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giovedì 23 giugno 2011

REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 dichiarazione Conformita Materiale a contatto con Alimenti

ecco cosa deve contenere la dichiarazione di Conformita prescritta dal nuovo Regolamento Europeo 10/2011.

Dichiarazione di conformità
1)l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2)l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
3)l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
4)la data della dichiarazione;
5)la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;
6)informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
7)informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;
8)le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
i)i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
ii)la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
iii)il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;
9)in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

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