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mercoledì 13 aprile 2011

Rubinetti e accessori: requisiti e normative

Una domanda che capita sempre più di frequente:

Se una società acquista un prodotto e lo mette in commercio, cosa deve fare per essere tranquilla?

Se questo prodotto tratta acqua potabile o alimenti, cosa in più deve avere?

PRIMO PUNTO: Qualsiasi oggetto si metta in commercio – che sia marcato con il nome di chi lo commercializza o meno – si è responsabili.

Infatti:

Con il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE.

Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però sostituita dal cosiddettoCodice del Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005), il Testo unico che ha riordinato varie disposizioni emanate nel corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.

In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l’altro:

· impongono a produttori e distributori l’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa

· definiscono come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da questi utilizzati, nell’ambito di una prestazione di servizi), con l’esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della marcatura CE) e dei prodotti alimentari

· fanno riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della direttiva 2001/95/CE

· prevedono un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo (RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi

· stabiliscono le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul mercato prodotti pericolosi..

SECONDO PUNTO

Se gli articoli in oggetto sono ad esempio in acciaio: l’acciaio contiene solitamente Cromo, altri metalli eccetera.

Se tale oggetto va a contatto con liquidi, alimenti eccetera, deve essere controllato e rispettare normative specifiche.

Ci sono norme sempre più stringenti sulla cosa. Specialmente sull’acqua potabile o sugli alimenti.

Spesso la documentazione allegata dal fornitore (…cinese) è idonea e valida, probabilmente. Ma riguarda aspetti attinenti ad alcune direttive europee (EMC e ROHS).

Ma per - mettere in commercio qualcosa TUTTE le direttive - devono essere rispettate. Se si entra in campo alimentare, anche lateralmente, la faccenda si complica.

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