Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

lunedì 31 ottobre 2011

Perchè usare le norme UNI o CEI?

Perchè usare le norme tecniche?
Con l’avvento delle direttive europee “nuovo approccio” le norme tecniche sono diventate il riferimento legislativo specifico del prodotto a tramite cui valutare la conformità del prodotto stesso alla normativa europea.
Di fatto le direttive europee enunciano i requisiti minimi di sicurezza che ogni prodotto deve rispettare, ma non indicano come… lasciano questa informazione alle norme tecniche molto più dettagliate e specifiche. Ogni fabbricante e importatore deve quindi scegliere le norme tecniche specifiche per ogni direttiva applicabile ricordando che tali norme sono volontarie e non obbligatorie.
In Italia gli organi che emettono tali norme sono UNI e CEI.
Tali norme non sono obbligatorie ma consentono:
a.       di avere metodi e procedure per verificare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti dalla direttiva cogente
b.      sono documenti tecnici, univoci e in grado di garantire la significatività, l’affidabilità e l’uniformità nell’iterpretazione dei dati ottenuti per la sicurezza del prodotto
c.       permettono di rispondere positivamente ai requisiti essenziali di sicurezza
d.      di fornire la presunzione di conformità

Di fatto provare la conformità del prodotto senza usare le norme tecniche diventa molto più difficile, costoso e opinabile.

Importare rubinetti dalla cina - problemi tipici

PRIMO PUNTO
Alcune osservazioni: Qualsiasi oggetto mettiate in commercio – che sia marcato con il vostro nome o meno – ne siete responsabili.
Infatti:
Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.  
Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però sostituita dal cosiddetto “Codice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005), il Testo unico che ha riordinato varie disposizioni emanate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.
In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l’altro:
·         impongono a produttori e distributori l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa
·         definiscono come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), con l’esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della marcatura CE) e dei prodotti alimentari
·         fanno riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva 2001/95/CE
·         prevedono un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo (RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi
·         stabiliscono le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul mercato prodotti pericolosi.. 




SECONDO PUNTO
Gli articoli in oggetto sembrano essere in acciaio dalle foto.
L’acciaio contiene solitamente Cromo, Molibdeno eccet.
Se tale oggetto va a contatto con il corpo con la bocca, deve essere controllato e rispettare normative.
Ci sono norme sempre più stringenti sulla cosa. Per questo allego vario materiale.
La documentazione allegata dal fornitore cinese è idonea e valida, probabilmente. Ma riguarda aspetti attinenti ad alcune direttive europee (EMC e ROHS).

Ma per - mettere in commercio qualcosa TUTTE  le direttive - devono essere rispettate. Se si entra in campo alimentare, anche lateralmente, la faccenda si complica.

martedì 18 ottobre 2011

Vendere Macchine Usate - Marcatura CE

Sempre più spesso ci capita di aiutare fabbriche che chiudono a vendere i loro macchinari usati, spesso non marcati CE. Il quadro è quasi sempre il punto più debole che non può essere modificato prima della vendita, in quanto il venditore sta chiudendo. Qui sotto descriviamo una soluzione proposta in una di queste occasioni.


Il problema principale della macchina che abbiamo riscontrato è costituito dal quadro di comando e dall’equipaggiamento elettrico (Direttiva LVD e EN 60204).
Per ovviare a questo problema tutelando comunque ambo le parti, abbiamo individuato come soluzione la marcatura dell’insieme come QUASI MACCHINA, come si legge nella MD 2006/42/CE art. 2 comma g) e art. 13.
Sarà responsabilità unicamente di chi assembla la quasi macchina (con il sistema di comando, quadro elettrico ed equipaggiamento) di completare  la marcatura CE come macchina

zeppa cuneo di rialzo - I componenti vanno marcati?

Un informazione veloce: vi risulta che esistano norme di riferimento per la realizzazione di zeppe/cunei di rialzo come da foto allegata? Io non trovo nulla, ma un cliente mi chiede cosa regolamenta questi accessori?



Giusto.
Allora: Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.  
Ma si tratta di prodotti destinati ai consumatori, che non hanno formazione e nessuna difesa, e non mi pare certo sia il vs caso.
A questo punto rimane solo da vedere se esiste eventualmente una norma tecnica specifica, che però si inquadra comunque all’interno del TU 81/08 – a carico di chi sceglie quella soluzione e ordina il prodotto. È lui che valuta il rischio per i suoi lavoratori nello svolgere quella mansione e sceglie un elemento mobile invece che una installazione fissa. Quindi è lui che deve prescrivere cosa desidera in funzione del suo problema (deve valutare il rischio = gravità – probabilità – frequenza ecc: è lui che lo sa).

giovedì 1 settembre 2011

vendiamo fascicolo tecnico online

abbiamo iniziato a vendere i fascicoli tecnici dei prodotti piu comuni che ci vengono normalmente chiesti.
Il nostro negozio online si trova all'indirizzo: www.dedo-risorse.com 




mercoledì 17 agosto 2011

ATTREZZI PER LA MANOVRA DI VITI E DADI - GIRAVITE A SQUADRA PER VITI A TESTA CON INTAGLIO: UNI 7079:2011

ATTREZZI PER LA MANOVRA DI VITI E DADI - GIRAVITE A SQUADRA PER VITI A TESTA CON INTAGLIO: UNI 7079:2011 
Assembly tools for screws and nuts - Double offset screwdrivers for slotted head screws
La norma specifica le dimensioni, i requisiti tecnici e le condizioni di prova dei giravite a squadra per viti a testa con intaglio.


e' appena entrata in vigore la nuova norma tecnica che regola gli attrezzi per la manovra di viti e dadi come i giravite a squadra.
Tale norma è entrata in vigore il 21 luglio 2011.

Etichetta Integratore Alimentare


Copiamo qui sotto i requisiti di legge per il contenuto dell'etichetta di un integratore alimentare.
Etichettatura
1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche ne' capacità di prevenzione o cura delle malattie umane ne' fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.
4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:
a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera;
c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera;
d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;
f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.
5. La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e' espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.
6. Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
7. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui al comma 6 può essere fornita sotto forma di grafico.