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giovedì 26 gennaio 2012

Prodotti a contatto alimenti - Dichiarazione conformita etichetta buone pratiche fabbricazione



Dichiarazione di Conformità dei prodotti a contatto con alimenti
  • Identità e indirizzo dell’operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze che lo compongono 
  • Identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione 
  • La data della dichiarazione 
  • La conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento 1935/2004 
  • Informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni 
  • Per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari devono essere fornite informazioni adeguate ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e se del caso, criteri di purezza a norma dei decreti Ministero della sanità 27 febbraio 1996 n.209, D.M. 27 Novembre 1996 n.684 e D.M. 4 agosto 1997 n.356 onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari 
  • Le specifiche relative all’impiego del materiale o dell’oggetto come: 
    • Il tipo o i tipi di alimenti cui sono destinati a venire a contatto 
    • I tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare 
    • Il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell’oggetto 
  • Nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l’oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 9 bis,c ommi 6 e 7 ed articolo 9 bis comma 6 del decreto del 21 marzo 1973. 
La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata, deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:
  • la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell’allegato II; 
  • se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; 
  • il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità; 
  • un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all’articolo 17; 
  • nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari. 

Tali informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Tali informazioni sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.
Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se queste informazioni non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

Visibilità informazioni

Se venduti al dettaglio:
a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, quest’ultima modalità è ammessa soltanto se l’apposizione, su detti materiali e oggetti, dell’informazione o di un’etichetta recante l’informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione.

Se non venduti al dettaglio:
d) sui documenti di accompagnamento
e) sulle etichette o sugli imballaggi
f) sui materiali e sugli oggetti stessi

Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione

Processi che prevedono l’applicazione di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un oggetto non a contatto con il prodotto alimentare:

a) Gli inchiostri da stampa applicati sul lato dei materiali o degli oggetti non a contatto con il prodotto alimentare devono essere formulati e/o applicati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:
  1. attraverso il substrato oppure 
  2. a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine, 
in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

b) I materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:

1. attraverso il substrato oppure
2. a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine,

in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

c) Le superfici stampate non devono trovarsi direttamente a contatto con il prodotto alimentare.