DEFINIZIONI
- Concime: sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante;
- concime semplice : un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
- concime composto: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione;
- concime fluido: concime in sospensione o in soluzione;
- concime in sospensione: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
- ammendanti: sono quelle sostanze o miscugli da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica;
- correttivi: sono quei materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare o migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore di sodio;
- prodotti ad azione specifica: sono quei prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico;
- Concimi CE
- Concimi nazionali
Un concime nazionale è riportato nell’allegato 1 del Dlgs. 217/2006
per approfondire: Concimi e Fertilizzanti
Nel settore dei concimi (minerali ed organo-minerali) le norme Reach (1907/2006), CLP (1272/2008) così come il DLgs 81/2008 riguardante le disposizioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro modificheranno classificazione ed etichettatura.
Attualmente ogni Paese segue un percorso differente per i fertilizzanti nazionali e si distinguono pertanto approcci diversi.
Ad esempio:
In Grecia e Ungheria ogni fertilizzante CE va registrato al Ministero dell’agricoltura, mentre la legge non impone nessun parametro particolare alle caratteristiche del contenuto in metalli pesanti.
In Italia , Francia e Belgio viene usato per i fertilizzanti nazionali lo stesso approccio utilizzato per i concimi CE: numerosi fertilizzanti organici sono regolamentati con tutta una serie di prescrizioni e i fertilizzanti organici non inclusi nella lista non possono essere commercializzati.
Novità:
A partire dall’anno 2009 , entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul “registro dei fabbricanti “ dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” nel corso dei 12 mesi successivi. La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.
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