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mercoledì 29 settembre 2010

Schede dei Dati di Sicurezza - Nuove modifiche


A partire dal 1° dicembre 2010 fabbricanti/importatori ed utilizzatori a valle di Sostanze e Miscele Pericolose si troveranno ad operare in uno scenario completamente diverso rispetto al passato
Il 1° dicembre, infatti, è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n.1272/08 (CLP) che va a modificare i criteri di Classificazione Etichettatura ed Imballaggio (il cui riferimento per gli ultimi 40 anni è stata la Direttiva 67/548), ma anche (non a caso) è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n. 453/2010 i cui allegati andranno a sostituire l’allegato II del REACH che riporta le prescrizioni relative alla Scheda Dati di Sicurezza – SDS.

Le tappe più significative del passaggio ai nuovi criteri di redazione delle SDS sono:
  • Fino al 30 novembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti indicati dall’attuale Allegato II del Regolamento REACH, pur potendo applicare l’Allegato I del Regolamento N. 453/2010.
  • A partire dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento N. 453/2010 con specifiche deroghe (art. 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP)
  • Dal 1°giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, sempre con specifiche deroghe. 
Infine, ancora una volta ricorre il 1° dicembre 2010, poichè da questa data fino al 3 gennaio 2011 fabbricanti/importatori di sostanze chimiche soggette a processo di Registrazione REACH e di sostanze pericolose fabbricate e/o importate in quantitativi inferiori ad 1 ton anno (esenti da Registrazione) dovranno procedere alla “NOTIFICA” della loro classificazione ed etichettatura ai sensi dell’art. 40 del Reg (CE) n.1272/08 (CLP).

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