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martedì 18 giugno 2013

Etichetta Pellicce e prodotti di Pellicceria in Italia e Svizzera

Quale etichetta mettere sulle pellicce o prodotti di pellicceria? In Italia e in Svizzera le regole sono diverse. Qui proviamo a darne un piccolo spunto.

La normativa svizzera vuole molte più informazioni in etichetta rispetto a quella europea.

Etichetta in Svizzera: 
Le informazioni da dare sono:
origine: basta l'area geografica -  si può mettere origine sconosciuta
modo di selezione dell'animale: caccia, allevamento in gabbia, branco o mandria - è obbligatorio non si può omettere
quali prodotti di pellicceria sono usate? 
la lingua deve essere scritte in una delle lingue ufficiali svizzere, ovviamente dipende da dove lo vendete.

Sotto il profilo giuridico, l’obbligo di dichiarazione si fonda sulla legge sull’informazione dei consumatori (LIC, RS 944.0). 

Di fatto la normativa Elvetica è molto più severa.


Etichetta nell'Unione Europea
Le informazioni obbligatorie da scrivere sono: Contiene parti non tessili di origine animale

riferimenti normativi
Per quanto riguarda l'Unione Europea la normativa vigente prescrive quanto scritto qui sotto.
il parlamento europeo il 18 maggio 2010 ha approvato una proposta di regolamento da cui poi è nato il regolamento europeo 1007/2011.
In entrambi i testi è regolamentato il testo da mettere in etichetta per quanto riguarda i materiali di origine animale. Nel regolamento attualmente in vigore 1007/2011 dice espressamente all'articolo 12 di scrivere:"Contiene parti non tessili di origine animale".
Nell'allegato I dello stesso regolamento nelle righe 2 e 3 cita tutti gli animali. 
Di fatto questo problema lo avete anche per la vendita all'interno dell'Unione Europea. Vi ho copiato i punti dalla normativa per rendere l'informazione più completa.
Adesso la domanda che vi faccio io è: sapete indicare in % quanto e cosa inserite nel prodotto?


Regolamento Europeo 1007/2011

considerando quanto segue:
(8) È opportuno stabilire norme per l'etichettatura e il con­trassegno di taluni prodotti tessili che contengono parti  non tessili di origine animale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'eti­chettatura o contrassegno dei prodotti tessili che conten­gono tali parti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte informate. L'etichettatura o il contrassegno non dovrebbero essere fuorvianti.
Articolo 12
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
ALLEGATO I
Elenco delle denominazioni delle fibre tessili
denominazione 
2. alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»
3. pelo o crine con o senza  indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)
descrizione delle fibre
2. peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3. peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
considerando quanto segue:
(21)  Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale

Articolo 11
Materiali di derivazione animale
1.  Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.
2.  Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro il ... (9) e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.
3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.
articolo 2 
ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.
Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili :
  
a)
i prodotti contenenti almeno l«80% in peso di fibre tessili;
  
b)
i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l«80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni;
  
c)
le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, purché tali parti o fodere costituiscano almeno l«80% in peso del prodotto completo;
  
d)
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Articolo 3
Definizioni
g)
per «etichettatura» s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

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