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venerdì 20 luglio 2012

Gioielli Bigiotteria - Etichetta e metalli a contatto con la pelle


Le norme di riferimento per questo tipologia di prodotti sono le direttive europee 2001/95 e 94/27/CE.
La prima è stata recepita in Italia tramite il codice del consumo con il Dlgs 206/2005.

articolo 6 del Dlgs 206/2005 
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea ;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.


La direttiva europea 94/27/CE regolamenta il contatto con la pelle di metalli come il Nichel.
copio qui il testo che ci interessa:


il Nickel N. CAS 7440-02-0 N. EINECS 2311114 e suoi composti non può essere utilizzato:

1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione
della ferita causata dalla perforazione, e vengono successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la
concentrazione di nickel - espressa come massa di nickel rispetto alla massa totale - sia inferiore a 0,05 %;


2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi prodotti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 ìg/cm²/settimana;


3) in prodotti come quelli elencati al paragrafo 2, se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 ìg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale del prodotto.
Inoltre i prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di detti paragrafi.»