Controllo Documentale

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martedì 29 dicembre 2009

Valori di rumorosità delle macchine

E' necessario fornire i valori di rumorosità nel manuale d'uso e manutenzione?


I valori di rumorosità devono obbligatoriamente essere scritti nel manuale d’uso e manutenzione dell’aspiratore, ma si tratta di valori indicativi utili solo ai fini di aiutare il datore di lavoro nella scelta di apparecchiature meno rumorose.
Tuttavia ai fini della valutazione dei rischi tali valori non sono utilizzabili, ma devono essere fatte le misure di rumorosità nell’ambiente di lavoro.
Il fabbricante, infatti, effettua la misura del rumore - secondo le norme di prodotto - in laboratori accreditati provvisti di camere semi-anecoiche (in cui il rumore di fondo viene pressoché annullato); egli può altresì eseguire le prove in un altro ambiente (non troppo rumoroso), sottraendo al valore così ottenuto, una stima del rumore di fondo.
Il Testo Unico sulla Sicurezza, invece, (D.Lgs. 81/08) prescrive che la rilevazione del rumore vada fatta nell’ambiente di utilizzo.
Per ulteriori informazioni:

www.rischio-rumore.it
www.direttiva-macchine.it

Dichiarazione di conformità CE

E' obbligatorio da parte di un rivenditore di macchine, fornire anche la dichiarazione di conformità CE alla direttiva macchine?

Certamente. Per ogni apparecchio che ricade sotto il campo d’applicazione della direttiva macchine, è obbligatorio il rilascio di copia della dichiarazione CE di conformità da parte del fabbricante oltre ovviamente alla marcatura CE apposta sul prodotto stesso, nei pressi del nome del fabbricante (o del marchio).


Per ulteriori informazioni:
www.direttiva-macchine.it
www.nuova-direttiva-macchine.it

domenica 13 dicembre 2009

Rapex – Controlli UE sulla sicurezza dei prodotti

Spesso incontriamo situazioni in cui il prodotto è ben fatto ma la parte cartacea a supporto dello stesso è molto debole e potrebbe essere sufficiente una segnalazione da parte di qualcuno (un concorrente? Un consumatore?) alle autorità competenti dell’unione europea: rapex per costringervi a ritirare il prodotto dal mercato (compresi quelli già venduti). L’unione europea basa i suoi controlli principalmente sulle segnalazioni tra concorrenti.
Rapex è un metodo di controllo dell’unione europea basato sulla denuncia da parte di consumatori, concorrenti o autorità di controllo tramite il quale l’unione può imporre il ritiro dal mercato del prodotto (compresa la parte già venduta) e pubblicizzare il ritiro.
visitate il sito dell’unione europea: Rapex – Latest notification e selezionate una qualsiasi settimana

Obblighi dell'amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato

 Amministratore di condominio - Obblighi
L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato é, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione.
Pertanto è tenuto a:
- trasmettere all'ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione;
al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema "L", allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici;
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- inviare la dichiarazione all'ente locale competente.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio.
Anche nel caso in cui la responsabilità dell'impianto viene assegnata ad un terzo deve essere trasmessa l'assunzione del ruolo di amministratore di condominio, indicando di non essere responsabile dell'impianto e il soggetto che assume tale responsabilità.
Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati del ruolo di Amministratore di condominio sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.

Al fine di comunicare all'ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica amministratore di condominio, si utilizza lo schema "L", allegato alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.
Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Amministratore di Condominio e Caldaia Centralizzata: quale responsabilita’?

Il D.P.R. n. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" fornisce le disposizioni necessarie all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti e la produzione dell'acqua calda.

Secondo i dettami del decreto, la responsabilità della conduzione di questi impianti è affidata al proprietario; nel caso, però, di impianto centralizzato, il destinatario della responsabilità risulta essere l'amministratore.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte di terza persona, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza
(fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46 per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile).
Controlli tecnici periodicità annuale(art. 11, comma 4, D.P.R. n. 412/1993) Proprietario o responsabile dell'impianto:
Pianificare ed effettuare le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico anche in mancanza di specifiche indicazioni del costruttore o del fabbricante, seguendo le prescrizioni delle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di centrale o di impianto.
quindi
A) Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul « libretto di centrale » o sul « libretto di impianto »;
B) il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
C) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto: - al rispetto del periodo annuale di esercizio; - all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione; - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

venerdì 11 dicembre 2009

Quadri elettrici nella direttiva macchine 2006/42/CE

I quadri elettrici rientrano nella categoria delle "macchine" o delle "quasi macchine"?

