Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

venerdì 12 luglio 2013

Installatori e manutentori di montacarichi elevatori qualificati secondo la 37/2008 ?

Chi fa manutenzioni e montaggi per noi su rampe e piattaforme secondo te rientra nell'ambito di attività del Decreto 22 gennaio 2008, n.37? Forse solo per le piattaforme (Art.1 punto f).

Scusa ma la coop mi chiede di specificare la lettera che deve essere riportata all’interno della camera di commercio di un ns. centro assistenza.

Ho guardato meglio.
è l’unica attività che non richiede il progetto per l’installazione-manutenzione.
Quindi non capita di incontrarla in generale e non mi era mai capitato.
Ci vuole l’iscrizione alla camera i commercio ed i requisiti tecnico professionali.
E fare la dichiarazione di conformità della corretta installazione, quando si è in un edifico. Ma non ne vedo la necessità, visto che chi marca CE deve garantire già. E comunque nelle direttive europee l’installatore ha già i suoi obblighi precisi.
In questo caso è davvero un doppione delle direttive ascensori (è citata infatti) e macchine.
Incomprensibile sovrapposizione.
Sembra una delle solite complicazioni burocratiche inutili introdotte …

giovedì 11 luglio 2013

Bassa Tensione Direttiva Macchine Dichiarazione di Conformità CE

domanda:
.....
Il cliente a cui l’abbiamo spedita insieme al resto delle documentazione

continua ad insistere per la certifcazione sulla “bassa tensione”....

risposta:
....
Mandagli quanto scrive la Guida a pag. 210 su  quanto si legge all’All. I della direttiva macchine 2006/42 e DLgs 17/20010:

1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia
elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine. Tuttavia gli
obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio
di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal
presente decreto legislativo. )
___________________________________________
1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1 Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita
ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti
all’energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.
Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul
mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia
elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
§222 Energia elettrica
Il punto 1.5.1 tratta i rischi dovuti all’uso dell’energia elettrica. L’energia elettrica può
essere trasformata in energia meccanica da un motore elettrico o utilizzata, ad
esempio, per generare calore o radiazioni per la lavorazione. L’elettricità statica è
utilizzata anche in taluni processi quali, ad esempio, la verniciatura, la separazione di
materiali o la precipitazione delle emissioni.
I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al
contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono
normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono
normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o
esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle
attrezzature elettriche.
Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le
misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito
generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.
Il secondo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che siano applicabili alla macchina i
requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva bassa tensione (DBT) 2006/95/CE (già
direttiva 73/23/CEE come modificata). La seconda frase del paragrafo precisa che le
procedure della DBT relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio non
sono applicabili alle macchine disciplinate dalla direttiva macchine. Ciò significa che
la dichiarazione di conformità delle macchine oggetto della direttiva macchine non fa

riferimento alla DBT.

mercoledì 10 luglio 2013

Importare Prodotti da Costruzione non Marcati è molto pericoloso


la Marcatura CE è un'attività gestita dal Fabbricante e che in alcuni casi si avvale di un Laboratorio Notificato o Certificato da un Organismo di Certificazione.  Altre attività devono essere gestite esclusivamente dal Fabbricante (o da chi si assume la responsabilità di tale figura), come ad esempio il Controllo di Produzione in Fabbrica, la dichiarazione di conformità e i test di laboratorio da eseguirsi durante il processo produttivo.

e gli importatori? 
Spesso e volentieri gli importatori si assumono questa responsabilità senza troppo controllare la documentazione e senza troppa consapevolezza sui rischi che si assume. 

Quando selezionate il fornitore da cui comprare il vostro prodotto controllate anche la carta. Dovete pretendere i Test report fatti in laboratori credibili con cui dimostrano che il prodotto è conforme agli standard europei.

I test devono dimostrare il rispetto di norme armonizzate. 
Facciamo degli esempi:
UNI EN 14342: Pavimentazioni in legno
UNI EN 14351-1: Serramenti per esterni senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo
UNI EN 1279-5 Vetrocamere
UNI EN 13986 Pannelli a base legno
UNI EN 14509 Pannelli Sandwich

Se all'interno dei pannelli ci sono materiali isolanti bisogna chiedere i test anche di questi componenti. Nel caso di lana minerale la norma tecnica è EN 13163.

Se il fornitore non ha nessun test in una lingua comprensibile, le possibilità di passare i controlli doganali sono molto basse. E' vero che le dogane non controllano qualsiasi cosa passi, ma è una lotteria e il rischio è molto alto. 

