- manuale di assemblaggio da consegnare al cliente
- dichiarazione di incorporazione da consegnare al cliente
- fascicolo tecnico da tenere dalla parte del cuore
giovedì 21 aprile 2011
Documentazione necessaria per una Quasi Macchina...
Tassello Chimico - Marcatura CE
Se si vuole mettere sul mercato un tassello chimico, meglio accertarsi che sia idoneo e testato. Meglio certificato e marcato CE.
Questi prodotti infatti sono soggetti alla Direttiva 89/106 CE (prodotti da costruzione - CPD)
Vengono infatti applicati come da art. 1 comma 2 della Direttiva.
La Direttiva è stata recepita in Italia con DPR 21 aprile 1993 (Regolamento di attuazione).
I requisiti per la marcatura CE in questo caso sono spiegati all’art 3 comma c del Regolamento citato: conformità al “Benestare Tecnico Europeo”.
Questo viene rilasciato da un ente riconosciuto a livello europeo, sulla base di test e prove e di controlli in produzione.
QUINDI LA DOMANDA PUÒ ESSERE FATTA DAL PRODUTTORE.
Procedura:
L’Organizzazione Europea per i Benestare Tecnici (EOTA) stila specifiche tecniche chiamate linee guida.
Nel caso degli ancoranti meccanici, ancoranti plastici ed ancoranti chimici, che sono stati fatti rientrare nella categoria dei “prodotti innovativi”, la Commissione Europea ha dato mandato all’EOTA (Organizzazione Europea per i Benestare Tecnici) per la formulazione delle diverse linee guida, giungendo, ad oggi al:
• ETAG 001, Metal Anchors for use in concrete;
• ETAG 020, Plastic Anchors for multiple use in concrete and masonry for non-structural applications
• ETAG 014, Plastic Anchors for fixing of external thermal insulation composite system with rendering
Sottoponendo i prodotti ai test previsti dagli ETAG è possibile ottenere un’ETA (Benestare Tecnico Europeo), e cioè una valutazione tecnica positiva per l’impiego del prodotto, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali.
Con questo “lasciapassare tecnico” si può fare richiesta per una marcatura CE.
Le prove vengono svolte da un Laboratorio Accreditato, mentre il rilascio dell’ETA è competenza di un Approval Body (ente riconosciuto dal governo).
Il marchio CE viene rilasciato, invece, da un Notified Body a seguito di una verifica ispettiva in produzione e solo dopo l’ottenimento del Benestare Tecnico Europeo.
La Marcatura CE è ormai divenuta obbligatoria per i paesi della comunità che hanno recepito la Direttiva Europea 89/106 per i prodotti da costruzione in ambito strutturale. Quali sono i prodotti in regola oggi? Quelli esistenti sono ad esempio: http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_dbquery&Itemid=206 .
Vendo macchine usate, che faccio?
mercoledì 13 aprile 2011
controllare e marcare prodotti da extra UE
come dare SUPPORTO E ASSISTENZA PER MARCATURA CE
L’intervento standard che suggeriamo in questo caso è il seguente:
- Esaminare bene il prodotto da tutti i punti di vista (materiale, forma, funzionalità, utilizzatori ecc) specialmente nei modi di uso inaspettato ed anomalo, oltre che quello normale previsto, per valutare i rischi eventualmente esistenti;
- Esaminare quali sono le Direttive applicabili, o Regolamenti cogenti;
- Trovare normative attinenti cui riferirsi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali richiesti
- Analizzare di conseguenza la documentazione fornita dal produttore extra-europeo per verificare la rispondenza e la completezza;
- Curare di conseguenza l’etichettatura e le info allegate al prodotto (specialmente per la dogana)
- Esaminare il Rapex per valutare situazioni analoghe se esistenti da evitare.
ECOLABEL: Marchio comunitario di qualità ecologica europea
Vi sono aziende che si vogliono qualificare come eccellenti dal punto di vista ambientale, e cercano la Certificazione EColabel.
Che devono fare?
1. servono alcuni riferimenti per orientarsi, che si trovano sul sito ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale) a ciò deputato.
2. Per richiedere il marchio bisogna seguire una procedura <http://pmb.hgblu.it/upload/files/documents/manuale_generale_del_richiedente.pdf> (seguita da ISPRA).
3. I prodotti oggi certificabili sono elencati nel sito ISPRA <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Angolo_del_consumatore/>.
Vi sono altre certificazioni, ugualmente valide: LCA <http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/Life_Cycle_Assessment_%28LCA%29/> ( veda ed eventualmente proponga).
(sono tutte egualmente relativamente costose)
Rubinetti e accessori: requisiti e normative
Una domanda che capita sempre più di frequente:
Se una società acquista un prodotto e lo mette in commercio, cosa deve fare per essere tranquilla?
Se questo prodotto tratta acqua potabile o alimenti, cosa in più deve avere?
PRIMO PUNTO: Qualsiasi oggetto si metta in commercio – che sia marcato con il nome di chi lo commercializza o meno – si è responsabili.
Infatti:
Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.
Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però sostituita dal cosiddetto “Codice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005), il Testo unico che ha riordinato varie disposizioni emanate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.
In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l’altro:
· impongono a produttori e distributori l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa
· definiscono come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), con l’esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della marcatura CE) e dei prodotti alimentari
· fanno riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva 2001/95/CE
· prevedono un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo (RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi
· stabiliscono le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul mercato prodotti pericolosi..
SECONDO PUNTO
Se gli articoli in oggetto sono ad esempio in acciaio: l’acciaio contiene solitamente Cromo, altri metalli eccetera.
Se tale oggetto va a contatto con liquidi, alimenti eccetera, deve essere controllato e rispettare normative specifiche.
Ci sono norme sempre più stringenti sulla cosa. Specialmente sull’acqua potabile o sugli alimenti.
Spesso la documentazione allegata dal fornitore (…cinese) è idonea e valida, probabilmente. Ma riguarda aspetti attinenti ad alcune direttive europee (EMC e ROHS).
Ma per - mettere in commercio qualcosa TUTTE le direttive - devono essere rispettate. Se si entra in campo alimentare, anche lateralmente, la faccenda si complica.