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martedì 8 dicembre 2009

Sicurezza degli ascensori 108/09


Dal 24 giugno 1999 tutti i nuovi ascensori devono rispettare i requisiti di sicurezza contenuti nella direttiva 95/16 CE recepita dal DPR 162/99.

Ora ci si preoccupa di mettere in sicurezza gli ascensori antecedenti il 1999 ed è così entrato in vigore il 108/09. La nuova normativa pone una distinzione in base all’anzianità dell’ascensore:

  1. Ascensori antecedenti il 15 novembre 1964
  2. Ascensori compresi tra il 15 novembre 1964 ed il 24 ottobre 1979
  3. Ascensori compresi tra il 24 ottobre 1979 ed il 9 aprile 1991
  4. Ascensori compresi tra il 9 aprile 1991 ed il 24 giugno 1999
Il proprietario dell’ascensore al momento della verifica periodica deve “richiedere e concordare” la data di una verifica straordinaria per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80.
Tale data dovrà essere fissata entro:

  1. 2 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 1
  2. 3 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 2
  3. 4 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 3
  4. 5 anni dall’entrata in vigore del decreto per il tipo 4
Sul verbale di verifica periodica sarebbe meglio annotare la data di verifica straordinaria “richiesta e concordata”.

per approfondire: sicurezza ascensori 108/09

La verifica straordinaria ed i tempi di adeguamento

La verifica straordinaria dovrà controllare tutti gli adeguamenti previsti dalla norma UNI EN 81-80. Tali adeguamenti sono classificati in modo diverso a seconda del pericolo. Gli oneri di tale verifica sono a carico del proprietario dell’ascensore. Il verbale di verifica straordinaria dovrà contenere il piano di adeguamento dell’impianto con tutte le specifiche necessarie e con l’indicazione delle priorità.

ascensori sicuri

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