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domenica 13 dicembre 2009

Amministratore di Condominio e Caldaia Centralizzata: quale responsabilita’?

Il D.P.R. n. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" fornisce le disposizioni necessarie all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti e la produzione dell'acqua calda.

Secondo i dettami del decreto, la responsabilità della conduzione di questi impianti è affidata al proprietario; nel caso, però, di impianto centralizzato, il destinatario della responsabilità risulta essere l'amministratore.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte di terza persona, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza
(fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46 per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile).
Controlli tecnici periodicità annuale(art. 11, comma 4, D.P.R. n. 412/1993) Proprietario o responsabile dell'impianto:
Pianificare ed effettuare le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico anche in mancanza di specifiche indicazioni del costruttore o del fabbricante, seguendo le prescrizioni delle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di centrale o di impianto.
quindi
A) Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul « libretto di centrale » o sul « libretto di impianto »;
B) il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.
C) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto: - al rispetto del periodo annuale di esercizio; - all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione; - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.

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