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venerdì 23 dicembre 2011

Marcatura CE prodotti alimentari - etichetta

La normativa vigente sui prodotti che hanno contatto con gli alimenti è composta da:
  • a. D.M. 21 marzo 1973.
  • b. Decreto 6 aprile 2004, n. 174
  • c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
so  sono disposizioni legislative per evitare che il prodotto possa rilasciare sostanze agli alimenti intossicandoli.
Ci 
so  Ci sono due tipologie di limiti esaminati nei test eseguiti dai laboratori, come prescritto in queste normative. 

Il valore di migrazione globale che indica la quantità totale di materiali che possono rovinare la qualità dell’acqua. Poi c’è il valore di migrazione specifico per ogni tipologia di materiale usato nei vostri prodotti.

Etichetta
I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato sono corredati da:
a) la dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o una indicazione sul loro impiego specifico (es. macchina da caffè, bottiglia di vino, cucchiaio per minestra) o il simbolo riprodotto qui sotto;


b) se necessario speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
c) il nome e la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
d) un’adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto;
e) (in caso di materiali ed oggetti attivi): le informazioni sugli impieghi consentiti ed altre informazioni pertinenti (es:nome,quantità sostanze rilasciate dalla componente attiva).
Queste informazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile, indelebile. Devono essere scritte in italiano.
La dicitura “a contatto con prodotti alimentari” o l’indicazione dell’impiego specifico non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Al momento della vendita al dettaglio le informazioni dovranno essere visibili:
  • sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
  • o su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
  • o su cartellini ben visibili posti sulle vicinanze dei materiali e degli oggetti (ad eccezione che per l’indicazione delle informazioni relative al fabbricante, al trasformatore o al venditore previste al punto c) del presente articolo, in quanto, in tali casi l’indicazione in cartellino sarà possibile solo laddove l’indicazione su materiali, oggetti o etichette non sia attuabile per motivi tecnici).
dichiarazione di conformità
I materiali devono essere corredati da una dichiarazione scrittala quale attesti la loro conformità alle norme vigenti (comunitarie o nazionali).
Oltre a tale previsione, in ambito nazionale permane quanto statuito dall’art. 6 del d.m. 21.03.1973 che prevede che “le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed agli accertamenti necessari ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti”

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