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lunedì 26 agosto 2013

Attrezzature sportive Montagna - Marcatura CE

Le attrezzature sportive per la montagna sono spesso dispositivi di protezione individuale in quanto assicurano la vita della persona.
Ogni attività sportiva in montagna comporta dei rischi specifici che cambiano a seconda dell'attività sportiva. 
Nel caso di scalate le attrezzature più comuni riguardano la protezione dai rischi di:
caduta dall'alto
rischio termico
scivolamento
e cosi via...

e quindi assolutamente obbligatorio per chi vende prodotti in questo campo o li mette a disposizione di altri utilizzare strumenti che rispettino le norme qui sotto elencate. 
La prima verifica da fare è che ci sia la marcatura CE con 4 cifre accanto che identificano l'ente di controllo. 

Ad esempio queste norme tecniche garantiscono una corretta fabbricazione del prodotto.
UNI EN 958:2011
Attrezzature per alpinismo - Dissipatori di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata -  Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 565:2007
Attrezzature per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 
UNI EN 566:2007
Attrezzatura per alpinismo - Anelli - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12276:2000
Attrezzature per alpinismo - Ancoraggi regolabili - requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12346:1999
Attrezzatura da ginnastica - Spalliere, scale in latrice e strutture per scalate  - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 13089:2011
Attrezzatura per alpinismo - Utensili da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 893:2011
Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 12572-2:2009
Strutture artificiali per scalate - Parte 3: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per le prese per scalata
UNI EN 568:2008
Attrezzatura per alpinismo - Ancoraggi da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 569:2007
Attrezzatura per alpinismo - Chiodi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN 564:2007
Attrezzatura per alpinismo - Cordino - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Qui mettiamo i link per approfondire meglio l'argomento.
Testo della direttiva europea sui DPI:
Guida sull'applicazione della direttiva europea 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale:
Elenco norme armonizzate relative alla direttiva europea sui DPI:

Qui copio il campo di applicazione della direttiva sui DPI:
Direttiva 89/686/CEE
AMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati «DPI».
Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

 - indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

1 commento:

  1. This is a really informative knowledge, Thanks for posting this informative Information. Attrezzature Sportive

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