Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

martedì 28 giugno 2011

Norma CEI EN 60745-2-1

Segnaliamo l’uscita della nuova edizione della Norma CEI EN 60745-2-1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione

lunedì 27 giugno 2011

Dichiarazione di Conformità CE di una Lampada

Una lampada come qualsiasi altro prodotto venduto all'interno dell'Unione Europea deve essere conforme alla normativa Europea e avere la sua dichiarazione di conformità.
Una lampada deve essere conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE.

Questa direttiva non si applica a:
Materiali e Fenomeni esclusi dal Campo d'Applicazione della Presente Direttiva
Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
Contatori elettrici.
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
Disturbi radioelettrici.
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.

La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti elementi:
— nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
— descrizione del materiale elettrico;
— riferimento alle norme armonizzate;
— eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
— identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità;
— le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

giovedì 23 giugno 2011

REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 dichiarazione Conformita Materiale a contatto con Alimenti

ecco cosa deve contenere la dichiarazione di Conformita prescritta dal nuovo Regolamento Europeo 10/2011.

Dichiarazione di conformità
1)l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2)l’identità e l’indirizzo dell’operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
3)l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
4)la data della dichiarazione;
5)la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;
6)informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
7)informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;
8)le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
i)i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
ii)la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
iii)il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto;
9)in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

venerdì 17 giugno 2011

Marcatura CE simultanea di più direttive

Marcatura CE simultanea di più direttive

Per chi mette sul mercato macchine e apparecchiature –
Per chi installa nella propria azienda macchine e apparecchiature:

è necessario sapere se nel proprio caso
bisogna procedere all’ “ Applicazione Direttive  Simultanee"

Cosa significa questa affermazione:

Le Direttive europee riguardano un’ampia gamma di rischi, che possono sovrapporsi e integrarsi a vicenda per uno stesso prodotto.
Questo significa prendere in esame più direttive contemporaneamente,  poiché quest’ultimo può essere immesso nel mercato e messo in servizio solo se risulta conforme a tutte le disposizioni applicabili.
Nella dichiarazione CE,  e nella Marcatura, si deve poter verificare se il fabbricante abbia rispettato tutta la normativa comunitaria ed abbia quindi documentato la soddisfazione dei requisiti essenziali previsti..

L'analisi va documentata e inserita nella documentazione tecnica.
Una possibile soluzione
Prima fase:
       Effettuare Analisi dei rischi e della destinazione d’uso del prodotto
       Prendere in esame i RESS direttiva per direttiva al fine di soddisfare quelli applicabili
       Trovare le Norme UNI specifiche per il prodotto
       Definire la procedura di conformità opportuna
       Eventualmente prendere contatti con un unico ente di certificazione
       Definire le specifiche del prodotto tenendo conto dei risultati emersi dall’analisi dei rischi
       Eventualmente prendere contatti con l’ente per i controlli della documentazione tecnica
Seconda fase
       Corredare la documentazione tecnica con le prove e le misure richieste dalle norme armonizzate.
       Eventualmente prendere contatti con l’ente per le prove e i collaudi
       Redigere la dichiarazione di conformità

lunedì 13 giugno 2011

IL FASCICOLO TECNICO: QUALI CONTENUTI?

Il fascicolo tecnico deve contenere :
• una descrizione generale del tipo/prototipo
• disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti,
sottounità, circuiti, ecc.
•La descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto
• un elenco delle norme tecniche, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui a detto articolo;
• relativa valutazione del rischio
• i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
• i rapporti sulle prove effettuate.

macchine destinate ad operazioni di sollevamento - quali adempimenti???


PER L’UTILIZZATORE DI
macchine destinate ad operazioni di sollevamento
come
MACCHINE PER OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI COSE E DI PERSONE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - MACCHINE IN DIRETTIVA MACCHINE O IN DIRETTIVA ASCENSORI -
quali adempimenti ?



1) QUADRO NORMATIVO DI BASE
I principali riferimenti sono:
Direttiva europea ascensori 95/16 CE, recepita con DPR 162/1999, modificato dal DPR  214/2010
Direttiva Macchine 2006/42 CE, recepita con D Lgs 17/2010
“Testo Unico Sicurezza” D Lgs 81 / 2008 e successive integrazioni, tra cui il DM dell’11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro ( da supplemento G.U. anno 2011 N. 111) “Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 …”

2) COME CLASSIFICARE
A. Se la “macchina- apparecchio di sollevamento”  è dotata di una cabina come  “supporto del carico”  e se la sua velocità supera i 0,15 m/s, si tratta di un Ascensore, ed è compreso nel campo di applicazione della Direttiva ascensori 95/16 CE.
B. Se la “macchina- apparecchio di sollevamento” ha una velocità inferiore a 0,15 m/s è compreso nel campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42 CE. Inoltre bisogna tener presente che:
o Se trasporta persone o persone e cose con pericolo di caduta superiore a 3 m (vedi All IV della Direttiva), per la sua conformità serve l’intervento di un organismo notificato come da art 12 comma 3
o Se rientra nel campo di applicazione del DM 11-4-2011, è soggetto alle verifiche periodiche dell’All VII dell’81/08. Nel dettaglio si può specificare quanto segue:
Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fi ssi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

 3) LA MESSA IN SERVIZIO
A. Se si tratta di un ascensore:
la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento  (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto) e' soggetta a comunicazione da farsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio.

