Spesso mi
chiedono informazioni riguardo alla garanzia dei prodotti e su cosa scrivere
sui libretti di istruzioni. Sull'argomento c'è molta confusione e molta
trascuratezza da parte di tutti. Possiamo però dire con certezza che in Italia
la garanzia è regolata dal codice del consumo. In Europa invece la direttiva
che regola la garanzia dei prodotti è la direttiva europea 1999/44.
Copio qui
sotto gli articoli che ci interessano:
In Italia:
Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e
garanzie commerciali per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo
Articolo 132
Termini
1. Il
venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del
bene.
2. Il
consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non
denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se
il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo
prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o
con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione
diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia
far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto
di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima
della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Articolo 133
Garanzia
convenzionale
1. La
garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La
garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la
specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente
paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo
chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la
sede di chi la offre.
3. A
richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o
su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La
garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti
di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una
garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l’applicazione.
In Europa:
Direttiva europea 1999/44
Articolo 3
Diritti del
consumatore
1. Il
venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna del bene.
2. In caso
di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del
paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo
luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è
da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro rimedio, tenendo conto:
- del valore
che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
-
dell'entità del difetto di conformità, e
-
dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le
riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo
ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto
della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il
bene.
4.
L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi
necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle
spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.
5. Il
consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto:
- se il
consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o
- se il
venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
- se il
venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
6. Un
difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di
chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 5
Termini
1. Il
venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3,
paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di
due anni dalla data della consegna.
2. Gli Stati
membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi
diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.
Gli Stati
membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente
disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato
interno dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.
Entro il 7
gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione
della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Fino a
prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che
tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del
difetto di conformità.
Articolo 6
Garanzie
1. Una
garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le
modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.
2. La
garanzia deve:
- indicare
che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale
applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la
garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- indicare
in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale
della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta.
3. A
richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o
su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.
4. Lo Stato
membro in cui il bene di consumo è commercializzato può, nel rispetto delle
regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta
in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.
5. Una
garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne
l'applicazione.