Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

lunedì 29 aprile 2013

Documenti import prodotti elettrici elettronici Cina


Chi vuole importare materiale elettrico ed elettronico, come ad esempio:
sveglie e orologi –rasoi elettrici – bilance – calcolatrici – apparecchi radio – videocamere – telefoni portatili – giocattoli elettrici ed elettronici – computer per jogging e ciclismo – piccoli dispositivi medici – navigatori GPS – pile e torce – rivelatori di fumo e di movimento e così via,
e deve redigere e firmare la dichiarazione di conformità come importatore,
da luglio di quest’anno 2013, deve essere certo che sia stata applicata la marcatura CE e siano stati fatti i test report  a seguito della nuova direttiva RoHS.
Tale marcatura corrisponde alle altre marcature CE delle altre direttive europee: deve essere redatto il fascicolo tecnico da esibire agli organi di controllo,  e ci deve essere il test report del RoHS (che il prodotto non contiene determinate sostanze pericolose) e la dichiarazione di conformità firmata da una azienda europea o dall’importatore stesso..
Si deve allora controllare quale norma è stata applicata: deve essere la  EN 50581:2012 “Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose”. Questo il controllo più importante da fare.

Documenti per Importare prodotti da extraUE - Cosa fare? Quali chiedere?


GUIDA:
PER  IMPORTARE DA EXTRA UE SI DEVE

1.    Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle Direttive assumendosi le responsabilità derivate dall’immissione sul mercato del prodotto importato

2.    Dichiarare la conformità del prodotto alle direttive europee attinenti e marcare CE

3.    Possedere e custodire la documentazione tecnica attestante la conformità del prodotto.

Quindi:

·         bisogna scegliere il fabbricante con cura, in modo da accertare la sicurezza del prodotto e la affidabilità della produzione;
·         bisogna trovare quali sono le direttive europee applicabili (tra le 22 che richiedono marcatura);
·         e di conseguenza trovare quali norme armonizzate sono necessarie per la presunzione di conformità.


FONDAMENTALE l’esame documentale e visivo (controllo – valutazione)

Per farlo bisogna farsi mandare:
·         schede tecniche-. Foto -  e manuale di istruzione -.per cominciare
·         test report, come EMC-LVD-RoHS, eventualmente anche   RTTE
·         qualificazione del laboratorio che ha eseguito i test

cosa si controlla generalmente:
·         il prodotto visivamente o con prove di funzionamento se si è in MD (2006/42)
·         per  GAD, ad esempio ci vuole ente notificato;
·         la qualificazione del laboratorio per i test eseguiti
·         che siano presenti i test report, non i soli certificati CE
·         la corrispondenza tra il modello in esame e quelli citati nei test
·         la completezza del manuale istruzioni
·         le informazioni obbligatorie sull’imballo
·         il marchio CE ed i requisiti dimensionali
·         disegni – almeno l’esploso nel caso di MD

cosa si controlla per articoli pericolosi:
·         componenti elettrici
·         connessione di terra
·         corrispondenza tra disegni/foto e prodotto per rintracciare eventuali modifiche significative apportate dal fabbricante rispetto al prodotto certificato (specialmente protezioni)
·         componentistica (batterie – caricabatterie – cavi –
·         rispetto puntuale delle norme armonizzate specifiche applicabili
·         schede di sicurezza (MSDS) eventualmente



Cosa può fare la dogana (o la GdF)
Eseguire un campionamento per eseguire prove di laboratorio, bloccare  parzialmente  (scissione) – distruggere.

lunedì 22 aprile 2013

Regolamento 126/2013 Cuoio Tessile Coloranti Azoici

Il regolamento europeo 126/2013 ha aggiornato l'allegato XVII del regolamento Reach 1907/2006 riguardo al Cuoio e ai prodotti tessili.


Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova
Elenco dei metodi di prova

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici
CEN EN ISO 17234-1:2010
sostituisce:
CEN ISO/TS 17234:2003

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene
CEN EN ISO 17234-2:2011
sostituisce:
CEN ISO/TS 17234:2003

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rileva­mento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre
CEN EN 14362-1:2012
sostituisce:
EN 14362-1:2003
EN 14362-2:2003


Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 3: Rileva­mento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rila­sciare il 4-amminoazobenzene».

CEN EN 14362-3:2012

mercoledì 17 aprile 2013

Fermo Dogane CERTIFICAZIONE CE LED


Buonasera,

come da telefonata intercorsa le invio in allegato il certificato di conformità che hanno i LED fermi in dogana in Cina.
Per qualche motivo sembra che non vada bene,
riesce per cortesia a dare un’occhiata e farmi sapere che cosa potrebbe esserci di scorretto?


