I
problemi di oggi del fornitore installatore di macchine
I fornitori e i fabbricanti di macchine e apparecchiature affrontano, per
vendere al meglio, le condizioni e situazioni di fornitura le più differenti.
Le domande che ci pongono riguardano ad esempio come comportarsi per
·
la certificazione
di macchine da loro fornite ma installate direttamente dal cliente –
utilizzatore, e magari comunque collaudate da loro;
·
la
certificazione di macchine da loro fornite ma collegate e installate
direttamente dal cliente – utilizzatore, e magari comunque collaudate da loro
·
la
certificazione di più macchine collegate tra di loro (di più fornitori) installate
e collaudate sempre da loro,
·
la
certificazione di macchine con componenti importanti per la sicurezza acquistati
(altri fornitori) e installati da loro.
Succede magari quando il loro cliente non paga perché contesta la regolarità e la sicurezza della
macchina fornita tramite il proprio servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
In altre parole: cosa fare, come vendere, marcare, fatturare e farsi
pagare, quando il cliente vuole ad
esempio occuparsi direttamente per i collegamenti elettrici, o per certe
sicurezze (protezioni fisse), o per certi componenti strutturali
(incastellature)? Come installare - mettere in servizio, per fatturare a
marcare correttamente?
Il tutto si può sintetizzare così:
Quando si fornisce una propria macchina, nel senso
che è progettata dalla nostra azienda e fatturiamo noi la gran parte di quello
che viene installato, ma per motivi o accordi contrattuali, non si può
provvedere a fornire tutto, ci si trova
nella situazione di aver difficoltà a marcare CE, perché non si consegna un
prodotto di cui si controllano tutti i requisiti.
Primo passo per capire che fare: leggiamo la Guida UE:
Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione
della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere
a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce
la macchina, o che perlomeno ne controlla
i processi di progettazione e costruzione.
In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina
direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine
possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori
o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità
giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini
dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente
dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le
informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della
direttiva, come specificati nell’articolo 5.
Di norma gli elementi che costituiscono una macchina, e meglio ancora un
insieme di macchine, sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo
soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell’insieme
nel suo complesso.
Tale responsabilità può
essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive
dell’insieme, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore.
Secondo passo: chiariamo le responsabilità
Se all’atto della messa in servizio non si è in grado di controllare quanto
avvenuto in tutto il processo di assemblaggio e installazione, non è
possibile correttamente marcare CE, perché mancano informazioni fondamentali.
In pratica se i collegamenti elettrici, che fanno parte
dell’equipaggiamento elettrico della macchina, sono stati eseguiti da impresa
incaricata dal cliente o da un suo elettricista, non si è in grado di garantire
il rispetto delle EN 60204 (sicurezza dell’equipaggiamento elettrico).
Quindi se si deve
necessariamente marcare CE (per motivi contrattuali, perché così è stata
venduta la macchina) e rilasciare la dichiarazione di conformità, si deve
controllare con cura quello che ha fatto l’elettricista, farsi dare eventuali
schemi o altri riferimenti, magari effettuare qualche test come richiesto
appunto dalla EN 60204.
Se invece quello che non si
fornisce ad esempio è il quadro elettrico, addirittura: allora posso
pensare alla mia macchina come a una “quasi-macchina”. Si deve dare le
opportune istruzioni scritte al fabbricante del quadro, per la parte
soprattutto relative alle sicurezze e al sistema di comando, e non si marcherà
CE, ma si produrrà una Dichiarazione di incorporazione.
Se invece si acquista un componente importante
della macchina (ad esempio il telecomando) e si fa messa in servizio: si deve
controllare accuratamente la idoneità dell’apparecchio acquistato. Comportandosi
come semplice distributore si dovrebbe in generale esercitare la dovuta diligenza
rispetto alla macchina che si installa o si fornisce, sapere a quali normative
è soggetta ed evitare di fornire macchine che siano palesemente non conformi
alla direttiva macchine.
Tuttavia, non si può farsi carico di verificare direttamente
la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute della direttiva macchine, perché mancano le informazioni del
Fascicolo tecnico.
Ma,
essendo anche installatori e incaricati della messa in servizio, sicuramente il
componente va inserito e integrato nella valutazione dei rischi complessiva
della macchina, per accertare che non sussistano rischi residui da valutare e
ridurre, o usi scorretti ragionevolmente prevedibili da prevenire e i cui
rischi vanno valutati introducendo idonee misure di prevenzione e protezione.
Nessun commento:
Posta un commento