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lunedì 13 giugno 2011

macchine destinate ad operazioni di sollevamento - quali adempimenti???


PER L’UTILIZZATORE DI
macchine destinate ad operazioni di sollevamento
come
MACCHINE PER OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI COSE E DI PERSONE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - MACCHINE IN DIRETTIVA MACCHINE O IN DIRETTIVA ASCENSORI -
quali adempimenti ?



1) QUADRO NORMATIVO DI BASE
I principali riferimenti sono:
Direttiva europea ascensori 95/16 CE, recepita con DPR 162/1999, modificato dal DPR  214/2010
Direttiva Macchine 2006/42 CE, recepita con D Lgs 17/2010
“Testo Unico Sicurezza” D Lgs 81 / 2008 e successive integrazioni, tra cui il DM dell’11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro ( da supplemento G.U. anno 2011 N. 111) “Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 …”

2) COME CLASSIFICARE
A. Se la “macchina- apparecchio di sollevamento”  è dotata di una cabina come  “supporto del carico”  e se la sua velocità supera i 0,15 m/s, si tratta di un Ascensore, ed è compreso nel campo di applicazione della Direttiva ascensori 95/16 CE.
B. Se la “macchina- apparecchio di sollevamento” ha una velocità inferiore a 0,15 m/s è compreso nel campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42 CE. Inoltre bisogna tener presente che:
o Se trasporta persone o persone e cose con pericolo di caduta superiore a 3 m (vedi All IV della Direttiva), per la sua conformità serve l’intervento di un organismo notificato come da art 12 comma 3
o Se rientra nel campo di applicazione del DM 11-4-2011, è soggetto alle verifiche periodiche dell’All VII dell’81/08. Nel dettaglio si può specificare quanto segue:
Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fi ssi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

 3) LA MESSA IN SERVIZIO
A. Se si tratta di un ascensore:
la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento  (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto) e' soggetta a comunicazione da farsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio.

B. Se si ratta di una “macchina-apparecchio di sollevamento” compresa in allegato IV, la sua messa in esercizio è subordinata all’espletazione delle procedure di valutazione di conformità, con il necessario concorso di un organismo notificato ai sensi dell’art. 12 comma 3 per la sua marcatura CE
C. Se rientra nel campo del citato DM 11-4-2011 il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica. La prima verifica periodica è finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

D. Se si ratta di una “macchina-apparecchio di sollevamento” non compresa in allegato IV e nell’elenco di cui sopra, la sua messa in esercizio è subordinata alla Dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 12, per la sua marcatura CE.

4) VERIFICHE PERIODICHE
A. Se si tratta di un ascensore:
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica (degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s)  provvedono, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, nonché, gli organismi di certificazione notificati

B. Se si tratta di un apparecchio di sollevamento di cui al DM 11-4-2011, il datore di lavoro deve provvedere alle verifiche periodiche secondo quanto descritto all’art. 71 del Testo Unico Sicurezza” D Lgs 81 / 2008 e all’All VII dello stesso.

C. Negli altri casi non vi sono verifiche periodiche da effettuare, non dimenticando tuttavia che permane l’obbligo (art. 71 comma 4 e comma 8)  di prendere le misure necessarie affinché siano oggetto di idonea manutenzione e siano curati la tenuta e l’aggiornamento dell’apposito registro.

 NOTA: altra questione da sviluppare riguarda come trattare Macchine non marcate CE.

ALLEGATO: in vigore dal 29 luglio 2011.

VERIFICHE PERIODICHE E ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Con decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011 sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono stati stabiliti i criteri per l'abilitazione dei soggetti abilitati al loro espletamento.
Il decreto ha inoltre individuato le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle predette verifiche periodiche.

1. Per il datore di lavoro nel dettaglio il provvedimento ha precisato che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.

3. L'INAIL e le ASL o le ARPA possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere.

4. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III del presente decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011.

ART 71 DEL tu 81/08:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati
abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di
cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.

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