Questa domanda ci è stata posta più volte negli ultimi giorni. Abbiamo quindi pensato di pubblicare la risposta sul blog, a beneficio di tutti.

I quadri elettrici rientrano nelle categoria delle "quasi-macchine", come nell'esempio citato dalla definizione di quasi macchina nella nuova direttiva.
In ogni caso è necessario redigere un fascicolo tecnico CE secondo la Direttiva Bassa Tensione, e fornire al cliente (che poi assemblerà il quadro con la macchina) la dichiarazione di incorporazione.

Non bisogna fare confusione: Una quasi-macchina non va marcata CE (secondo la direttiva macchine), in questo caso dei quadri elettrici però interviene la Direttiva Bassa Tensione.

Per approfondire:

martedì 8 dicembre 2009

Candidate List Reach

Autorizzazione


Le sostanze ad elevato livello di rischio saranno inserite gradualmente nell'Allegato XIV del Regolamento REACH. Una volta inserite in questo Allegato, non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate a partire da una certa data (detta "data di scadenza") a meno che all'impresa non sia concessa un'autorizzazione.

Per approfondire: candidate list

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Le sostanze estremamente preoccupanti comprendono tutte quelle sostanze che sono: Queste sostanze hanno proprietà pericolose estremamente preoccupanti. È fondamentale disciplinarle perché gli effetti che possono avere sulla salute umana e sull'ambiente sono molto gravi e spesso irreversibili. Per le sostanze soggette ad autorizzazione non vi sono soglie di tonnellaggio.

Le sostanze estremamente preoccupanti comprendono tutte quelle sostanze che sono:
  • cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), classificate nella categoria 1 o 2,
  • persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell'Allegato XIII del Regolamento REACH, e/o
  • per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente pari a quelli descritti sopra, p.es. perturbatori del sistema endocrino
Perché e come devono essere disciplinate?

Queste sostanze hanno proprietà pericolose estremamente preoccupanti. È fondamentale disciplinarle perché gli effetti che possono avere sulla salute umana e sull'ambiente sono molto gravi e spesso irreversibili. Per le sostanze soggette ad autorizzazione non vi sono soglie di tonnellaggio.
Il meccanismo di autorizzazione consiste in una valutazione approfondita. I risultati di questa valutazione sono poi discussi a fondo prima di prendere le opportune decisioni.


Automatismi per cancelli - Marcatura CE - Serramenti Automatizzati

Automatismi per cancelli
la vecchia legge 46/90, ha escluso fin da subito dal proprio ambito di applicazione le automazioni dei serramenti. Il nuovo DM 37/08 ha introdotto l'obbligo di certificare le automazioni dei serramenti

I serramenti automatizzati sono a tutti gli effetti macchine. Devono pertanto rispettare la direttiva macchine e di conseguenza essere accompagnati da un' idonea documentazione (fascicolo tecnico) così costituita:
- Analisi dei rischi
- fascicolo tecnico
- manuale di istruzioni per l'uso in sicurezza dell'automazione
- registro delle manutenzioni
- dichiarazione CE di conformità
A termine lavori è necessario consegnare al committente la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, il manuale di istruzioni ed il registro di manutenzione. Il fascicolo tecnico può essere conservato presso la sede dell'installatore

per approfondire: marcatura ce dei serramenti


Sicurezza degli ascensori 108/09


Dal 24 giugno 1999 tutti i nuovi ascensori devono rispettare i requisiti di sicurezza contenuti nella direttiva 95/16 CE recepita dal DPR 162/99.

Ora ci si preoccupa di mettere in sicurezza gli ascensori antecedenti il 1999 ed è così entrato in vigore il 108/09. La nuova normativa pone una distinzione in base all’anzianità dell’ascensore:

  1. Ascensori antecedenti il 15 novembre 1964
  2. Ascensori compresi tra il 15 novembre 1964 ed il 24 ottobre 1979
  3. Ascensori compresi tra il 24 ottobre 1979 ed il 9 aprile 1991
  4. Ascensori compresi tra il 9 aprile 1991 ed il 24 giugno 1999
Il proprietario dell’ascensore al momento della verifica periodica deve “richiedere e concordare” la data di una verifica straordinaria per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80.
Tale data dovrà essere fissata entro:

  1. 2 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 1
  2. 3 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 2
  3. 4 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 3
  4. 5 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 4
Sul verbale di verifica periodica sarebbe meglio annotare la data di verifica straordinaria “richiesta e concordata”.

