Appunti presi da DIRETTIVA PED (D Lgs 93/2000)
Art. 3 -
Requisiti tecnici particolari
1. Le attrezzature
a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità
a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i
requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le modalità seguenti:….
….
Gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui
tensione dì vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar
alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato
II, tabella 6);
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Dalla tabella citata si vede che DN 25 è il limite
per non entrare in PED.
Si può ricavare anche che si può tuttavia rimanere
almeno in categoria I se la pressione interna è inferiore a 35 bar.
Cosa comporta
la categoria I: si può marcare CE in
Modulo A.
Modulo A
(controllo di fabbricazione interno)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto
2, si accerta e dichiara che le
attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascuna
attrezzatura a pressione e redige una
dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la
documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità
nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione dell'attrezzatura a pressione.
….
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili.
Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento
dell'attrezzatura a pressione e deve contenere:
- la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli
schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla
comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
- un elenco delle
norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte e la descrizione
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva
qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;
- i risultati dei
calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove
effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la
documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità
dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e
ai requisiti della direttiva che ad essa si applicano.