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venerdì 13 luglio 2012

Marcare CE UNI EN 1090-1 Centri di Trasformazione DM 14.01.2008


L’obbligo di Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1 (Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) è stata posticipata dal 01.07.2012 al 01.07.2014.
Ai fini della Marcatura CE secondo la direttiva prodotti da costruzione (Direttiva 89/106/CEE – CPD), la norma armonizzata EN 1090-1 ha come scopo e campo di applicazione i requisiti per la valutazione della conformità di componenti strutturali in acciaio e alluminio, o kit, immessi sul mercato come prodotti da costruzione.
La norma comprende anche i componenti in acciaio utilizzati in strutture composte acciaio-calcestruzzo.
La presente norma europea si applica ai componenti di serie e non in serie strutturali, tra cui kit.
Tale scopo, richiamato nell’Allegato ZA della norma armonizzata EN 1090-1, è in larga parte sovrapponibile a quello dei centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica come definito nel §11.3.4.10 del DM 14.01.2008.

Ne consegue che, conformemente al §11.1 del DM 14.01.2008, è fatto obbligo alle carpenterie strutturali di rispettare uno dei seguenti casi secondo le condizioni ivi indicate:
A.   Con l’obbligo di Marcatura CE, dal 01.07.2014 secondo la EN 1090-1, tutti i prodotti ricadenti nello scopo indicato devono possedere tale qualificazione.

B.   Fino alla fine di tale periodo transitorio (30.06.2014) vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1, oppure si dovrà possedere l’attestato di qualificazione come centro di trasformazione (ovvero: certificazione coerente con la ISO 9001 + certificazione ISO 3834 + tecnico abilitato come Direttore Tecnico)

È evidente il vantaggio di ottemperare immediatamente alla Marcatura CE secondo la EN 1090-1, anziché intraprendere il percorso di qualificazione come centro di trasformazione.

Marcare CE secondo la 1090 significa entrare in un “sistema 2+” della Direttiva prodotti da costruzione (quindi con ente notificato).

ciò significa che per poter marcare CE i propri prodotti il fabbricante deve:
·        Effettuare le previste prove iniziali di tipo
·        Mettere sotto controllo il processo produttivo (FPC)
·        Effettuare test periodici a campione sui prodotti realizzati
Oltre a questo il fabbricante deve rivolgersi ad un Organismo Notificato che ha il compito di effettuare una ispezione iniziale dell'officina e mantenere la sorveglianza continua dell'FPC. 
L'FPC sta per Factory Production Control ed i suoi requisiti sono contenuti al punto 6.3 della EN 1090-1. I requisiti riguardano: il personale, le attrezzature, la progettazione, la gestione dei componenti approvvigionati, la valutazione dei prodotti, la gestione delle non conformità. La EN 1090-1 richiama poi la parte 2 che contiene i requisiti tecnici. In quest'ultima norma non si rintraccia alcun riferimento alla 9001 mentre la 3834 viene richiamata in più parti ma senza mai richiederne la certificazione da parte di un ente terzo.