per approfondire: sicurezza ascensori 108/09

La verifica straordinaria ed i tempi di adeguamento

La verifica straordinaria dovrà controllare tutti gli adeguamenti previsti dalla norma UNI EN 81-80. Tali adeguamenti sono classificati in modo diverso a seconda del pericolo. Gli oneri di tale verifica sono a carico del proprietario dell’ascensore. Il verbale di verifica straordinaria dovrà contenere il piano di adeguamento dell’impianto con tutte le specifiche necessarie e con l’indicazione delle priorità.

ascensori sicuri

Concimi e Fertilizzanti in Italia e nell'Unione Europea

Nella categoria dei fertilizzanti rientrano: concimi CE, concimi nazionali, ammendanti, correttivi , prodotti ad azione specifica.

concimi

DEFINIZIONI

  • Concime: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
  • concime semplice : un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
  • concime composto: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione;
  • concime fluido: concime in sospensione o in soluzione;
  • concime in sospensione: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
  • ammendanti: sono quelle sostanze o miscugli da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica;
  • correttivi: sono quei materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare o migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore di sodio;
  • prodotti ad azione specifica: sono quei prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico;
I concimi si dividono in:
  1. Concimi CE
  2. Concimi nazionali
Un concime CE è un concime che appartiene ad un tipo di concime elencato nell’allegato I del Reg. 2003/2003 e che soddisfa le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Un concime nazionale è riportato nell’allegato 1 del Dlgs. 217/2006

per approfondire: Concimi e Fertilizzanti

Nel settore dei concimi (minerali ed organo-minerali) le norme Reach (1907/2006), CLP (1272/2008) così come il DLgs 81/2008 riguardante le disposizioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro modificheranno classificazione ed etichettatura.

Attualmente ogni Paese segue un percorso differente per i fertilizzanti nazionali e si distinguono pertanto approcci diversi.

Ad esempio:

In Grecia e Ungheria ogni fertilizzante CE va registrato al Ministero dell’agricoltura, mentre la legge non impone nessun parametro particolare alle caratteristiche del contenuto in metalli pesanti.

In Italia , Francia e Belgio viene usato per i fertilizzanti nazionali lo stesso approccio utilizzato per i concimi CE: numerosi fertilizzanti organici sono regolamentati con tutta una serie di prescrizioni e i fertilizzanti organici non inclusi nella lista non possono essere commercializzati.
                                            
  Novità:
A partire dall’anno 2009 , entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul “registro dei fabbricanti “ dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” nel corso dei 12 mesi successivi. La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

lunedì 7 dicembre 2009

Fascicolo Tecnico - Marcatura CE

Redazione del fascicolo tecnico

Quasi tutte le direttive “nuovo approccio” obbligano il fabbricante, prima di immettere sul mercato comunitario un prodotto, a preparare un fascicolo tecnico.

Il suo ruolo varia a seconda della procedura di certificazione richiesta dalla direttiva. Laddove infatti è sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, senza la necessità di un intervento da parte di un organismo di certificazione notificato, il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave per la valutazione della conformità del prodotto da parte degli Stati membri. In altri casi invece il fascicolo costituisce uno degli elementi su cui si basa l’organismo di certificazione per valutare la conformità del prodotto alla direttiva.

per approfondire: Fascicolo tecnico
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Allegato XVII D.Lgs. 81/08

Per ciascun prodotto o macchinario l'azienda deve identificare quali sono le Direttive applicabili e costruire il Fascicolo Tecnico.

Il fascicolo viene predisposto la prima volta dal coordinatore per la progettazione ed è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


Nuova Direttiva Macchine

Il 29 dicembre 2009 entra in vigore in tutta la Comunità Europea la nuova direttiva macchine che sostituisce la direttiva 98/37/CE e modifica la direttiva ascensori.


Queste le principali differenze rispetto la 98/37/CE

per approfondire scarica il pdf: nuova direttiva macchine.pdf

Nel campo di applicazione rientrano altre tipologie di macchine:

  • catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento
  • quasi-macchine, ovvero insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o quasi-macchine per costruire una macchina disciplinata dalla presente direttiva
  • ascensori di cantiere (che nella 98/37 erano espressamente esclusi)
  • ascensori con velocità fino a 0.15 m/s.

Queste invece le nuove "esclusioni":

  • componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati in sostituzione di componenti identici forniti dal fabbricante della macchina originaria
  • tutte le armi (e non solo le armi da fuoco)
  • i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE)
  • le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere TEMPORANEAMENTE utilizzate nei laboratori
  • i prodotti Elettrici ed Elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) 

se siete interessati ad approfondire l'argomento visitate i link qui sotto: