istru­zioni.

Per ridurre al minimo i rischi, l’opportunità di fornire istruzioni per l’uso sotto forma elettronica dovrebbe es­
sere soggetta ad una specifica valutazione del rischio da parte del fabbricante.


I fabbricanti di dispositivi di cui all’articolo 3 possono fornire istruzioni per l’uso in formato elettronico invece che su carta alle seguenti condizioni:
1) la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che fornendo istruzioni per l’uso elettroniche essi mantengono o migliorano il grado di sicurezza offerto dalle istruzioni stampate;
2) forniscono istruzioni per l’uso elettroniche in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è disponibile o esso in funzione, fatte salve situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4;
3)dispongono di un sistema che consente loro di fornire istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza spese sup­plementari su richiesta dell’utilizzatore, durante un periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 e al più tardi entro sette giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, o alla consegna del dispositivo se la domanda è stata fatta al momento dell’ordinazione;
4) danno informazioni, sullo stesso dispositivo o su un fo­glietto di accompagnamento, in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato che visualizza le istruzioni, alla messa in funzione del dispositivo;

5) garantiscono la qualità della progettazione e del funzionamento delle istruzioni per l’uso elettroniche e forniscono la prova dei controlli e delle procedure di validazione realiz­zate a tal fine;
6) per i dispositivi medici muniti di un sistema integrato che visualizza le istruzioni per l’uso, vigilano affinché la visua­lizzazione delle istruzioni non nuocia alla sicurezza della realizzazione del dispositivo, in particolare quando è utiliz­zato per sorvegliare o assistere il mantenimento in vita
7) forniscono, nel loro catalogo o su qualunque altro sup­porto informativo del dispositivo, informazioni sulla confi­gurazione informatica necessaria per visualizzare le istru­zioni;
8) dispongono di un sistema che indica chiaramente che le istruzioni sono state aggiornate e informa tutti gli utilizza­tori del dispositivo in caso di aggiornamento necessario per motivi di sicurezza;
9) per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono la versione elettro­nica delle istruzioni per l’uso a disposizione degli utilizza­tori durante almeno due anni a decorrere dalla data di produzione dell’ultimo dispositivo prodotto;

10) per i dispositivi che non hanno una data di scadenza defi­nita e per i dispositivi impiantabili, mantengono la versione elettronica delle istruzioni per l’uso a disposizione degli utilizzatori durante almeno quindici anni a decorrere dalla data di produzione dell’ultimo dispositivo.




giovedì 25 ottobre 2012

Rohs 2 Quali prodotti sono inclusi? Quali materiali?


Un cliente ci ha chiesto quali suoi prodotti sono inclusi nel ROHS 2.

Le Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2
-    Grandi elettrodomestici
-    Piccoli elettrodomestici
-    Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
-    Apparecchiature di consumo
-    Apparecchiature di illuminazione
-    Strumenti elettrici ed elettronici
-    Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
-    Dispositivi medici
-    Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
-    Distributori automatici
-    Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Le sostanze con restrizioni d’uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
-    Piombo (0,1 %)
-    Mercurio (0,1 %)
-    Cadmio (0,01 %)
-    Cromo esavalente (0,1 %)
-    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
-    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Ecco l'elenco dei suoi prodotti inclusi:
Articoli importati con Nome Fornitore ( trapani, avvitatori, tassellatori, demolitori) 
Elettroutensili che importiamo e rimarchiamo ( avvitatori , con nostro nome) 
Elettroutensili che acquistiamo e personalizziamo a nostro nome (Germania) 
Troncatrici 
Spinatrici 
Saldatrici 
Compressori 
Idropulitrici 
aspirapolveri 
smerigliatrici da banco 
pistole per colla a caldo 
graffatrici 
Sistema di ricarica aria condizionata autovetture 
Avviatori per auto/camion 
Carica batterie per auto/camion 
Generatori 
Avvolgicavo per cavo elettrico 
tester 
Lampadine 
batterie ( per elettroutesile) 
Specchio elettrico per camion ( da collegare alla batteria del mezzo) 
Spirali elettriche da collegare tra rimorchio e motrice ( servono per azionare le luci posteriori ) 
Vibratori per cemento 
Carotatrici 
scanalatore 
Banco sega da cantiere 
Tagliapiastrelle portatile 




mercoledì 10 ottobre 2012

Esempi Controlli Marchio CE sui prodotti in Italia


Controlli Marchio CE sui prodotti in Italia.
In caso di non conformità o incompletezza documentale possono succedere eventi differenti.

Ci è capitato di intervenire in numerose situazioni, di cui citiamo qualche esempio:

MATERIALE ELETTRICO:

Segnalante: Guardia Di Finanza – Nucleo Pt  di …
v  immissione in commercio di materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza:
            pena pecuniaria minima (1200 pz x 21,00 euro = 25200 euro)
v  immissione in commercio di materiale elettrico senza marchiatura CE:
            pena pecuniaria massima (1200 pz x 124,00 euro = 28800 euro)
e sequestro amministrativo.

OCCHIALI DA SOLE (DPI d.lgs 475/92)

Segnalante: Guardia Di Finanza – Tenenza Di …
v  si ponevano in vendita DPI di prima categoria recanti marcatura CE apposta indebitamente e con note informative redatte non conforme allegato II del D Lgs: sanzione e sequestro amministrativo cautelare
seguita da decreto conseguente della procura della repubblica (artt 253 e segg c.p.p.)

LAMPADE UV

Segnalante: Agenzia Delle Dogane
v  l’importatore ha esibito la dichiarazione di conformità CE rilasciata da società non notificata dalla Comunità europea attestante la conformità della merce…
v  …pertanto alla luce di quanto esposto lo scrivente ufficio ha ritenuto opportuno di inviare presso l’ente notificato … un campione degli apparecchi di cui sopra elencati, al fine di eseguire le analisi per accertarne la conformità..…