Grazie e buona giornata



Salve.
Sono solo dichiarazioni dalla Cina, senza valore in Europa.
Mi pare molto probabile vi abbiamo prelevato i campioni. Per aiutarvi dovremmo saperne di più su cosa è successo. Dovreste aver ricevuto una mail es. da DHL con la richiesta di documenti da inviare subito.
Ecco un link dove vedere un esempio di cosa serve (dai nostri siti web)
http://www.scribd.com/doc/110304726/FT-LED-BULB

lunedì 15 aprile 2013

Documenti Importazione prodotti a batterie


Importatore di apparecchi elettrici-elettronici di piccole dimensioni, contenenti batterie:

sveglie e orologi –rasoi elettrici – bilance – calcolatrici – apparecchi radio – videocamere – telefoni portatiili – giocattoli elettricied elettronici – computer per jogging e ciclismo – piccoli disposisitivi medici – navigatori GPS – pile e torce – rivelatori di fumo e di movimento e così via:

TRE adempimenti:
Primo: Registro Nazionale produttori pile e accumulatori
ll decreto 188/2008 – e successive modifiche - si applica alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
Solo a seguito di iscrizione a tale registro nazionale i produttori possono immettere sul mercato le pile e gli accumulatori.
È considerato produttore, e quindi tenuto ad iscriversi al registro, chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza
Per "immissione sul mercato" si intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.
Pertanto, nella definizione di "produttore" sono compresi:
  • i produttori sul territorio nazionale di pile e accumulatori;
  • gli importatori di pile e accumulatori;
  • gli importatori di apparecchi o veicoli che contengono pile o accumulatori.
Devono inoltre iscriversi al registro i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
Secondo
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto m), del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, è considerato produttore e deve iscriversi a RAEE chiunque:
> fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
> rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
> importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell' ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
> chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest’ultimo è considerato produttore solo ai fini dell’obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell’iscrizione al registro dei produttori.
Terzo
Assicurarsi di avere anche le batterie marcate CE, a seguito della direttiva RoHS.
Tale marcatura corrisponde alle altre marcature CE delle altre direttive europee: ci deve essere il test report del RoHS (che il prodotto non contiene determinate sostanze pericolose) e la dichiarazione di conformità firmata da una azienda europea.



DN25: Soluzione ammoniacale PED Marcatura CE? 1 pollice gas?


Appunti presi da DIRETTIVA PED (D Lgs 93/2000)

Art. 3 - Requisiti tecnici particolari
1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le modalità seguenti:….
….
Gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione dì vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6);

___________________________
Dalla tabella citata si vede che DN 25 è il limite per non entrare in PED.
Si può ricavare anche che si può tuttavia rimanere almeno in categoria I se la pressione interna è  inferiore a 35 bar.



Cosa  comporta la categoria I: si può marcare CE in Modulo A.

Modulo A (controllo di fabbricazione interno)


1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione.
….
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti della direttiva ad essa applicabili.
Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione e deve contenere:
- la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento dell'attrezzatura a pressione;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva che ad essa si applicano.



mercoledì 3 aprile 2013

Documenti Import tazze da tavola Stoviglie Piatti Casa e Cucina


I documenti necessari per importare e rivendere in Italia prodotti che vanno a contatto con gli alimenti devono dimostrare che il prodotto sia sicuro e che non inquini l'alimento.
Le norme sono tantissime e cambiano a seconda del materiale.
C'è un regolamento quadro che impone che gli alimenti non vengano rovinati dai materiali con cui entrano in contatto, poi ogni materiale ha le sue direttive e regolamenti particolari.

Date le continue telefonate per i continui fermi in dogana e per i controlli presso i negozi vi diciamo le principali regole da rispettare. Questo tipo di prodotti non ha il marchio CE, ma deve portare il simbolo della forchetta con il bicchiere.


è sempre meglio presentare alla dogana insieme alla merce la seguente documentazione
Scheda tecnica o fascicolo tecnico con test report allegati 
Ordine e conferma d'ordine 
Fattura commerciale
Contabile Bancaria

Il prodotto deve sempre riportare le seguenti informazioni in etichetta:



Chi deve apporre l'etichetta
L’etichetta deve essere apposta sul prodotto dal fabbricante, o dal suo rappresentante con sede in uno degli stati dell’Unione Europea, o dall’importatore che introduce la merce nel mercato comunitario. Tutte queste categorie sono direttamente responsabili dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta.
Dove si trova l'etichetta
Deve essere presente stampata, incollata o applicata a un supporto attaccato, purché sia visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Indicazione sul paese di origine
Non è obbligatoria, benché il Codice del consumo imponga a tutti i beni posti in vendita l'indicazione del Paese di origine in etichetta, quando questo fosse fuori dall’Unione Europea.

Cosa c'è sull'etichetta
  • denominazione legale o merceologica del prodotto
  • nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
  • paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto (solo queste ultime indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi).