Sopralluoghi
degli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL nelle aziende, con
attenzione alle macchine e attrezzature di lavoro.
La conoscenza
adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa,
nemmeno tra gli operatori ASL. Anche quando agiscono per conto del magistrato
come UPG (ufficiali di polizia giudiziaria).
Quando si
analizza la sicurezza di una macchina, di una attrezzatura di lavoro, si
dovrebbe seguire un percorso preciso:
a) Individuare le direttive europee attinenti
b) Verificare che la marcatura, la dichiarazione di
conformità e le istruzioni siano corrette e complete e redatte nella lingua
dell’utilizzatore (quante volte capita di trovare documentazione in tedesco,
non tradotta…)
c) Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza)
siano soddisfatti.
Se l’operatore
ASL sta intervenendo dopo un infortunio, appare evidente che un qualche RES non
viene rispettato. Si tratta di stabilire se:
·
È un problema
di progettazione insufficiente,approssimata, o che non ha tenuto conto delle
direttive attinenti;
·
È un problema
di fabbricazione (la produzione ha omesso o modificato qualcosa della
progettazione)
·
È un problema
di errata destinazione d’uso (è stata progettata per un utilizzo differente)
·
È un problema
di installazione (certe macchine possono funzionare solo dopo la loro
installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti
diversi dal fabbricante, magari con fornitura di integrazioni)
·
Sono state
apportate modifiche dall’azienda che l’ha in funzione
·
Sono state
rimosse delle protezioni dall’utilizzatore
·
E così via.
Senza una buona conoscenza di quanto prescrivono le
direttive europee attinenti, si rischia di fare una discreta confusione da
parte dell’UPG. Si addebitano responsabilità a soggetti che non ne hanno per
niente, non si eseguono i passi necessari all’accertamento corretto delle
responsabilità stesse.
Chi può dire
con certezza che una macchina o attrezzatura di lavoro non risponde a tutti i
requisiti (RES) obbligatori?
Molti
operatori si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate,
acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi.
Quando sono esperti, chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente
prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3).
Ma non fanno
la cosa fondamentale: analizzare il fascicolo tecnico della macchina. Certo,
non lo possono fare, perché è di proprietà del fabbricante e di sua esclusiva
proprietà. E il fabbricante non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a
ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo economico.
E infatti è proprio previsto, obbligatorio, che l’UPG,
di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro,
la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare
se i RES sono stati o meno tutti rispettati.
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