B. Se si ratta di una “macchina-apparecchio di sollevamento” compresa in allegato IV, la sua messa in esercizio è subordinata all’espletazione delle procedure di valutazione di conformità, con il necessario concorso di un organismo notificato ai sensi dell’art. 12 comma 3 per la sua marcatura CE
C. Se rientra nel campo del citato DM 11-4-2011 il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica. La prima verifica periodica è finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

D. Se si ratta di una “macchina-apparecchio di sollevamento” non compresa in allegato IV e nell’elenco di cui sopra, la sua messa in esercizio è subordinata alla Dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 12, per la sua marcatura CE.

4) VERIFICHE PERIODICHE
A. Se si tratta di un ascensore:
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica (degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s)  provvedono, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, nonché, gli organismi di certificazione notificati

B. Se si tratta di un apparecchio di sollevamento di cui al DM 11-4-2011, il datore di lavoro deve provvedere alle verifiche periodiche secondo quanto descritto all’art. 71 del Testo Unico Sicurezza” D Lgs 81 / 2008 e all’All VII dello stesso.

C. Negli altri casi non vi sono verifiche periodiche da effettuare, non dimenticando tuttavia che permane l’obbligo (art. 71 comma 4 e comma 8)  di prendere le misure necessarie affinché siano oggetto di idonea manutenzione e siano curati la tenuta e l’aggiornamento dell’apposito registro.

 NOTA: altra questione da sviluppare riguarda come trattare Macchine non marcate CE.

ALLEGATO: in vigore dal 29 luglio 2011.

VERIFICHE PERIODICHE E ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Con decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011 sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono stati stabiliti i criteri per l'abilitazione dei soggetti abilitati al loro espletamento.
Il decreto ha inoltre individuato le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle predette verifiche periodiche.

1. Per il datore di lavoro nel dettaglio il provvedimento ha precisato che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura.

3. L'INAIL e le ASL o le ARPA possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere.

4. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco, devono far parte dell'elenco previsto nell'allegato III del presente decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011.

ART 71 DEL tu 81/08:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati
abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di
cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.

venerdì 10 giugno 2011

Vecchio Mescolatore non Marcato CE

Abbiamo preso visione di un vecchio mescolatore non marcato dove l'operaio prende il campione infilando il braccio al suo interno alla cieca per valutare lo stato del prodotto.
Ovviamente l'operazione è ultra pericolosa e non lo devo ricordare, ma dobbiamo anche considerare che non possiamo mettere protezioni che impediscano di lavorare... in quanto vengono tolte di sicuro e tutti noi di questo ne siamo consapevoli.
Il suggerimento che abbiamo dato è di predisporre uno sportellino o un vano che introduca in un luogo sicuro e che permetta di introdurre un piccolo recipiente presa campione.

Lavaggio Contenitori Rifiuti Ospedalieri - Valutazione Rischio per Marcare CE

Abbiamo aiutato un cliente a marcare CE un macchinario adibito al lavaggio dei contenitori dei rifiuti ospedalieri.

Il rischio residuo che non era possibile eliminare riguardava l'interazione operatore-contenitore:
a) Durante il ricevimento e la preparazione dei contenitori da trattare l’operatore
b) Durante l’operazione di rabbocco del prodotto disinfettante l’operatore 

Abbiamo quindi prescritto l'utilizzo degli appositi DPI con i relativi pittogrammi:

L’utilizzo degli appositi DPI protegge completamente l’operatore.

marcatura ce prodotto assemblato

Postiamo una domanda interessante che ci è appena arrivata:


Buon giorno

la presente per chiedervi gentilmente una informazione relativa alla marchiatura con il marchio CE di prodotti assemblati perchè nonostante le molte consultazioni che ho fatto non riesco a capire una cosa:

in caso di assemblaggio di un centralino VOIP cioè comprare un PC e assemblarlo con delle schede Voip comprate (che già dispongonosingolarmente del marchio CE) per interfacciarlo con la rete telefonica nazionale, anche il prodotto finale assemblato necessita della marchiatura CE ?

Ringraziando, porgo cordiali saluti



Assolutamente sì.
Il produttore che appone il marchio CE su un prodotto è responsabile della conformità dello stesso agli standard del mercato europeo.
Ora, non è detto che due prodotti marcati CE (quindi presumibilmente conformi alla normativa comunitaria), perché la conformità può dipendere anche da come essi interagiscono tra loro. Da cui la necessità di marcare l’interno insieme, perché l’assemblatore finale – ovvero chi immette il prodotto sul mercato – deve dare conto delle scelte effettuate (i prodotti assemblati sono compatibili tra loro? Sono stati collegati correttamente? La compatibilità elettromagnetica è garantita? La sicurezza elettrica?)
--

giovedì 9 giugno 2011

Ecolabel per sorgenti luminose

Comunità Europea (CE)
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2011, n. 148)

Decisione della Commissione del 6 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose

[notificata con il numero C(2011) 3749] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 2 - [Assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)]

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti "sorgenti luminose" definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.