Fare i test voi al posto del fabbricante ha dei costi enormi e molto probabilmente vi mette fuori mercato. 
Sicuramente nel mondo ci sono fornitori che fanno al caso vostro e con cui si possono rispettare le regole. Non vi accontentate, cercate sino a quando non trovate quello giusto. Ogni tanto ci capita che alla fine della ricerca lo trovate in Italia o nell'Europa dell'est. Noi siam sempre qui ad aiutarvi e a sostenervi con le nostre competenze.

giovedì 4 luglio 2013

Marcatura CE componenti Caravan - BS EN 1647:2012 305/2011

Ogni prodotto venduto nell'unione europea deve essere sicuro e rispettare degli standard di sicurezza. Questi standard sono dati da regolamenti e direttive europee.
Ogni direttiva  fissa dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare senza i quali il prodotto non può essere venduto.
Per dimostrare che si rispettano questi requisiti, l'importatore deve pretendere all'acquisto di ricevere i test report che dimostrino che il prodotto acquistato risponde alle norme tecniche specifiche.
Le norme armonizzate danno la presunzione di conformità e vi mettono al sicuro.

I caravan devono rispettare la norma tecnica armonizzata BS EN 1647:2012 - Leisure accomodation vehicles. Caravan Holida homes. Habitation requirments relating to health and safety.
Di fatto quando lo assemblate dovete controllare che ne rispettate i requisiti. Non vendetelo senza aver controllato.

I vari componenti che avete comprato dalla Cina a loro volta devono essere certificate in vario modo.

Esattamente nel mese di luglio 2013 (ora), la direttiva prodotti da costruzione è stata aggiornata e sostituita dal regolamento europeo 305/2011.
Alcuni di questi prodotti possono essere marcati o meno a seconda della destinazione di uso o facilmente prevedibile.
Per esempio come: 
  1. isolanti termici, 
  2. elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica,
  3. pavimentazione
  4. ecc.. 
I prodotti qui sotto elencati devono essere marcati CE, avere una dichiarazione di prestazione secondo il regolamento europeo 305/2011.
  1. I pannelli sandwich eps 
  2. I pannelli in legno 
  3. pvc per abbellimento pareti. 
  4. Lamiere di acciaio per copertura tetto
  5. pvc antifiltrazione sotto pavimento
  6. pvc pavimento
  7. grondaie pvc
  8. Serramenti in pv/ devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 14351-1
Per quanto riguarda l'acciaio zincato dobbiamo capire dove e come viene usato.

I prodotti sanitari che vanno a contatto con l'acqua devono rispettare il regolamento europeo 1935/2004 e bisogna avere dei test di migrazione - test di rilascio con cui si dimostra che l'acqua non è inquinata.

mercoledì 3 luglio 2013

Presunzione Conformità Marcatura CE con Norme Armonizzate

Prendiamo spunti dalla direttiva macchine e dalla direttiva giocattoli. Tutte le direttive europee seguono la stessa logica in quanto discendono dalla decisione europea 768/2008 e dal regolamento 765/2008 e 764/2008.
Questa decisione fornisce la base con la quale le norme forniscono un livello di protezione garantito dal rispetto dei requisiti essenziali e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la sicurezza e la saluta dei consumatori.
La finalità è garantire la sicurezza, ridurre il numero di prodotti presenti sul mercato non corrispondenti ai requisiti richiesti e migliorare la qualità del lavoro svolto dagli enti competenti in materia di verifica e certificazione di conformità.
La nuova normativa detta regole che non lasciano spazio a interpretazioni e pratiche diverse da quelle espressamente dichiarate e prevede un campo di applicazione esclusivo.
L'obbligo di apporre la marcatura CE si estende a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive che la prevedono e che sono destinati al mercato comunitario.  Tuttavia, le direttive possono escludere  alcuni prodotti che possono pertanto circolare liberamente purchè in possesso di dichiarazioni o certificazioni di conformità e mostrino le informazioni sul fabbricante.

La valutazione della conformità si articola in moduli che riguardano la fase di progettazione, fabbricazione o entrambe.
In generale, però, un prodotto è sottoposto alla valutazione di conformità sulla base di un determinato modulo  che assicura il livello di protezione massimo.
La dichiarazione di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili e che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo previsto.

Le direttive del nuovo approccio impongono, inoltre, al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. 
Tutta la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto.

I requisiti essenziali di sicurezza (RES) sono stati fissati a livello comunitario e riguardano principalmente gli aspetti di progettazione e fabbricazione della macchina.
Essi svolgono la funzione di condizione indispensabile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle stesse macchine.
Sono stati definiti “essenziali” poiché sono assolutamente inderogabili (art. 4 DIR 2006/42/CE) e sostituiscono integralmente le prescrizioni nazionali in materia (considerando n.14 e n.18 della DIR 2006/42/CE).
Da quanto sinora illustrato la procedura di valutazione della conformità ai RES deve essere svolta dal fabbricante prima di immettere sul mercato o in servizio la macchina e ciò comporta una valutazione dei rischi in fase di progettazione della macchina stessa.

