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lunedì 16 maggio 2011

ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?

ESISTE L’OBBLIGO IN AZIENDA DI AVERE TUTTE LE MACCHINE MARCATE CE?

No, ma a certe condizioni.
In generale l’art. 70, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 prescrive che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Quanto all’obbligo di marcatura CE si tratta di applicare la Direttiva Macchine, recepita con il D.lgs. n. 17/2010, che prevede tra l’altro il divieto di messa in commercio  ovvero di messa in servizio di macchine non conformi alle pertinenti disposizioni del decreto medesimo.
Poi il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul lavoro ha previsto l’obbligo di conformità alla disciplina dell’allegato V per “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari”, come per “…quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”, (art. 70, c. 2)
Aggiungiamo poi la Direttiva Attrezzature di lavoro 2009/104/CE DEL del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che sottolinea e precisa in modo particolare quanto già espresso dal TU 81/08.

Se ne ricava come non necessariamente in un’azienda tutte le macchine/attrezzature di lavoro presenti debbano essere dotate di marcatura CE, dovendosi valutare anche la conformità alle direttive di prodotto esistenti a tale momento e, non ultimo, le eventuali modifiche apportate, considerando che non sempre le medesime configurano “immissione sul mercato” ai sensi dell’art. 71, c. 5, D.lgs. n. 81/2008.
Ma comunque il Datore di lavoro non può eludere l’obbligo generale di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature SICURE, dando prova di aver provveduto ad assumere tutte le misure necessarie, per renderle conformi ai requisiti di cui al menzionato art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (come art. 71).

martedì 3 maggio 2011

Macchine per la Ricerca - Marcatura CE

Prendiamo dalla guida alla direttiva macchine questa spiegazione che riguarda i macchinari costruiti appositamente per determinati progetti di ricerca.

Per questa categoria è stata introdotta l’esclusione dalla direttiva macchine giacché non si è ritenuto ragionevole sottoporre alle disposizioni  le attrezzature da laboratorio progettate e costruite appositamente per le esigenze di particolari progetti di ricerca. Di conseguenza, l’esclusione non si applica alle macchine installate in modo permanente nei laboratori e che possono essere impiegate a fini di ricerca generale, né alle macchine installate nei laboratori a fini diversi dalla ricerca come, ad esempio, per effettuare delle prove di laboratorio.L’esclusione si applica soltanto alle attrezzature progettate e costruite a finitemporanei di ricerca, cioè alle attrezzature che non saranno più utilizzate una voltaconclusi i progetti di ricerca per cui sono state progettate e costruite.