Tale valutazione richiede una individuazione (nell’ambito dei rischi previsti ed elencato nell’all. 1 della DIR. 2006/42/CE) dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alla macchina in esame.
In questo contesto di requisiti essenziali di sicurezza e di procedure di valutazione delle conformità assumono una funzione di strumento di prova della conformità ai requisiti essenziali, le “norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine” (considerando n. 18 della DIR. 2006/42) così come definite dall’art. 2, co. 2, lett. l) della DIR. 2006/42/CE.

Le norme armonizzate assumono il valore di “presunzione legale di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza se soddisfano i requisiti precisati all’art. 7 co. 2 DIR. 2006/42/CE con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo della macchina o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.
Un rischio “occulto” non è più tale nel momento che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o qualsiasi altro soggetto, per es. lo stesso organo di vigilanza.
Il vizio “occulto” è riconducibile al fabbricante che ad esempio non ha provveduto a valutare tutti i RES.

Le norme tecniche armonizzate
prevede un sistema di “presunzione legale” sulla base del quale i prodotti conformi alle norme nazionali  che recepiscono le norme armonizzate europee si considerano conformi ai “requisiti essenziali” di sicurezza. Questa è  una facilitazione per i fabbricanti, i quali potranno, nella fabbricazione del prodotto, da un lato, fare affidamento sulle specifiche costituite da  norme tecniche armonizzate in ambito comunitario e, dall’altro lato, si troveranno sollevati, qualora abbiano rispettato le suddette norme tecniche, dall’onere di dover dimostrare alle Autorità, in caso di contestazione, la conformità del prodotto ai “requisiti essenziali“. 
Nel caso un cui si decide di non rispettare le norme tecniche europee armonizzate nell’ambito della direttiva. In tal caso é infatti obbligo del “fabbricante” garantire la conformità del prodotto medesimo ai “requisiti essenziali” attraverso l’ottenimento di un “attestato CE di tipo” da parte di un organismo autorizzato il quale,   verificare il rispetto dei “requisiti essenziali” da parte del fabbricante.  una disposizione relativa alla “presunzione di conformità” conferita dal rispetto dalle norme tecniche armonizzate. Si rileva, però, al riguardo, che a differenza del passato, viene operato un riferimento diretto alle norme tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e non già alle norme tecniche nazionali che recepisco le norme armonizzate, cosicché ai fini della presunzione di conformità risulta sufficiente la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’ Unione Europea.

Nel caso in cui scade la norma armonizzata o non è applicata in modo completa decade anche la presunzione di conformità.
In questo caso si prevede in maniera analitica i casi in cui risulta necessario effettuare un “esame CE” del tipo:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza; 
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte; 
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione; 
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.”







lunedì 1 luglio 2013

Sopralluoghi degli UPG delle ASL alle macchine e attrezzature di lavoro


Sopralluoghi degli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL nelle aziende, con attenzione alle macchine e attrezzature di lavoro.

La conoscenza adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa, nemmeno tra gli operatori ASL. Anche quando agiscono per conto del magistrato come UPG (ufficiali di polizia giudiziaria).

Quando si analizza la sicurezza di una macchina, di una attrezzatura di lavoro, si dovrebbe seguire un percorso preciso:
a)   Individuare le direttive europee attinenti
b)   Verificare che la marcatura, la dichiarazione di conformità e le istruzioni siano corrette e complete e redatte nella lingua dell’utilizzatore (quante volte capita di trovare documentazione in tedesco, non tradotta…)
c)    Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza) siano soddisfatti.

Se l’operatore ASL sta intervenendo dopo un infortunio, appare evidente che un qualche RES non viene rispettato. Si tratta di stabilire se:
·       È un problema di progettazione insufficiente,approssimata, o che non ha tenuto conto delle direttive attinenti;
·       È un problema di fabbricazione (la produzione ha omesso o modificato qualcosa della progettazione)
·       È un problema di errata destinazione d’uso (è stata progettata per un utilizzo differente)
·       È un problema di installazione (certe macchine possono funzionare solo dopo la loro installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti diversi dal fabbricante, magari con fornitura di integrazioni)
·       Sono state apportate modifiche dall’azienda che l’ha in funzione
·       Sono state rimosse delle protezioni dall’utilizzatore
·       E così via.
Senza una buona conoscenza di quanto prescrivono le direttive europee attinenti, si rischia di fare una discreta confusione da parte dell’UPG. Si addebitano responsabilità a soggetti che non ne hanno per niente, non si eseguono i passi necessari all’accertamento corretto delle responsabilità stesse.


Chi può dire con certezza che una macchina o attrezzatura di lavoro non risponde a tutti i requisiti (RES) obbligatori?

Molti operatori si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate, acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi. Quando sono esperti, chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3).
Ma non fanno la cosa fondamentale: analizzare il fascicolo tecnico della macchina. Certo, non lo possono fare, perché è di proprietà del fabbricante e di sua esclusiva proprietà. E il fabbricante non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo economico.
E infatti è proprio previsto, obbligatorio, che l’UPG, di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro, la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare se i RES sono stati o meno tutti rispettati.